L’AUA in sintesi:
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Ambito di applicazione
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· categorie di imprese definite PMI ai sensi del art. 2 DM attività produttive 18/4/2005 (meno di 250 occupati e fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro);
· impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale (di cui all’Allegato VIII parte II del D. Lgs. 152/2006);
Con esclusione: dei progetti sottoposti a Valutazione di Impatto Ambientale allorquando tale valutazione (per espressa previsione della normativa statale o regionale) comprende e sostituisce tutti gli altri atti di assenso comunque denominati in materia ambientale.
Nota: La circolare chiarisce che se un impianto produttivo non è soggetto all’Aia è soggetto all’AUA anche quando il gestore sia una grande impresa.
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Definizione
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L’AUA è intesa come il provvedimento che sostituisce gli atti in materia ambientale indicati dall’articolo 3 del Regolamento (n. 59/2013)
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Referente unico per l’AUA
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SUAP competente per territorio che raccoglie la domanda e la documentazione richiesta e trasmette tutto all’autorità competente (di regola la Provincia) e ai soggetti competenti in materia ambientale (altre p.a. o soggetti pubblici) come previsto dalle specifiche normative di settore.
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Durata dell’AUA
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15 anni dalla data del rilascio.
N.B. alcune delle autorizzazioni sostituite dall’AUA hanno una durata inferiore (es. scarichi idrici 4 anni)
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Durata procedimento
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da 90 a 120 giorni
possibilità (in alcuni casi obbligo) di convocare la conferenza di servizi
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Periodo transitorio
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I procedimenti avviati prima dell’entrata in vigore del nuovo regolamento sono conclusi ai sensi delle norme vigenti al momento dell’avvio dei relativi procedimenti.
L’AUA può essere richiesta alla scadenza del primo titolo abilitativo da essa sostituito. Secondo la Circolare ministeriale ciò vuol dire che l’AUA è sempre obbligatoria alla scadenza del primo dei titoli abilitativi che la stessa va a sostituire.
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Oneri istruttori
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Sono posti a carico dell’interessato.
A tal fine si applicano le tariffe previste dalla normativa vigente per i procedimenti sostituiti dall’AUA. Tuttavia, la misura complessiva degli oneri non può superare quella complessivamente posta a carico dell’interessato prima dell’entrata in vigore del Regolamento (n. 59/2013) per i singoli procedimenti relativi ai titoli sostituiti dall’AUA.
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