SENATO DELLA REPUBBLICA
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PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI
APPROVATI DALLE COMMISSIONI DI MERITO
– Decreto legge n. 101 del 31 agosto 2013 recante “Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni” (DDL 1015/S).
La Commissione Affari costituzionali del Senato ha approvato, in prima lettura, in sede referente, il provvedimento in oggetto con modifiche al testo del Governo.
Tra queste, in particolare, si segnalano le seguenti:
Art. 2
A modifica dell’art. 97 del Dlgs 159/2011 (Codice delle leggi antimafia), viene inclusa l’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici tra i soggetti che possono consultare la banca dati nazionale unica della documentazione antimafia.
Emendamento 2.1000 del Relatore
Art. 4
Allo scopo di accelerare le attività di ricostruzione e di recupero del tessuto sociale urbanistico e occupazionale della città dell’Aquila, viene previsto che nelle procedure espropriative legate alla realizzazione delle opere pubbliche, per il comune dell’Aquila si applicano le disposizioni di cui all’art. 22-bis del DPR 327/2001 sull’occupazione d’urgenza preordinata all’espropriazione, relativamente agli interventi inseriti nel programma annuale e triennale delle opere pubbliche.
Emendamento 4.119 (testo 3) a firma di parlamentari
Art. 5
Viene eliminata la disposizione che trasferiva all’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) le funzioni della Commissione per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT) in materia di misurazione e valutazione della performance. La CIVIT assume, inoltre, la denominazione di Autorità nazionale anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche (A.N.AC.).
Emendamento 5.100 (testo2) del Relatore e subemend. 2/5 (testo3) a firma di parlamentari
Art. 10
Viene attribuita all’Agenzia per la coesione territoriale la facoltà di assumere le funzioni dirette di autorità di gestione di programmi nazionali di assistenza tecnica finanziati nell’ambito della programmazione dei fondi a finalità strutturale dell’Unione europea nonché il compito di vigilare nel rispetto delle competenze delle singole amministrazioni pubbliche sull’attuazione dei programmi e sulla realizzazione dei progetti che utilizzano i fondi strutturali. Viene, inoltre, previsto che l’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa Spa, di cui al Dlgs 1/1999 può assumere, in via eccezionale, le funzioni dirette di autorità di gestione e di soggetto responsabile per l’attuazione di programmi ed interventi speciali, anche a carattere sperimentale, finanziati nell’ambito delle politiche di coesione e delle azioni di sistema individuate dal CIPE per supportare l’avvio di nuovi progetti strategici e l’attuazione rafforzata degli interventi per la coesione territoriale.
Emendamento 10.9 (testo 2) e 10.15 (testo 2) a firma di parlamentari
Art. 11
Viene previsto che le sanzioni relative al SISTRI si applicano a decorrere dalla scadenza dei novanta giorni successivi alla data di avvio dell’operatività del sistema, fermi restando nelle more di detta scadenza gli obblighi di cui agli artt. 190 e 193 del Dlgs 152/2006 (Codice Ambientale) e l’applicazione delle relative sanzioni. Con successivo decreto il Ministro dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede alla modifica ed integrazione della disciplina delle sanzioni relative al SISTRI, anche al fine di assicurare il coordinamento con l’art. 188-ter del Dlgs 152/2006.
Emendamento 11.103 (testo 2) a firma di parlamentari
Vengono, inoltre, modificate le norme di cui all’art. 190 del Dlgs 152/2006 sull’obbligo di compilazione e tenuta dei registri di carico e scarico.
Emendamento 11.501 (testo corretto) del Relatore
Art. 12 – comma aggiuntivo
A modifica dell’art. 53 del Dlgs 231/2001 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica) in tema di sequestro preventivo, viene disposto che ove il sequestro, eseguito ai fini della confisca per equivalente, abbia ad oggetto società, aziende ovvero beni, ivi compresi i titoli, nonché quote azionarie o liquidità anche se in deposito, il custode amministratore giudiziario ne consente l’utilizzo e la gestione agli organi societari esclusivamente al fine di garantire la continuità e lo sviluppo aziendali, esercitando i poteri di vigilanza e riferendone all’autorità giudiziaria. In caso di violazione della finalità l’autorità giudiziaria adotta i provvedimenti conseguenti e può nominare un amministratore nell’esercizio dei poteri di azionista.
Emendamento 12.15 (testo 3) a firma di parlamentari
Il provvedimento reca disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni prevedendo, tra l’altro, norme volte ad istituire l’Agenzia per la coesione territoriale con funzioni di monitoraggio dell’uso dei fondi strutturali e a circoscrivere l’iscrizione al SISTRI ai produttori e gestori di rifiuti pericolosi. Viene, inoltre, delimitata l’attività della CIVIT (Commissione indipendente per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle amministrazioni pubbliche) ai compiti di trasparenza e di prevenzione della corruzione nella P.A.
Il decreto legge, che scade il 30 ottobre 2013, passa ora all’esame dell’Aula.