L’Aula ha licenziato, in prima lettura, il disegno di legge di conversione del Decreto legge 120/2013 recante “Misure urgenti di riequilibrio della finanza pubblica nonché in materia di immigrazione” (
DDL 1690/C – Relatore l’On. Fabio Melilli del Gruppo PD), con alcune modifiche al testo del Governo.
Tra le principali novità introdotte si segnalano le seguenti:
– viene introdotta una modifica dell’art. 6-bis del DL 43/2013, convertito dalla L. 71/2013 recante la deroga al patto di stabilità interno per l’anno 2013, in relazione ai fondi stanziati per la ricostruzione e il ripristino dei danni causati dal sisma del 2002 in Molise, per un importo complessivo pari a 15 milioni di euro. In particolare, la norma interviene sulle modalità e sui soggetti cui si applica l’allentamento del patto, individuando nella sola Regione Molise il soggetto beneficiario della deroga ai vincoli del patto di stabilità, attraverso l’esclusione delle spese inerenti gli interventi per il sisma dal computo delle spese rilevanti per il patto di stabilità;
– viene previsto che la somma ricevuta da un ente territoriale a titolo di estinzione anticipata di un derivato, corrispondente al valore di mercato positivo che il derivato presenta al momento della sua estinzione anticipata, può essere destinata alla riduzione degli oneri finanziari o all’estinzione anticipata del debito dell’ente medesimo anche con riferimento a quello maturato a seguito delle anticipazioni di liquidità ricevute a valere sul Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili di cui al DL 35/2013 convertito dalla L. 64/2013;
– viene soppressa la norma del testo che – a modifica dell’art. 31 della L. 183/2011 in tema di patto di stabilità interno degli enti locali – prevedeva che nell’ambito della manovra di finanza pubblica e in coerenza con gli obiettivi programmatici, agli enti locali possono essere attribuiti nel 2014 spazi finanziari, a valere sul patto di stabilità interno, per incentivare gli investimenti;
– viene modificata la norma del testo sulla certificazione da parte degli enti locali e delle pubbliche amministrazioni dell’avvenuto pagamento dei debiti prevedendo che il responsabile finanziario dell’ente locale o della pubblica amministrazione interessata è tenuto a fornire formale certificazione dell’avvenuto pagamento alla Ragioneria generale dello Stato (anziché alla Regione) entro il 30 novembre 2013 (anziché entro il 31 ottobre), in relazione ai debiti già estinti dalla Regione alla data del 30 settembre 2013 ed entro 30 giorni dall’estinzione dei debiti da parte della Regione nei restanti casi. La Ragioneria è, poi, tenuta a comunicare tempestivamente le informazioni ricevute a ciascuna Regione ed al Tavolo istituito presso il MEF e preposto alla verifica degli adempimenti relativi alle concessioni delle anticipazioni alle Regioni, ai sensi dell’articolo 2, c. 4, del D.L.35/2013;
– viene previsto, anche ai fini della realizzazione degli obiettivi di contenimento della spesa, che le amministrazioni dello Stato, le Regioni e gli enti locali, nonché gli organi costituzionali nell’ambito della propria autonomia, hanno facoltà di recedere entro il 31 dicembre 2014, dai contratti di locazione di immobili in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del provvedimento. Il termine di preavviso per l’esercizio del diritto di recesso è stabilito in trenta giorni, anche in deroga ad eventuali clausole difformi previste dal contratto.
Il decreto legge, che scade il 14 dicembre 2013, passa ora alla seconda lettura del Senato.
Per i contenuti del decreto legge come emanato dal Governo si veda precedente
del 22 ottobre 2013.