Il Ministero dell’ambiente, in concomitanza all’entrata in vigore del Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI), ha pubblicato la Circolare 1° ottobre 2013 con la quale detta indicazioni sull’applicazione dell’art. 11 del decreto legge 101/2013 di modifica dell’art. 188 ter del D.lgs. 152/2006 in relazione ai soggetti obbligati ad aderire al SISTRI e cioè:
- i produttori iniziali di rifiuti pericolosi;
- gli enti o le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale,
- gli enti o le imprese che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti pericolosi, inclusi i nuovi produttori.
Con riferimento all’attività di trasporto dei rifiuti speciali pericolosi, si evidenzia che la Circolare include fra i soggetti obbligati ad aderire al SISTRI anche coloro che ne effettuano il trasporto in quantità superiori ai limiti stabiliti dall’art. 212, comma 8 del D.lgs. 152/2006 e cioè 30 kg/litri al giorno.
Restano al momento esclusi dal SISTRI i soggetti autorizzati al trasporto di propri rifiuti pericolosi nel limite di 30 kg/litri al giorno.
In allegato la Circolare del Ministero dell’ambiente 1° ottobre 2013 sul SISTRI
13236-Circolare SISTRI 1 ottobre 2013.pdfApri