Forniti dall'Inps nuovi chiarimenti in merito al contributo dovuto per le interruzioni dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato dal 1° gennaio 2013
L’Inps, con l’allegato messaggio n. 10358/13, ha fornito alcuni nuovi chiarimenti in merito al contributo dovuto per le interruzioni dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato intervenute dal 1° gennaio 2013, introdotto dall’art. 2, commi da 31 a 35, della legge n. 92/12, così come riformulata dalla legge di stabilità 2013.
In particolare, l’Istituto ha confermato che i datori di lavoro sono tenuti all’assolvimento della contribuzione in tutti i casi in cui la cessazione del rapporto procuri al lavoratore il diritto teorico alla nuova indennità ASpI, a prescindere dall’effettiva percezione della stessa.
Riguardo all’anzianità aziendale, su cui dovrà essere calcolato il contributo, occorre far riferimento a quella maturata in relazione all’interrotto rapporto di lavoro a tempo indeterminato, non essendo rilevanti i contratti di lavoro precedenti, salvo che vi sia stata la trasformazione del rapporto, ovvero nei casi di stabilizzazione che diano luogo alla restituzione del contributo addizionale ASpI dell’1,40%.
Fermo restando che durante il periodo di prova vigono tra le parti i diritti e gli obblighi tipici del rapporto di lavoro subordinato, il contributo di licenziamento è dovuto anche nel caso in cui il datore di lavoro receda dal rapporto durante o al termine del medesimo periodo di prova, generando in capo al lavoratore il teorico diritto all’ASpI.
Relativamente al lavoro intermittente, con o senza disponibilità, i periodi non lavorati in cui il lavoratore resta a disposizione non rilevano ai fini del calcolo dell’anzianità aziendale. Sempre ai fini della determinazione dell’anzianità aziendale, non possono essere conteggiati i periodi di sospensione per aspettativa non retribuita, né tantomeno i periodi per congedo straordinario ex art. 42, co. 5 del D.Lgs. 151/01.
Diversamente, in caso di interruzioni dovute a operazioni societarie ex art. 2112 c.c., l’anzianità aziendale deve essere valutata sulla base della durata complessiva del rapporto, comprendente anche il periodo svolto presso l’azienda cedente
L’esonero dal contributo di licenziamento, infine, è previsto nei casi in cui i lavoratori vengano collocati in mobilità da parte degli organi delle procedure concorsuali – curatore, liquidatore o commissario -, ai sensi dell’art. 3 comma 3 della legge n. 223/91, fino al 31 dicembre 2016, termine entro cui sarà in vigore il medesimo art. 3.
Viceversa, il contributo sarà dovuto nel caso di procedure concorsuali che interessino aziende non soggette alla legge n. 223/91, con riferimento alle interruzioni dei rapporti di lavoro intervenute a decorrere dal 1° gennaio 2013.
Ai fini della contribuzione di cui trattasi, resta confermato che l’obbligo deve essere assolto entro e non oltre il termine di pagamento della denuncia successiva a quella del mese in cui si verifica la risoluzione del rapporto di lavoro.
Con riferimento alle modalità operative, l’Inps chiarisce che, nel caso in cui il versamento del contributo sia effettuato nel mese successivo a quello in cui si è verificata l’interruzione del rapporto, i datori di lavoro dovranno valorizzare nell’elemento
Il codice causale “M401”, invece, è utilizzabile esclusivamente per il versamento del contributo relativo alle interruzioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato intervenute nel periodo di paga da gennaio a marzo 2013.
Nel caso di aziende cessate, per il versamento del contributo, i datori di lavoro dovranno inviare – per ogni lavoratore interessato – un flusso riferito all’ultimo mese di attività aziendale, utilizzando il suddetto codice “M400”.
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