Con la
Circolare n.32/E del 5 novembre 2013, l’Agenzia delle Entrate fornisce istruzioni operative sull’applicabilità dell’IVA con la nuova aliquota ordinaria del 22%
[1].
Come noto, dal 1° ottobre 2013 (art. 11 del D.L. 76/2013 convertito, con modificazioni nella legge 9 agosto 2013, n. 99)
[2]l’aliquota IVA ordinaria è aumentata dal 21% al 22%.
In merito, l’Agenzia delle Entrate, rinvia espressamente ai chiarimenti già forniti con la C.M. 45/E/2011
[3], emanata in occasione del precedente aumento dell’aliquota ordinaria dell’IVA dal 20% al 21%.
Innanzitutto, viene confermato che le attuali aliquote ridotte del 4% (prevista, tra l’altro, per la cessione delle abitazioni cd. “prima casa”) e 10% (stabilita, ad esempio, per le prestazioni di servizi, effettate mediante appalto, per il recupero edilizio dei fabbricati) non hanno subito maggiorazioni.
Con riferimento al regime speciale dell’“IVA per cassa”
[4], la citata C.M. 32/E/2013 ribadisce che tale meccanismo incide unicamente sul momento dell’esigibilità del tributo e dell’esercizio della detrazione, mentre non modifica le regole ordinarie relative al momento di effettuazione dell’operazione (art. 6 del D.P.R. 633/1972).
Pertanto, in tale ipotesi, per stabilire l’esatta aliquota IVA applicabile, occorre avere riguardo esclusivamente al momento dell’emissione della fattura, indipendentemente dal momento dell’effettivo pagamento del corrispettivo.
Infine, la C.M. 32/E/2013 ribadisce quanto già indicato con il Comunicato Stampa n.137 del 30 settembre 2013, ossia la possibilità di correggere eventuali errori commessi
[5], nell’individuazione dell’aliquota IVA applicabile, senza l’applicazione di sanzioni, a condizione che gli eventuali versamenti della maggiore imposta dovranno essere eseguiti:
- per i contribuenti che effettuano le liquidazioni periodiche con cadenza mensile, entro:
– il 27 dicembre 2013 (termine stabilito per il versamento dell’acconto IVA), relativamente alle fatture emesse entro il mese di novembre;
– il 16 marzo 2014 (termine di liquidazione annuale), per le fatture emesse nel mese di dicembre;
- per i contribuenti che effettuano le liquidazioni periodiche con cadenza trimestrale, sia per previsione di legge che per opzione, entro:
– il 16 marzo 2014, per le fatture emesse nel quarto trimestre.
[4]Sul punto, si ricorda che, dal 1° dicembre 2012, i titolari di attività d’impresa e gli esercenti arti o professioni, con volume d’affari non superiore a 2 milioni di euro, possono optare per la nuova “
IVA per cassa”, con la conseguente possibilità di versare l’IVA solo al momento dell’effettivo incasso dei corrispettivi contrattuali (art. 32 del D.L. 83/2012, convertito, con modifiche, nella legge 134/2012). In merito,
cfr. ANCE “Nuova “IVA per cassa” – Disposizioni attuative e primi chiarimenti dell’AdE” – ID n. 8983 del 28 novembre 2012.
[5]Tale regolarizzazione dovrà essere effettuata mediante la variazione in aumento delle fatture ai sensi dell’art. 26, comma 1, del D.P.R. 633/1972.
13627-Circolare n.32-E del 5 novembre 2013.pdfApri