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E’ stato pubblicato il decreto sui requisiti professionali, di indipendenza e di imparzialità dei soggetti certificatori delle prestazioni energetiche degli edifici, previsto dal decreto legislativo 192/2005

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Stabiliti i requisiti professionali degli esperti cui affidare la certificazione energetica

28 Giugno 2013
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Sono stati definiti i requisiti professionali e i criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l’indipendenza degli esperti e degli organismi cui affidare la certificazione energetica degli edifici.
 
A stabilirli è il D.P.R. 16 aprile 2013, n. 75, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 149 del 27 giugno 2013 ed entrante in vigore il 12 luglio 2013. Il decreto si applica nelle Regioni e Province autonome che non abbiano ancora adottato propri provvedimenti in materia di certificazione energetica in applicazione della direttiva 2002/91/CE, e comunque sino alla data di entrata in vigore degli stessi provvedimenti. Le Regioni e le Province autonome che invece abbiano già adottato propri provvedimenti sono tenute ad assicurarne la coerenza con i contenuti del decreto.
 
Sono abilitati, ai fini dell’attività di certificazione energetica, e quindi riconosciuti come soggetti certificatori:
  • i tecnici abilitati, cioè i tecnici operanti in veste sia di dipendenti di enti e organismi pubblici o di società di servizi pubbliche o private, comprese le società di ingegneria, sia di professionisti liberi od associati, e in possesso di almeno uno dei due seguenti requisiti (dettagliati ai commi 3 e 4 dell’articolo 2 del decreto):
  1. titolo di studio superiore o laurea in determinati indirizzi, iscrizione ai relativi ordini e collegi professionali, ove esistenti, e abilitazione all’esercizio della professione relativa alla progettazione di edifici e impianti asserviti agli edifici stessi;
  2. titolo di studio superiore o laurea in altri indirizzi e attestato di frequenza, con superamento dell’esame finale, relativo a specifici corsi di formazione per la certificazione energetica degli edifici;
  • gli Enti pubblici e gli organismi di diritto pubblico operanti nel settore dell’energia e dell’edilizia, che esplicano l’attività con un tecnico, o con un gruppo di tecnici abilitati, in organico;
  • gli organismi pubblici e privati qualificati ad effettuare attività di ispezione nel settore delle costruzioni edili, opere di ingegneria civile in generale e impiantistica connessa, accreditati presso l’organismo nazionale italiano di accreditamento (ACCREDIA) o altro soggetto equivalente in ambito europeo (sempre che esplichino l’attività con tecnici abilitati);
  • le società di servizi energetici (ESCO) che operanoconformemente alle disposizioni di recepimento e attuazione della direttiva 2006/32/CEconcernente l’efficienza degli usi finali dell’energia e i servizi energetici (sempre che esplichino l’attività con tecnici abilitati).
Per quanto riguarda i corsi di formazione per la certificazione energetica degli edifici, che costituiscono uno dei requisiti per essere “tecnico abilitato”, il decreto stabilisce che essi sono svolti, a livello nazionale, da università, organismi ed enti di ricerca, e da consigli, ordini e collegi professionali autorizzati dal Ministero dello sviluppo economico, e, a livello regionale, da Regioni e Province autonome, nonché da altri soggetti autorizzati di ambito regionale. I contenuti minimi dei corsi sono definiti nell’Allegato 1 al decreto.
 
Sono poi stabiliti i requisiti di indipendenza e imparzialità dei soggetti certificatori, consistenti nell’assenza di conflitti d’interesse, tra l’altro espressa attraverso il non coinvolgimento diretto o indiretto nei processi di progettazione/realizzazione dell’edificio o con i produttori dei materiali e dei componenti in esso incorporati.
 
Per gli edifici già dotati di attestato di certificazione energetica, sottoposti ad adeguamenti impiantistici, compresa la sostituzione del generatore di calore, l’eventuale aggiornamento dell’attestato di certificazione può essere predisposto anche da un tecnico abilitato dell’impresa incaricata degli stessi adeguamenti.
 
Vengono infine fissati i criteri dei controlli di qualità del servizio di certificazione energetica, effettuati dalle Regioni e Province autonome, che sono prioritariamente orientati alle classi energetiche più efficienti e comprendono l’accertamento documentale degli attestati di certificazione, le valutazioni di congruità dei dati di progetto o di diagnosi con la metodologia di calcolo adottata, e le ispezioni dell’edificio.

In allegato il testo del decreto.

12089-Decreto 16 aprile 2013, 75.pdfApri
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