CAMERA DEI DEPUTATI
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PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI
APPROVATI DEFINITIVAMENTE
– Decreto legge n.91 dell’8 agosto 2013 recante “Disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attività culturali e del turismo” (DDL 1628/C).
L’Aula ha licenziato, in seconda lettura, il provvedimento in oggetto nel testo approvato dalla Commissione Cultura identico a quello del Senato.
Per quanto riguarda l’iter parlamentare precedente ed i contenuti del provvedimento si vedano le Sintesi
nn. 36/2013 e
37/2013.
Il provvedimento che reca disposizioni urgenti per la tutela, il restauro e la valorizzazione del patrimonio culturale italiano, prevedendo, in particolare, la riqualificazione ambientale e la valorizzazione dell’area Pompei, modifica, altresì, il termine di validità dell’autorizzazione paesaggistica di cui all’art. 146, c.4, ultimo periodo, del Dlgs 42/2004 (Codice beni culturali). Al riguardo, dispone – a regime – che i lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell’autorizzazione possono essere conclusi entro, e non oltre, l’anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo. Sulla tematica era da ultimo intervenuto l’art. 39 del DL 69/2013 (c.d. Dl “fare”), convertito dalla Legge 98/2913, che aveva disposto la validità dell’autorizzazione paesaggistica per tutta la durata dei lavori, qualora gli stessi fossero iniziati nel quinquennio.
PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI
APPROVATI DALLE COMMISSIONI DI MERITO
– Decreto legge n. 93 del 14 agosto 2013 recante “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province”(DDL 1540/C).
Le Commissioni riunite Affari Costituzionali e Giustizia hanno approvato in sede referente, in prima lettura, il decreto legge in oggetto con alcune modifiche.
Tra queste, in particolare, si segnalano le seguenti:
Articolo aggiuntivo
Nell’ambito delle azioni per lo sviluppo dei centri antiviolenza e delle case rifugio, viene previsto il riparto annuale ad opera del Ministro delle pari opportunità, d’intesa con la Conferenza Stato-Regioni, di apposite risorse tra le regioni, tenendo conto, tra l’altro, della necessità di riequilibrare la presenza dei centri antiviolenza e delle case rifugio in ogni regione riservando un terzo delle risorse disponibili alla creazione di nuovi centri e di nuove case rifugio al fine di raggiungere l’obbiettivo previsto dalla raccomandazione UE in materia del 8-10 novembre 1999.
Emendamento 5.200 dei Relatori
Articolo aggiuntivo
Viene introdotta una norma sugli accordi territoriali di sicurezza integrata per lo sviluppo. In particolare, si dispone che per le aree interessate da insediamenti produttivi o infrastrutture logistiche ovvero da progetti di riqualificazione e riconversione di siti industriali o commerciali dismessi o da progetti di valorizzazione dei beni di proprietà pubblica o da altre iniziative di sviluppo territoriale, gli accordi tra il Ministero dell’Interno e Regioni ed Enti locali, di cui all’art. 1, comma 439, della L.296/2006 (misure per la realizzazione di programmi di incremento dei servizi di polizia), possono prevedere la contribuzione di altri soggetti pubblici, anche non economici, e di soggetti privati, finalizzata al sostegno strumentale, finanziario e logistico delle attività di promozione della sicurezza dei cittadini, del controllo del territorio e del soccorso pubblico. Nell’ambito di tali accordi è consentito il ricorso alla permuta di materiali e prestazioni e, in caso di accordi tra soggetti pubblici, anche non economici, la permuta può prevedere anche la cessione diretta di beni e proprietà pubblica in cambio di prestazioni o finanziamenti volti alla ristrutturazione di altri beni proprietà pubblica destinati a presidi di polizia.
Emendamento 6.0100 dei Relatori
Articolo 8
Viene previsto che le imprese che abbiano subito il danneggiamento di materiali, attrezzature e beni strumentali in conseguenza di delitti non colposi commessi al fine di impedire, turbare ovvero rallentare la realizzazione di opere comprese nel programma delle infrastrutture e degli insediamenti strategici, di cui all’articolo 1 della L.443/2001 (legge obiettivo), possono richiedere un indennizzo per il ristoro del danno subito a carico del Fondo di solidarietà civile, istituito ai sensi dell’art. 2-bis, comma 1, del DL187/2010, convertito dalla L.217/2010. Per l’erogazione degli indennizzi le somme stanziate sul predetto Fondo sono utilizzate nel limite massimo annuo di cinque milioni di euro. Le richieste di indennizzo per il ristoro del danno che non possono essere soddisfatte a causa del predetto limite di spesa, sono prioritariamente soddisfatte nell’anno successivo.
Emendamento 8.9 a firma di parlamentari
Articolo 10
In relazione alle norme di modifica della L.225/1992 sulla protezione civile, viene precisato che il Consiglio dei Ministri nel deliberare lo stato di emergenza, oltre a fissarne la durata e determinarne l’estensione territoriale, dispone in ordine all’esercizio del potere di ordinanza.
Emendamento 10.4 a firma di parlamentari
Articolo aggiuntivo
Vengono previsti interventi a favore della montaqna. In particolare, per il 2013 le risorse accantonatele ai sensi dell’articolo 1, comma 319, della L.228/2012 (istituzione del Fondo nazionale integrativo per i comuni montani), pari a 1 milione di euro, sono utilizzate per attività di progettazione preliminare di interventi pilota per realizzazione di interventi per la valorizzazione e salvaguardia dell’ambiente e la promozione dell’uso delle energie alternative. A tale scopo le risorse sono assegnate con decreto del Ministro per gli Affari regionale e delle Autonomie locali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, sentiti l’ANCI e l’UNCEM che indicano i comuni con maggiore rischio idrogeologico e maggiore esperienza in attività di riqualificazione del territorio.
Emendamento 11.0100 (nuova formulazione) del Relatore per la I Commissione
Articolo 12
Viene soppresso l’articolo 12 del testo sulle gestioni commissariali delle province e le norme ivi previste vengono trasfuse in un articolo aggiuntivo all’articolo uno del disegno di legge di conversione, ad esclusione della proroga del commissariamento fino al 30 giugno 2014.
Emendamento 12.12 (nuova formulazione) a firma di parlamentari
Articolo aggiuntivo
Viene previsto, in particolare, il differimento, dal 30 settembre al 31 dicembre 2013, del termine per l’incremento del limite massimo di ricorso ad anticipazioni di tesoreria per gli Enti locali, di cui all’ art.1, comma 9, DL 35/2013, convertito dalla L.64/2013.
Emendamento 12.0400 dei Relatori
Il decreto legge, che scade il 15 ottobre 2013, passa ora all’esame dell’Aula.
– Decreto legge n. 91 dell’8 agosto 2013 recante “Disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attività culturali e del turismo” (DDL 1628/C).
La Commissione Cultura ha approvato, in seconda lettura, in sede referente, il provvedimento in oggetto nel testo licenziato dal Senato.
Il decreto legge, che scade l’8 ottobre 2013, nella settimana di riferimento, è stato approvato definitivamente dall’Aula (vedi sopra).