Forniti dal Ministero del lavoro, con interpello n. 20/13, precisazioni in merito alla disciplina applicabile ai tirocini non curriculari, da svolgersi fuori dai confini nazionali
Con l’allegata nota n. 20 del 14 giugno u.s., il Ministero del Lavoro ha risposto all’istanza di interpello avanzata dall’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, in merito alla disciplina applicabile ai tirocini formativi e di orientamento non curriculari da svolgersi fuori dai confini nazionali.
In particolare, è stato richiesto di fornire delle precisazioni in merito a due diverse tipologie di tirocini, ossia quelli da espletarsi in territorio straniero e quelli da svolgersi all’esterno dei confini nazionali ma in territorio nazionale, come ad esempio presso le Ambasciate.
Nel rammentare la normativa nazionale e regionale di riferimento, la Direzione Generale per l’attività ispettiva ha chiarito che, con riferimento ai tirocini non curriculari svolti in territorio straniero, si applicherà, in ragione del principio della territorialità, la normativa del Paese in cui viene realizzato il tirocinio stesso, mentre ai tirocini svolti, ad esempio, presso le Ambasciate, non potendosi applicare una disciplina regionale di riferimento, verrà applicata una convenzione tra il soggetto promotore e il soggetto ospitante, nonché un progetto formativo individuale, nel rispetto delle tutele inderogabili del tirocinante definite dalla normativa nazionale (art. 18, L. n. 196/1997 e D.M. 142/1998).
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