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DL 63/2013 sulla prestazione energetica in edilizia (DDL 783/S) – DDL di delegazione europea 2013 (DDL 587/S) - Legge europea 2013 (DDL 588/S).

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Sintesi parlamentare n. 26/S della settimana dal 24 giugno al 28 giugno 2013

1 Luglio 2013
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SENATO DELLA REPUBBLICA
_______________________
 
PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI
APPROVATI DALLE COMMISSIONI DI MERITO
 
– Decreto legge n. 63 del 4 giugno 2013 recante “Disposizioni urgenti per il recepimento della direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell’edilizia per la definizione delle procedure d’infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale” (DDL 783/S).
 
Le Commissioni riunite Finanze e Industria del Senato hanno approvato, in prima lettura, in sede referente, il provvedimento in oggetto con modifiche al testo del Governo.
Tra queste, in particolare, si segnalano le seguenti:
 
Art. 5
Viene anticipato dal 30 aprile 2014 al 31 dicembre 2013 il termine entro cui il Ministero dello Sviluppo economico redige un elenco delle misure finanziarie atte a favorire l’efficienza energetica negli edifici e la transizione verso gli edifici a energia quasi zero.
Emendamenti 5.13 e 5.14 a firma di parlamentari
 
Viene anticipato dal 31 dicembre 2018 al 30 giugno 2014 il termine entro cui viene definito con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico il Piano d’azione destinato ad aumentare il numero di edifici a energia quasi zero.
Emendamenti 5.3 e 5.4 a firma di parlamentari
 
Viene precisato che il fondo di garanzia a sostegno della realizzazione di reti di teleriscaldamento è utilizzato anche per il sostegno della realizzazione di progetti di miglioramento dell’efficienza energetica nell’edilizia pubblica ivi inclusa la certificazione energetica dell’intervento successiva a tale realizzazione, entro i limiti delle risorse del fondo stesso.
Emendamento 5.100 dei Relatori
 
Art. 6
Viene previsto che l’attestato di prestazione energetica, per gli edifici di nuova costruzione e per quelli sottoposti a ristrutturazioni importanti, viene rilasciato prima del certificato di agibilità (anziché al termine dei lavori).
Emendamento 6.1 a firma di parlamentari
 
Viene esteso al trasferimento di immobili a titolo gratuito l’obbligo per il proprietario di produrre l’attestato di prestazione energetica.
Emendamento 6.2 a firma di parlamentari
 
Art. 16
Con riguardo alla estensione della detrazione del 50% per gli interventi di ristrutturazione edilizia delle abitazioni all’acquisto dei mobili finalizzati all’arredo dell’abitazione oggetto della ristrutturazione, viene precisato che la stessa opera per l’acquisto di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+, nonché A per i forni e per le apparecchiature per le quali sia prevista l’etichetta energetica, nel limite del tetto di spesa di 10.000 euro, già previsto dal provvedimento.
Emendamento 16.24 (testo 3) a firma di parlamentari
 
Scheda emendamenti in Commissione
 

Il provvedimento contiene, in particolare, la proroga della detrazione IRPEF/IRES per la riqualificazione energetica degli edifici esistenti, che passerà dal 55% al 65%, per le spese sostenute dal 6 giugno al 31 dicembre 2013 (con l’esclusione di alcune tipologie di intervento), nonchè la proroga della detrazione IRPEF/IRES (anche questa potenziata al 65%), per le spese sostenute dal 6 giugno al 30 giugno 2014, per gli interventi su parti comuni degli edifici condominiali o che interessino tutte le unità immobiliari di cui si compone il condominio. Viene prorogata, altresì, la detrazione IRPEF, nella misura del 50%, per gli interventi di ristrutturazione edilizia delle abitazioni, per le spese sostenute dal 1° luglio al 31 dicembre 2013. Altre norme riguardano il recepimento della Dir.2010/31/UE sulla prestazione energetica in edilizia attraverso norme di modifica del D.gs 192/2005 (Attuazione della Dir.2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia). In particolare, viene prevista: l’adozione a livello nazionale di una metodologia di calcolo della prestazione energetica degli edifici; la fissazione di requisiti minimi di prestazione energetica in modo da conseguire livelli ottimali in funzione dei costi (i requisiti minimi, da applicarsi agli edifici nuovi e a quelli sottoposti a ristrutturazioni importanti, sono riveduti ogni 5 anni); la definizione di «edifici a energia quasi zero» e la redazione di una strategia per il loro incremento tramite l’attuazione di un Piano d’azione nazionale.
 
Il decreto legge, che scade il 4 agosto 2013, passa ora all’esame dell’Aula.
 
 
– DDL su “Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione europea – Legge di delegazione europea 2013” (DDL 587/S).
 
La Commissione Politiche dell’Unione europea ha approvato, in prima lettura, in sede referente, disegno di legge in oggetto con alcune modifiche al testo del Governo.
Tra queste, in particolare, si segnalano le seguenti:
 
Art. 1- Allegati A e B
Viene eliminata dall`Allegato B del provvedimento il recepimento della direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell`edilizia nonché della direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati.
Emendamento 1.3 del Relatore
 
Art. 3
Nell’ambito dei principi e criteri direttivi per l’attuazione della direttiva 2010/75/UE sulle emissioni industriali, viene maggiormente specificato il principio relativo all’utilizzo dei proventi delle sanzioni amministrative per finalità connesse al potenziamento delle ispezioni ambientali straordinarie previste dalla direttiva 2010/75/UE con l’aggiunta di quelle finalizzate a verificare il rispetto degli obblighi autorizzatori per gli impianti già esistenti e privi di autorizzazione, in deroga a quanto indicato dalla direttiva 2008/1/CE del Consiglio.
Emendamento 3.3 a firma di parlamentari
 
Scheda emendamenti in Commissione
 
Il provvedimento che costituisce, insieme alla legge europea 2013, il nuovo strumento per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’UE, ai sensi della L. 234/2012, è finalizzato al conferimento di deleghe legislative per il recepimento di una serie di direttive e altri atti dell’Unione europea (previste negli appositi allegati A e B), tra cui:
–        2012/27/UE sull’efficienza energetica, che modifica le Dir.2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le Dir.2004/8/CE e 2006/32/CE;
–        2010/23/CE, che modifica la Dir.2006/112/CE relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto per quanto concerne l’applicazione facoltativa e temporanea del meccanismo d’inversione contabile alla prestazione di determinati servizi a rischio frodi;
–        2011/98/UE sulla procedura di domanda unica per il rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro e a un insieme comune e di diritti per i lavoratori di paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno stato membro.
 
Il disegno di legge passa ora all’esame dell’Aula.
 
 
– DDL su “Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea – Legge europea 2013” (DDL 588/S).
 
La Commissione Politiche dell’Unione europea ha approvato, in prima lettura, in sede referente, il disegno di legge in oggetto con alcune modifiche al testo del Governo.
Tra queste, in particolare, si segnalano le seguenti:
 
Art. 24
Nell’ambito della disciplina della assoggettabilità alla procedura di valutazione di impatto ambientale per il recepimento della direttiva 2011/92/UE (Procedura d’infrazione 2009/2086) viene anticipato da sei a tre mesi dall’adozione delle linee guida, il termine entro cui le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano possono determinare criteri o condizioni di esclusione dalla verifica di assoggettabilità per specifiche categorie progettuali o per particolari situazioni ambientali e territoriali.
Emendamento 24.7 (testo 2) a firma di parlamentari
 
Art. 35
Nell’ambito dell’attuazione della decisione di esecuzione della Commissione europea 17 ottobre 2012, con riferimento alle calamità naturali che hanno colpito Marche e Umbria nel 1997, Molise e Puglia nel 2002, Abruzzo nel 2009, viene prorogato da 60 a 120 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento, il termine per la presentazione della dichiarazione sostitutiva volta a stabilire i danni e a dimostrare il nesso di causalità diretto con le suddette calamità.
Emendamento 35.15 (testo 3) del Relatore
 
Scheda emendamenti in Commissione
 
Il provvedimento che costituisce, insieme alla legge di delegazione europea 2013, il nuovo strumento per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’UE, ai sensi della L. 234/2012, prevede norme di diretta attuazione di obblighi comunitari. Tra queste si segnalano:
–        modifiche al D.Lgs 208/2011, sulla disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture nei settori della difesa e sicurezza in attuazione della Dir.2009/81/CE (mira a prevenire l’avvio di una procedura d’infrazione per erroneo recepimento della direttiva);
–        disposizioni in materia di lavoro a tempo determinato. Procedura d’infrazione n.201/2045;
–        disposizioni in materia di assoggettabilità alla procedura di valutazione di impatto ambientale volte al recepimento della Dir.2011/92/UE. Procedura d’infrazione 2009/2086;
–        modifiche al D.Lgs 152/2006 relativamente alle norme in materia di tutela risarcitoria contro i danni all’ambiente. Procedura d’infrazione 2007-4679;
–        attuazione della decisione di esecuzione della Commissione europea 17 ottobre 2012, con riferimento alle calamità naturali che hanno colpito Marche e Umbria nel 1997, Molise e Puglia nel 2002, Abruzzo nel 2009.
 
Il disegno di legge passa ora all’esame dell’Aula.

 

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