Per il Tar Campania, sez. I, Salerno, sentenza n. 1985 del 27/9/2013 deve ritenersi illegittimo il provvedimento con il quale un Comune ha respinto una istanza tendente ad ottenere il rilascio del titolo abilitativo edilizio per la realizzazione di una canna fumaria sulla parete esterna dell’unità immobiliare di proprietà, che sia motivato con riferimento alla necessità del preventivo consenso di tutti gli altri condomini.
La realizzazione di una canna fumaria deve, infatti, essere ricondotta nell’alveo dell’ art. 1102 codice civile, il quale consente le modificazioni apportate dal singolo condomino, senza necessità del consenso degli altri partecipanti alla comunione, tese a trarre dal bene comune una particolare utilità aggiuntiva rispetto a quella goduta dagli altri condomini, ivi compresa l’installazione sul muro di elementi ad esso estranei posti al servizio esclusivo della singola unità immobiliare, purché non precluda agli altri condomini l’uso del muro comune e non ne alteri la normale destinazione con interventi di eccessiva vastità.