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L’Accordo prevede sia la sospensione per 12 mesi che l’allungamento, fino a quattro anni, dei mutui e delle aperture di conto corrente ipotecario. La nuova moratoria costituisce un primo passo verso la definizione di un piano organico di ristrutturazione del debito delle imprese

Archivio, Studi e analisi

Approvata la nuova moratoria 2013-2014: per la prima volta ammessa la sospensione dei conti correnti

4 Luglio 2013
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L’ “Accordo per il credito 2013”, firmato lo scorso 1° luglio 2013, dall’Abi e dalle parti economiche (l’Ance aderisce attraverso Confindustria), contiene tre misure di interesse per le imprese di costruzioni.
La prima prevede la possibilità di sospendere per 12 mesi il versamento della quota capitale delle rate di mutuo. Quest’anno, questa possibilità è stata estesa anche alle aperture di conto corrente ipotecario che prevedono un piano di rimborso rateale.
Queste operazioni di sospensione saranno realizzate allo stesso tasso d’interesse contrattuale e potranno essere concesse anche per i finanziamenti che hanno già usufruito della sospensione ai sensi dell’Avviso Comune del 3 agosto 2009 e relativi rinnovi. Non potranno, invece, aderire i finanziamenti sospesi ai sensi delle “Nuove misure per il credito alle PMI” del 28 febbraio 2012.
La seconda misura prevede l’allungamento della durata del periodo di ammortamento dei mutui ipotecari fino a 4 anni (fino a 3 per quelli chirografari).
L’allungamento avverrà allo stesso tasso contrattuale qualora l’impresa si impegni ad effettuare un aumento di capitale nei 12 mesi successivi all’accoglimento della richiesta, oppure ad iniziare un processo di aggregazione con altre realtà industriali che consenta un rafforzamento patrimoniale.
Le modalità con cui si potrà effettuare l’aumento di capitale sono ampie e prevedono anche l’apporto di immobili da parte dei soci.
Qualora l’impresa non avesse intenzione di impegnarsi in nessuna delle due azioni precedentemente descritte, l’incremento del tasso d’interesse non potrà essere superiore all’incremento del costo di raccolta della banca rispetto al momento dell’erogazione originaria; nella definizione del nuovo tasso d’interesse si terrà conto delle presenza di eventuali garanzie aggiuntive. Di norma, l’incremento del tasso d’interesse non potrà superare i 200 punti base.
La terza misura prevede un impegno da parte delle banche, per le imprese che avviano processi di rafforzamento patrimoniale, anche alla luce delle agevolazioni fiscali previste dal decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, a concedere un finanziamento proporzionale all’aumento dei mezzi propri.
 
In allegato è disponibile il testo dell’Accordo per il credito 2013.

 

12193-Accordo_PMI_2013_def.pdfApri
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L’Accordo prevede sia la sospensione per 12 mesi che l’allungamento, fino a quattro anni, dei mutui e delle aperture di conto corrente ipotecario. La nuova moratoria costituisce un primo passo verso la definizione di un piano organico di ristrutturazione del debito delle imprese

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Privato: Approvata la nuova moratoria 2013-2014: per la prima volta ammessa la sospensione dei conti correnti

4 Luglio 2013
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L’ “Accordo per il credito 2013”, firmato lo scorso 1° luglio 2013, dall’Abi e dalle parti economiche (l’Ance aderisce attraverso Confindustria), contiene tre misure di interesse per le imprese di costruzioni.
La prima prevede la possibilità di sospendere per 12 mesi il versamento della quota capitale delle rate di mutuo. Quest’anno, questa possibilità è stata estesa anche alle aperture di conto corrente ipotecario che prevedono un piano di rimborso rateale.
Queste operazioni di sospensione saranno realizzate allo stesso tasso d’interesse contrattuale e potranno essere concesse anche per i finanziamenti che hanno già usufruito della sospensione ai sensi dell’Avviso Comune del 3 agosto 2009 e relativi rinnovi. Non potranno, invece, aderire i finanziamenti sospesi ai sensi delle “Nuove misure per il credito alle PMI” del 28 febbraio 2012.
La seconda misura prevede l’allungamento della durata del periodo di ammortamento dei mutui ipotecari fino a 4 anni (fino a 3 per quelli chirografari).
L’allungamento avverrà allo stesso tasso contrattuale qualora l’impresa si impegni ad effettuare un aumento di capitale nei 12 mesi successivi all’accoglimento della richiesta, oppure ad iniziare un processo di aggregazione con altre realtà industriali che consenta un rafforzamento patrimoniale.
Le modalità con cui si potrà effettuare l’aumento di capitale sono ampie e prevedono anche l’apporto di immobili da parte dei soci.
Qualora l’impresa non avesse intenzione di impegnarsi in nessuna delle due azioni precedentemente descritte, l’incremento del tasso d’interesse non potrà essere superiore all’incremento del costo di raccolta della banca rispetto al momento dell’erogazione originaria; nella definizione del nuovo tasso d’interesse si terrà conto delle presenza di eventuali garanzie aggiuntive. Di norma, l’incremento del tasso d’interesse non potrà superare i 200 punti base.
La terza misura prevede un impegno da parte delle banche, per le imprese che avviano processi di rafforzamento patrimoniale, anche alla luce delle agevolazioni fiscali previste dal decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, a concedere un finanziamento proporzionale all’aumento dei mezzi propri.

In allegato è disponibile il testo dell’Accordo per il credito 2013.
 

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