L’Ance mette a disposizione una prima documentazione, che sarà via via aggiornata, relativa alla gestione delle terre e rocce da scavo come sottoprodotti che è stata oggetto, nell’ultimo anno, di una serie di importanti modifiche iniziate nell’agosto del 2012 con la pubblicazione del D.M. 161 e che si sono al momento concluse con l’entrata in vigore, il 21 agosto scorso, dell’art. 41 bis del decreto legge n. 69 convertito nella legge n. 98 del 2013.
Nel frattempo sono in corso di emanazione, a livello regionale, alcuni provvedimenti di natura applicativa relativamente alle procedure indicate nell’articolo 41 bis.
Tralasciando la situazione di incertezza normativa ed interpretativa verificatasi tra il mese di giugno e in parte di agosto del 2013, la gestione delle terre e rocce da scavo come sottoprodotti anziché come rifiuti è riconducibile a due linee e cioè:
- Opere soggette a Valutazione di Impatto Ambientale – VIA e attività soggette a Autorizzazione Integrata Ambientale – AIA –> soggette al D.M.161/12
- Altre opere/cantieri –> soggette all’art. 41 bis D.L. 69/13 – L. 98/13
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DOSSIER:
3. D.M. 10 agosto 2012, n. 161 “Regolamento recante la disciplina dell’utilizzazione delle terre e rocce da scavo” (Allegato n. 1)
- Art. 41 bis D.L. 69/13 – L. 98/13
2. D.L. 21 giugno 2013 n. 69 – L. 98/2013 art. 41 bis “Ulteriori disposizioni in materia di terre e rocce da scavo” (Allegato n. 2)
13414-Allegato n. 1 – DM 10 agosto 2012 n. 161.pdfApri
13414-Allegato n. 2 – DL 21 giugno 2013 n. 69 art. 41bis.pdfApri