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Entro il 30 giugno scatta l'obbligo per la pubblica amministrazione di comunicare alle imprese creditrici gli importi e le date previste per il pagamento delle somme ancora non saldate e maturate al 31 dicembre 2012. Prevista per le pa inadempienti una sanzione di 100 euro al giorno e il taglio degli «incentivi»

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Pagamenti pa: importi e date del saldo, entro il 30 giugno la comunicazione alle imprese

18 Giugno 2013
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[Il Sole 24 Ore – 17/06/2013 – di Anna Guiducci]

 
I pagamenti della Pa. A ogni creditore va indicata la somma da pagare e i tempi del versamento – Verifica retrodatata sul Durc
Debiti da comunicare al 30 giugno
Sanzione di 100 euro al giorno e taglio degli «incentivi» per chi non adempie
 
L’accertamento della regolarità contributiva in caso di pagamento dei debiti pregressi della Pubblica Amministrazione deve essere effettuato con riferimento alla data di emissione della fattura o del documento equivalente.
La disposizione in questione, contenuta nella legge di conversione del decreto «sblocca-debiti» (Dl 35/13 convertito con modificazioni nella legge 64/13) integra le misure volte a favorire l’assolvimento delle obbligazioni pregresse da parte di Comuni e Province, ai quali vengono accordati importanti spazi finanziari per il calcolo dei saldi del Patto di stabilità interno e rilevanti anticipazioni di cassa al fine di allentare le tensioni di liquidità.
Numerosi sono però gli oneri imposti agli enti locali e le sanzioni che vengono disposte in caso di inadempimento o ritardo.
Tra le scadenze fissate dalla legge, occorre ricordare quella del 30 giugno, data entro la quale scatta l’obbligo di comunicare ai creditori, tramite Pec, l’importo e la data di pagamento delle somme maturate al 31 dicembre 2012; l’omessa comunicazione rileva ai fini della responsabilità per danno erariale a carico del responsabile dell’ufficio competente.
La comunicazione deve essere sottoscritta dal dirigente incaricato con firma elettronica o digitale idonea a garantirne l’integrità e immodificabilità e deve essere pubblicata, entro il 5 luglio, nel sito internet dell’ente, per ordine cronologico di emissione della fattura o della richiesta equivalente di pagamento.
La mancata pubblicazione è rilevante ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti, che sono inoltre assoggettati ad una sanzione pecuniaria pari a 100 euro per ogni giorno di ritardo nella certificazione del credito.
L’indicazione dell’importo e scadenza del credito non sempre però è possibile; la comunicazione deve infatti essere riferita a tutti i debiti previsti dal primo comma dell’articolo 1 del decreto, cioè anche ai debiti in conto capitale per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento, ma che non risultano ancora liquidati al 30 giugno 2013.
Oltre alla verifica contributiva (Durc) è infatti indispensabile, in sede di liquidazione del credito, effettuare una serie di altre verifiche, quali, ad esempio, il corretto assolvimento da parte dei fornitori delle obbligazioni contrattuali o del pagamento di eventuali subappaltatori, l’assenza di morosità fiscali, di sequestri conservativi o pignoramenti presso terzi.
Se, da un lato, il Legislatore ha provveduto a far retroagire l’ obbligo di accertamento contributivo alla data di emissione del documento fiscale, dall’altro nulla dice in merito agli adempimenti di cui all’articolo 48-bis del Dpr 602/73, in base al quale le amministrazioni pubbliche sono tenute a verificare, per tutti i i pagamenti di importo superiore a diecimila euro, l’assenza in capo al creditore di inadempienze derivanti dalla notifica di cartelle di pagamento scadute.
Al fine di poter ottemperare agli obblighi di legge, si ritiene indispensabile effettuare la comunicazione al creditore anche in assenza di elementi certi, provvedendo tuttavia a descrivere eventualmente le cause per le quali non si può procedere al pagamento.
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