Il TAR Lombardia (Milano) con la sentenza della sez. I, 10 ottobre 2013, n. 2271, dando applicazione alla Direttiva comunitaria 123/2006 sui servizi privati cd. “Bolkenstein”, al d.lgs. 59/2010 che l’ha recepita e al decreto legge 201/2011, ha annullato un piano urbanistico comunale nella parte in cui prevedeva un divieto incondizionato di medie aperture di vendita di superficie superiore a 600 mq.
In particolare, il TAR, dopo aver ripercorso l’evoluzione normativa della disciplina nazionale in materia di commercio dagli anni ’70 del secolo scorso ad oggi, ha evidenziato che con l’entrata in vigore della Direttiva 123/2006 – volta alla riduzione dei vincoli procedimentali e sostanziali gravanti sul settore dei servizi privati, nell’ambito del quale rientra anche il commercio – l’iniziativa economica non può più, di regola, essere assoggettata a limitazioni e restrizioni, se non per motivi di interesse generale e comunque le misure restrittive della libertà d’impresa devono essere adeguate e proporzionate agli obiettivi perseguiti.
Da ciò deriva che sono da considerarsi abrogate, in quanto illegittime, le prescrizioni della pianificazione urbanistica che dispongono limiti o restrizioni all’insediamento di nuove attività commerciali in determinati ambiti territoriali qualora non risultino correlati e proporzionati ad effettive esigenze di tutela dell’ambiente urbano o afferenti all’ordinato assetto del territorio sotto il profilo della viabilità, della necessaria dotazione di standard o di altre opere pubbliche.
Inoltre, i provvedimenti legislativi attuativi della Direttiva non dispongono solo per il futuro ma incidono anche sulle norme regolamentari e sugli atti di pianificazione già adottati in passato e incompatibili con i nuovi principi, disponendone l’abrogazione qualora le regioni o gli enti locali non provvedano alla loro revisione entro un certo termine.
Sulla base di queste argomentazioni il TAR, avallando i provvedimenti legislativi di liberalizzazione dell’iniziativa economica, ha accolto il ricorso di una società che si era vista negare l’autorizzazione all’ampliamento (da 600 a 804 mq) della propria struttura di vendita in virtù di una norma del piano urbanistico che vietava l’insediamento di medie strutture di vendita di superficie superiore a 600 mq, non supportata da adeguate e proporzionate motivazioni di ordine ambientale o urbanistico.
In allegato la sentenza del TAR Lombardia, Milano, sez. I, 10 ottobre 2013, n. 2271