L'Inps ricorda che è possibile effettuare i versamenti contributivi, in scadenza dal 1° al 20 agosto, entro il 20 agosto, senza alcuna maggiorazione
L’Inps, con l’allegato messaggio n. 11533 del 17 luglio u.s., ha ricordato che, ai sensi dell’art. 3-quater della L. n. 44/2012 di conversione, con modificazioni, del D.L. n. 16/2012, i versamenti contributivi di cui agli articoli 17 e 20 del D.Lgs n. 241/1997, in scadenza tra il 1° e il 20 agosto di ogni anno, potranno essere effettuati entro il 20 agosto senza l’applicazione di alcuna maggiorazione.
Tale differimento riguarda tutti i versamenti effettuati con modelli F25 – F24EP, compresi i versamenti contributivi previdenziali e assistenziali dovuti dai datori di lavoro per i rapporti di collaborazione o associazione in partecipazione.
Resta, invece, confermato all’ultimo giorno del mese il termine per la trasmissione della denuncia contributiva per coloro che operano con il flusso Uniemens.
Per quanto non espressamente riportato, si rinvia alla nota in oggetto.
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