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Pubblicata in G.U. la Legge di conversione del D.L. Confermata la sospensione della I° rata dell'IMU per le abitazioni principali e l'annunciata riforma della tassazione immobiliare entro il 31 agosto 2013.

Archivio, Fiscalità e incentivi

Conversione in legge del DL 54/2013 – Sospensione prima rata IMU

24 Luglio 2013
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Sulla Gazzetta Ufficiale n. 168 del 19 luglio 2013 è stata pubblicata la Legge 18 luglio 2013, n. 85, di conversione, con modificazioni, del Decreto 21 maggio 2013, n. 54, recante «Interventi urgenti in tema di sospensione dell’imposta municipale propria, di rifinanziamento di ammortizzatori sociali in deroga, di proroga in materia di lavoro a tempo determinato presso le pubbliche amministrazioni e di eliminazione degli stipendi dei parlamentari membri del Governo».
Tra le misure fiscali d’interesse per il settore vengono confermate:
·        la sospensione del versamento della pima rata dell’IMU per le abitazioni principali, terreni agricoli e fabbricati rurali,
·        la deducibilità dell’IMU dal reddito di impresa
·        la riforma della tassazione immobiliare entro il 31 agosto 2013.
 
Disposizioni in materia di IMU
In attesa della riforma della tassazione immobiliare, che dovrà avvenire entro il 31 agosto 2013, l’art. 1, co. 1, del D.L.54/2013, convertito, con modificazioni, nella legge 85/2013 ha previsto la sospensione del versamento della prima rata dell’IMU dovuta per il 2013 (che secondo l’originaria scadenza era fissata al 17 giugno), per:
–        le abitazioni principali[1] e le relative pertinenze[2], con l’esclusione degli immobili di lusso, iscritti in Catasto nelle categorie A/1 (abitazioni signorili), A/8 (ville) e A/9 (castelli e palazzi);
–        le unità immobiliari delle cooperative edilizie a proprietà indivisa e le relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica;
–        i terreni agricoli e i fabbricati rurali[3].
Tuttavia, la suddetta sospensione è strettamente legata al riordino della disciplina dell’imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare che, ai sensi dell’art. 2 del D.L.54/2013, dovrà essere effettuata entro il 31 agosto 2013.
Infatti, nel caso in cui la riforma non venga attuata entro il predetto termine, la prima rata dell’IMU, sospesa nei casi sopra descritti, dovrà essere versata entro il 16 settembre 2013.
Diversamente, per tutte le altre abitazioni (seconde case, abitazioni concesse in locazione o in comodato) e per le unità immobiliari in genere (uffici, negozi, fabbricati strumentali, capannoni, ecc..), nonché per le aree edificabili, è rimasta ferma la scadenza del 17 giugno 2013[4]relativa al versamento della prima rata.
 
Riforma della tassazione sugli immobili       
Il D.L. 54/2013 contiene, altresì, la prospettiva di una riforma dell’intera disciplina dell’imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare, compresa IMU e TARES, da attuarsi nei primi “100 giorni” del Governo, ovvero entro il 31 agosto 2013.
In particolare, il riordino complessivo della fiscalità immobiliare, oltre a riconsiderare la potestà impositiva tra Stato ed Enti locali, avrà ad oggetto l’introduzione di un importante novità, ossia la deducibilità dell’IMU dal reddito di impresa (IRPEF e IRES), limitatamente agli immobili utilizzati per attività produttive.
A tal riguardo, vista la genericità del dettato normativo, l’espressione “utilizzati per attività produttive” non dovrebbe essere intesa in senso restrittivo, ma più in generale dovrebbe ricomprendere tutti i fabbricati utilizzati direttamente nell’attività d’impresa, ovvero sia i fabbricati strumentali “per natura”[5], che quelli per “destinazione”[6].
In sostanza, con l’introduzione di questa novità nel nostro ordinamento, sia per gli imprenditori persone fisiche che per le società di capitali e di persone, l’IMU corrisposta sugli immobili di proprietà, utilizzati nell’attività di impresa, diviene costo deducibile ai fini delle imposte sul reddito (IRPEF/IRES).
Tale principio viene accolto con particolare favore dall’ANCE che, nelle competenti sedi, aveva già avanzato soluzioni di questo tipo per cercare di arginare gli effetti negativi che l’IMU produce sulle imprese di costruzioni, già stremate dalla forte crisi che ha colpito l’intero settore.
A tal riguardo, si osserva che, la deducibilità dell’IMU dalle imposte sui redditi rappresenta un effettivo vantaggio solo per le imprese che, alla fine del periodo d’imposta, presentano risultati positivi e che, quindi, dovranno versare meno al momento del pagamento delle imposte sui redditi.
Diversamente, le imprese in perdita, che nel settore sono sempre più numerose a causa della crisi, non godranno dell’immediata deduzione dell’IMU ma in tal modo si andranno ad incrementare le perdite d’esercizio.
Sul punto, si evidenzia che al momento, la previsione dell’art. 1 del D.L. 54/2013 è una mera petizione di principio, ancora ben lontana da un riscontro operativo e da un’applicazione pratica della nuova disciplina. Resta, poi, in tal ambito, la necessità di prevedere la deducibilità dell’IMU anche ai fini IRAP.
Si evidenzia, infine, che anche quando tale principio sarà pienamente operativo, la deducibilità dell’IMU dalle imposte sul reddito di impresa, non potrà applicarsi al “magazzino” (immobili rimanenza) delle imprese edili.
Tali beni, infatti, vengono considerati “immobili merce” e, dunque, non rientrano nella categoria degli immobili strumentali, condizione essenziale affinché la nuova disciplina possa essere applicata.
A tal riguardo, si ricorda che, con riferimento alla necessità di escludere l’IMU da tali immobili, l’ANCE ha deciso di ricorrere in via giurisdizionale per far valere l’illegittimità costituzionale di tale prelievo.
In particolare, l’Associazione ha deciso di ricorrere all’azione legale per tentare di eliminare una delle più gravi distorsioni dell’imposta municipale che, nel settore edile, va a colpire anche la “produzione” e non solo i beni patrimoniali delle imprese.
Quello riservato all’edilizia, che paga una tassa anche sui beni in magazzino, costituisce un unicum in tutto il panorama industriale italiano, in violazione, a parere dell’ANCE, dei principi costituzionali di uguaglianza, ragionevolezza e capacità contributiva (artt.3 e 53 Cost.).


[1] L’art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011 convertito, con modificazioni nella legge 214/2011, stabilisce che per “abitazione principale” si intende l’unità, iscritta o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nella quale il possessore ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.
A tal riguardo, si ricorda che, per l’abitazione principale e le relative pertinenze, l’aliquota IMU standard è pari allo 0,4% (con possibilità per i Comuni di aumentarla o ridurla dello 0,2%). Inoltre, per i possessori della “prima casa” è riconosciuta una detrazione sull’imposta dovuta di 200 euro, con eventuale maggiorazione di tale detrazione di 50 euro per ogni figlio, di età non superiore a 26 anni, che dimora e risiede in tale abitazione, fino ad un massimo di 600 euro complessivi.  
[2] In tal ambito, l’art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011 prevede che, ai fini IMU, per pertinenze dell’abitazione principale si intendono esclusivamente gli immobili classificati nelle categorie catastali C/2 (magazzini e locali di deposito, nonché cantine e soffitte se non unite all’abitazione), C/6 (rimesse, autorimesse) e C/7 (tettoie), nella misura massima di un’unità per ciascuna categoria, anche se iscritte in catasto unitamente all’abitazione principale.
[3] Ai sensi dell’art. 13, commi 4, 5 e 8, del D.L. 201/2011.
[4] In quanto il 16 giugno 2013 cadeva di domenica.
[5] Cfr. art. 43, comma 2, del D.P.R. 917/1986 – TUIR, ossia quelli che “per le loro caratteristiche, non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni”, individuati nelle categorie catastali: A/10, Gruppo B, C, D, E.
[6] Ovvero tutti quegli immobili, diversi da quelli strumentali per natura, che l’imprenditore riserva all’utilizzo esclusivo nell’esercizio dell’attività d’impresa.

 

12443-Legge 18 luglio 2013 n.85-ALL1.pdfApri
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