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La nuova procedura servirà per richiedere direttamente al Suap e mediante un solo procedimento le autorizzazioni per scarichi di acque reflue o industriali, emissioni in atmosfera, impatto acustico, recupero agevolato di rifiuti e altre. Alle Regioni la facoltà di ampliare l’elenco delle autorizzazioni ambientali da far confluire nell'AUA

Archivio, Edilizia e territorio

Sette autorizzazioni ambientali, una sola domanda: AUA operativa dal 13 giugno

7 Giugno 2013
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Entra in vigore il 13 giugno il nuovo procedimento per richiedere l’Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del DPR n. 59 del 13 marzo 2013 (pubblicato sulla GU n. 124 del 29/5/2013 – Suppl. Ordinario n.42) emanato in attuazione dell’articolo 23 DL “semplificazioni” n. 5/2012.
 
L’Autorizzazione Unica Ambientale riunisce, e quindi può sostituire, almeno per ora (ossia salvo diversa previsione da parte delle Regioni) fino a sette titoli abilitativi in campo ambientale richiesti dalle normative di settore e in particolare:
 
1.      autorizzazione agli scarichi ai sensi degli artt. 124-127 del Codice dell’Ambiente (D. Lgs. 152/2006) es.: acque reflue, scarichi industriali, acque meteoriche contaminate – ATTINENZA CON IL SETTORE EDILE
 
2.      comunicazione preventiva per l’uso agronomico di effluenti di allevamento, di acque di vegetazione dei frantoi oleari e di acque reflue provenienti dalle aziende di cui all’articolo 112 del Codice dell’Ambiente (D. Lgs. 152/2006) – NESSUNA ATTINENZA CON IL SETTORE EDILE
 
3.      autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all’articolo 269 del Codice dell’Ambiente (D. Lgs. 152/2006)  – ATTINENZA CON I CANTIERI EDILI DI GRANDI DIMENSIONI
 
4.      autorizzazione generale per impianti con emissioni scarsamente rilevanti agli effetti dell’inquinamento atmosferico –  SCARSA   ATTINENZA CON IL SETTORE EDILE

  

 
5.      comunicazione o nulla osta per l’impatto acustico – ATTINENZA CON IL SETTORE EDILE
 
6.      autorizzazione all’uso agronomico dei fanghi di depurazione di cui al D. Lgs. 92/1999 – NESSUNA ATTINENZA CON IL SETTORE EDILE
 
7.      comunicazioni in materia di auto smaltimento e recupero agevolato di rifiuti pericolosi e non pericolosi di cui agli artcioli 215 e 216 del Codice dell’Ambiente (D. Lgs. 152/2006) – ATTINENZA CON IL SETTORE EDILE
 
Le Regioni e le Province Autonome possono individuare ulteriori atti di comunicazione, notifica ed autorizzazione in materia ambientale che possono essere ricompresi nell’AUA.
 
Il nuovo procedimento per l’AUA comporterà una semplificazione notevole in termini di riduzione dei tempi burocratici nonché di riduzione delle spese istruttorie.
 
Tra l’altro la domanda di AUA diventa la via obbligata solo ove il soggetto che ne faccia richiesta necessiti di uno o più tra i titoli abilitativi ambientali sopra elencati. Infatti, qualora si tratti di attività soggette solo a comunicazione è fatta salva la facoltà di non avvalersi dell’AUA (ferma restando la presentazione della comunicazione o dell’istanza per il tramite del Suap).
 
 
 
 
L’AUA in sintesi:
 
Ambito di applicazione
·         categorie di imprese definite PMI ai sensi del art. 2 DM attività produttive 18/4/2005 (meno di 250 occupati e fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro);
 
·         impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale (di cui all’Allegato VIII parte II del D. Lgs. 152/2006);
 
con esclusione: dei progetti sottoposti a Valutazione di Impatto Ambientale allorquando tale valutazione (per espressa previsione della normativa statale o regionale) comprende e sostituisce tutti gli altri atti di assenso comunque denominati in materia ambientale.
 
Definizione
L’AUA è intesa come il provvedimento che sostituisce gli atti in materia ambientale indicati dall’articolo 3 del Regolamento (n. 59/2013)
 
Referente unico per l’AUA
SUAP competente per territorio che raccoglie la domanda e la documentazione richiesta e trasmette tutto all’autorità competente (di regola la Provincia) e ai soggetti competenti in materia ambientale (altre p.a. o soggetti pubblici) come previsto dalle specifiche normative di settore.
 
Durata dell’AUA
15 anni dalla data del rilascio.
N.B. alcune delle autorizzazioni sostituite dall’AUA hanno una durata inferiore (es. scarichi idrici 4 anni)
 
Durata procedimento
da 90 a 120 giorni
possibilità (in alcuni casi obbligo) di convocare la conferenza di servizi
 
Periodo transitorio
I procedimenti avviati prima dell’entrata in vigore del nuovo regolamento sono conclusi ai sensi delle norme vigenti al momento dell’avvio dei relativi procedimenti. L’AUA può essere richiesta alla scadenza del primo titolo abilitativo da essa sostituito.
 
Oneri istruttori
Sono posti a carico dell’interessato.
A tal fine si applicano le tariffe previste dalla normativa vigente per i procedimenti sostituiti dall’AUA. Tuttavia, la misura complessiva degli oneri non può superare quella complessivamente posta a carico dell’interessato prima dell’entrata in vigore del Regolamento (n. 59/2013) per i singoli procedimenti relativi ai titoli sostituiti dall’AUA.
 
 
In allegato il DPR n. 59 del 13 marzo 2013

11769-DPR 59-2013.pdfApri
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