• cerca twitter sharing button Stampa Contatti Area Riservata
logoancelogoancelogoancelogoance
  • Chi siamo
        • CHI SIAMO

        • Identità e Valori
        • Storia
        • Statuto
        • Codice Etico
        • Carta dei Servizi
        • GOVERNANCE

        • Consiglio di presidenza
        • Organi ANCE
        • Struttura
  • Sistema Ance
        • SISTEMA ANCE

        • ANCE Territoriali
        • ANCE Regionali
        • ANCE Giovani
        • Settori specialistici
        • La rete
        • Il sistema Ance si articola su tutto il territorio nazionale ed è composto da 88 Associazioni Territoriali e 20 Organismi Regionali. Centri di eccellenza di una rete associativa diffusa in modo capillare e in grado di rispondere alle reali esigenze delle imprese del settore.
  • Attività
  • Temi
          • Assemblea annuale FIEC, infrastrutture blu per la sicurezza idrica: Ance alla guida del cambiamento
            16 Maggio 2025
          • ITS Academy – Decreto-legge n. 45/2025 – Fondi di finanziamento
            16 Maggio 2025
        • Studi e analisi
        • Opere pubbliche
        • Edilizia e territorio
        • Finanza d'impresa
        • Fiscalità e incentivi
        • Lavoro, welfare e sicurezza
        • Transizione ecologica e sostenibilità
        • Tecnologia e digitalizzazione
        • In Europa e all'estero
        • Governo e Parlamento
        • Comunicazione e media
        • Formazione e cultura
  • Appuntamenti
  • Cerca
  • HTML personalizzato
  • HTML personalizzato

Forniti dall'Inps nuovi chiarimenti in merito al contributo dovuto per le interruzioni dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato dal 1° gennaio 2013

Archivio, Lavoro, welfare e sicurezza

Contribuzione sulle interruzioni dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato – Chiarimenti

3 Luglio 2013
Categories
  • Archivio
  • Lavoro, welfare e sicurezza
Tags
facebook sharing buttontwitter sharing buttonlinkedin sharing buttonemail sharing button whatsapp sharing button
image_paperclip Allegati
image_pdfStampa

L’Inps, con l’allegato messaggio n. 10358/13, ha fornito alcuni nuovi chiarimenti in merito al contributo dovuto per le interruzioni dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato intervenute dal 1° gennaio 2013, introdotto dall’art. 2, commi da 31 a 35, della legge n. 92/12, così come riformulata dalla legge di stabilità 2013.
In particolare, l’Istituto ha confermato che i datori di lavoro sono tenuti all’assolvimento della contribuzione in tutti i casi in cui la cessazione del rapporto procuri al lavoratore il diritto teorico alla nuova indennità ASpI, a prescindere dall’effettiva percezione della stessa.
Riguardo all’anzianità aziendale, su cui dovrà essere calcolato il contributo, occorre far riferimento a quella maturata in relazione all’interrotto rapporto di lavoro a tempo indeterminato, non essendo rilevanti i contratti di lavoro precedenti, salvo che vi sia stata la trasformazione del rapporto, ovvero nei casi di stabilizzazione che diano luogo alla restituzione del contributo addizionale ASpI dell’1,40%.
Fermo restando che durante il periodo di prova vigono tra le parti i diritti e gli obblighi tipici del rapporto di lavoro subordinato, il contributo di licenziamento è dovuto anche nel caso in cui il datore di lavoro receda dal rapporto durante o al termine del medesimo periodo di prova, generando in capo al lavoratore il teorico diritto all’ASpI.
Relativamente al lavoro intermittente, con o senza disponibilità, i periodi non lavorati in cui il lavoratore resta a disposizione non rilevano ai fini del calcolo dell’anzianità aziendale. Sempre ai fini della determinazione dell’anzianità aziendale, non possono essere conteggiati i periodi di sospensione per aspettativa non retribuita, né tantomeno i periodi per congedo straordinario ex art. 42, co. 5 del D.Lgs. 151/01.
Diversamente, in caso di interruzioni dovute a operazioni societarie ex art. 2112 c.c., l’anzianità aziendale deve essere valutata sulla base della durata complessiva del rapporto, comprendente anche il periodo svolto presso l’azienda cedente
L’esonero dal contributo di licenziamento, infine, è previsto nei casi in cui i lavoratori vengano collocati in mobilità da parte degli organi delle procedure concorsuali – curatore, liquidatore o commissario -, ai sensi dell’art. 3 comma 3 della legge n. 223/91, fino al 31 dicembre 2016, termine entro cui sarà in vigore il medesimo art. 3.
Viceversa, il contributo sarà dovuto nel caso di procedure concorsuali che interessino aziende non soggette alla legge n. 223/91, con riferimento alle interruzioni dei rapporti di lavoro intervenute a decorrere dal 1° gennaio 2013.
Ai fini della contribuzione di cui trattasi, resta confermato che l’obbligo deve essere assolto entro e non oltre il termine di pagamento della denuncia successiva a quella del mese in cui si verifica la risoluzione del rapporto di lavoro.
Con riferimento alle modalità operative, l’Inps chiarisce che, nel caso in cui il versamento del contributo sia effettuato nel mese successivo a quello in cui si è verificata l’interruzione del rapporto, i datori di lavoro dovranno valorizzare nell’elemento il già previsto codice causale “M400” e nell’elemento l’importo dovuto.
Il codice causale “M401”, invece, è utilizzabile esclusivamente per il versamento del contributo relativo alle interruzioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato intervenute nel periodo di paga da gennaio a marzo 2013.
Nel caso di aziende cessate, per il versamento del contributo, i datori di lavoro dovranno inviare – per ogni lavoratore interessato – un flusso riferito all’ultimo mese di attività aziendale, utilizzando il suddetto codice “M400”.

 

12159-Messaggio Inps n. 10358-2013.pdfApri
Share
Copyright © 2021 ANCE. Tutti i diritti riservati.
Privacy
Arianna Net
Società di servizi
Lavora con noi
Cookie Policy
Arianna CE
Social Media Policy
Aiuti di Stato
Segnalazioni Whistleblowing
Copyright © 2021 ANCE. Tutti i diritti riservati.
Utilizzando il nostro sito web si acconsente all'uso dei cookie anche di terze parti.
Leggi di piùChiudi
Manage consent

Privacy Overview

This website uses cookies to improve your experience while you navigate through the website. Out of these, the cookies that are categorized as necessary are stored on your browser as they are essential for the working of basic functionalities of the website. We also use third-party cookies that help us analyze and understand how you use this website. These cookies will be stored in your browser only with your consent. You also have the option to opt-out of these cookies. But opting out of some of these cookies may affect your browsing experience.
Necessary
Sempre abilitato
Necessary cookies are absolutely essential for the website to function properly. These cookies ensure basic functionalities and security features of the website, anonymously.
CookieDurataDescrizione
cookielawinfo-checkbox-analytics11 monthsThis cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics".
cookielawinfo-checkbox-functional11 monthsThe cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional".
cookielawinfo-checkbox-necessary11 monthsThis cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary".
cookielawinfo-checkbox-others11 monthsThis cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other.
cookielawinfo-checkbox-performance11 monthsThis cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance".
viewed_cookie_policy11 monthsThe cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data.
Functional
Functional cookies help to perform certain functionalities like sharing the content of the website on social media platforms, collect feedbacks, and other third-party features.
Performance
Performance cookies are used to understand and analyze the key performance indexes of the website which helps in delivering a better user experience for the visitors.
Analytics
Analytical cookies are used to understand how visitors interact with the website. These cookies help provide information on metrics the number of visitors, bounce rate, traffic source, etc.
Advertisement
Advertisement cookies are used to provide visitors with relevant ads and marketing campaigns. These cookies track visitors across websites and collect information to provide customized ads.
Others
Other uncategorized cookies are those that are being analyzed and have not been classified into a category as yet.
ACCETTA E SALVA
ANCELogo Header Menu
  • Chi siamo
    • Identità e Valori
    • Storia
    • Statuto
    • Codice Etico
    • Carta dei Servizi
    • Consiglio di presidenza
    • Organi ANCE
    • Struttura
  • Sistema Ance
    • ANCE Territoriali
    • ANCE Regionali
    • ANCE Giovani
    • Settori specialistici
    • La rete
  • Attività
  • Temi
    • Studi e analisi
    • Opere pubbliche
    • Edilizia e territorio
    • Finanza d’impresa
    • Fiscalità e incentivi
    • Lavoro, welfare e sicurezza
    • Transizione ecologica e sostenibilità
    • Tecnologia e digitalizzazione
    • In Europa e all’estero
    • Governo e Parlamento
    • Comunicazione e media
    • Formazione e cultura
  • Appuntamenti
  • twitter sharing button

    Stampa Contatti



    Area Riservata
    Le posizioni Ance
    Caro materiali
    Codice appalti
    PNRR
    Rigenerazione urbana
    Sicurezza sul lavoro
    Le posizioni Ance
    Caro materiali
    Codice appalti
    PNRR
    Rigenerazione urbana
    Sicurezza sul lavoro