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DDL stabilità 2014 (1865/C).

Archivio

Sintesi parlamentare n. 49/C della settimana dal 16 dicembre al 20 dicembre 2013

20 Dicembre 2013
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CAMERA DEI DEPUTATI
_______________________
 
PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI
APPROVATI DA UN RAMO DEL PARLAMENTO
 
– DDL su “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014)” (DDL 1865/C).
 
L’Aula ha licenziato, in seconda lettura, il provvedimento in oggetto con la votazione di fiducia sul testo approvato dalla Commissione Bilancio.
 
Per quanto riguarda l’iter parlamentare precedente ed i contenuti del provvedimento si veda la Sintesi n. 46/2013.
 
Il disegno di legge, volto a conseguire gli obiettivi di consolidamento di saldi di finanza pubblica indicati nella Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2013 in coerenza con i vincoli comunitari, prevede numerose misure in materia, tra l’altro, di finanza degli enti territoriali e della PA, sviluppo e coesione, infrastrutture, lavoro e previdenza, edilizia e ambiente, nonché in materia tributaria e fiscale.

 

Il provvedimento torna, ora, per la terza e definitiva lettura, al Senato (data prevista 23 dicembre c.m.).
 
 
PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI
APPROVATI DALLE COMMISSIONI DI MERITO
 
– DDL su “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014)” (DDL 1865/C).
 
La Commissione Bilancio ha approvato, in seconda lettura, in sede referente, il provvedimento in oggetto con numerose modifiche al testo trasmesso dal Senato.
 
Tra queste, in particolare, si segnalano le seguenti:
 
Art. 1, commi aggiuntivi al 5
Viene previsto che il Ministro delegato alle politiche per la coesione territoriale, d’intesa con i Ministri interessati, destina quota parte delle risorse del Fondo per le politiche di coesione, al finanziamento degli interventi di messa in sicurezza del territorio, di bonifica di siti SIN, e di altri interventi in materia di politiche ambientali.
Emendamento 1.1888 a firma di parlamentari
 
Vengono introdotte disposizioni sulle modalità di ripartizione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) destinate al ciclo di programmazione 2014-2020.
Emendamento 1.5001 del Governo
 
Art. 1, comma 31 e aggiuntivi
In relazione alle norme che introducono il Fondo di garanzia sulla prima casa, viene eliminata la soppressione del precedente Fondo per l’accesso al credito per l’acquisto della prima casa, che continuerà ad operare fino all’emanazione dei decreti attuativi che renderanno operativo il nuovo Fondo di garanzia suddetto. Riguardo ai decreti attuativi viene, altresì, stabilito il termine di novanta giorni dall’entrata in vigore della legge per la loro adozione. 
Identici emendamenti 1.1982 e 12386 a firma di parlamentari
 
Con una norma di modifica all’art.23 del D.Lgs 23/2011 (federalismo municipale), al fine di assicurare il contrasto dell’evasione fiscale nel settore delle locazioni abitative sono attribuite ai Comuni, in relazione ai contratti di locazione, funzioni di monitoraggio anche attraverso l’utilizzo del registro di anagrafe condominiale.
Viene, altresì, previsto che i pagamenti riguardanti canoni di locazione di unità abitative, fatta eccezione per quelli di alloggi di edilizia residenziale pubblica, sono corrisposti obbligatoriamente, quale ne sia l’importo, in forme e modalità che escludano l’uso del contante e ne assicurino la tracciabilità anche ai fini della asseverazione dei patti contrattuali per l’ottenimento delle agevolazioni e detrazioni fiscali da parte del locatore e del conduttore (modifica all’art.12, DL 201/2011, convertito dalla L. 214/2011).
Emendamento1.1964 a firma di parlamentari
 
Viene autorizzata Cassa Depositi e Prestiti a prestare garanzia sui finanziamenti relativi agli interventi di efficientamento energetico delle infrastrutture pubbliche, realizzati attraverso il ricorso a forme di partenariato tra pubblico e privato o attraverso il ricorso a società private appositamente costituite, in particolare per garantire il pagamento dei corrispettivi dovuti dall’amministrazione pubblica per la realizzazione degli interventi e per la fornitura dei servizi.
Viene, poi, demandato ad un decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze la definizione dei criteri e delle tipologie degli interventi, nonché le modalità di selezione e di concessione, di gestione e di escussione della garanzia.
Emendamento1.3061 a firma di parlamentari
 
Art. 1, comma 33 e aggiuntivo
Vengono riformulate le disposizioni in materia di Confidi, prevedendo che Il Ministro dello Sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, previa notifica alla Commissione europea e autorizzazione da parte della stessa, definisce con proprio decreto misure volte a favorire i processi di crescita dimensionale e di rafforzamento della solidità patrimoniale dei confidi sottoposti alla vigilanza della Banca d’Italia, ovvero di quelli che realizzano operazioni di fusione finalizzate all’iscrizione nell’elenco o nell’albo degli intermediari vigilati dalla Banca d’Italia e di quelli che stipulano contratti di rete finalizzati al miglioramento dell’efficienza e dell’efficacia operativa dei confidi aderenti i quali, nel loro complesso, erogano garanzie in misura pari ad almeno 150 milioni di euro.
Viene previsto, altresì, che per gli anni 2014, 2015 e 2016 il sistema delle Camere di commercio, industria e artigianato e agricoltura destinerà una somma pari a 70 milioni di euro al sostegno dell’accesso al credito delle piccole e medie imprese attraverso il rafforzamento dei Confidi, ivi compresi quelli non sottoposti alla vigilanza della Banca d’Italia, anche utilizzando una quota della dotazione annuale del fondo di perequazione istituito presso Unioncamere (art. 18, comma 9, L.580/93).
Criteri e modalità di attuazione e monitoraggio delle norme verranno definiti con il decreto interministeriale di definizione del diritto annuale delle Camere di Commercio (di cui all’art.18, comma 4 della legge suddetta).
Emendamento 1.3441 del Relatore
 
Art. 1, comma 36
Riguardo alle norme che introducono l’obbligo per notai o altri pubblici ufficiali di versare su un conto corrente dedicato le somme ricevute a titolo di onorari, diritti, accessori, rimborsi spese e contributi (nonché altre fattispecie specificatamente elencate), viene eliminato il riferimento ad importi inferiori a 100.000 euro (per i quali l’obbligo non sussisteva), l’adempimento riguarderà quindi somme di qualsiasi importo.
Identici emendamenti 1.3725, della Commissione Giustizia, , 1.2721 e 1.942 a firma di parlamentari
 
Art. 1, comma 42
Viene precisato che le risorse per gli interventi per incrementare la sicurezza e migliorare le condizioni dell’infrastruttura viaria – che rientrano tra gli ulteriori interventi finanziabili nell’ambito del programma manutenzione straordinaria di ponti , viadotti, gallerie della rete stradale di interesse nazionale gestita da ANAS Spa – vengono assegnate con priorità per le opere stradali volte alla messa in sicurezza del territorio dal rischio idrogeologico.
Emendamento 1.3443 del Relatore
 
Art. 1, comma aggiuntivo
Viene riformulato l’art.176, comma 9, del D.Lgs 163/2006 (Codice dei contratti pubblici), prevedendo l’obbligo per il soggetto aggiudicatore, prima di effettuare qualsiasi pagamento a favore del contraente generale, compresa l’emissione di eventuali stati di avanzamento lavori, di verificare il regolare adempimento degli obblighi contrattuali del contraente generale verso i propri affidatari: ove risulti la inadempienza del contraente generale, il soggetto aggiudicatore applica una detrazione sui successivi pagamenti e procede al pagamento diretto all’affidatario, nonché applica le eventuali diverse sanzioni previste in contratto.
Emendamento 1714 a firma di parlamentari
 
Art. 1, comma aggiuntivo
L’autorizzazione di spesa per il potenziamento delle attività e degli strumenti di monitoraggio e analisi della spesa in materia di attuazione delle opere pubbliche, di cui all’art.1, comma 481, della L. 296/2006 è incrementata di 200.000 euro annui a decorrere dall’anno 2014.  
Identici emendamenti 1.3333 della Commissione Ambiente, 1.970 e 1.744 a firma di parlamentari
 
Art. 1, comma 70 e aggiuntivi
Riguardo al piano per la messa in sicurezza ed il ripristino del territorio della regione Sardegna interessato dai recenti eventi alluvionali, viene precisato che il piano stesso deve prevedere meccanismi che favoriscano la delocalizzazione in aree sicure degli edifici costruiti nelle zone colpite dall’alluvione classificate nelle classi di rischio R4 e R3 secondo i piani di assetto idrogeologico (o comunque evidentemente soggette a rischio idrogeologico). I progetti per la ricostruzione di edifici adibiti a civile abitazione o ad attività produttiva possono usufruire di fondi per la ricostruzione soltanto qualora risultino ubicati in aree classificate nei piani di assetto idrogeologico nelle classi R1 o R2, previa realizzazione di adeguati interventi di messa in sicurezza.
Emendamento 1.1649 a firma di parlamentari
 
Vengono destinati 50 milioni di euro, per l’anno 2014 e 50 milioni per ciascuno degli anni 2015 e 2016, a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, per interventi in conto capitale nei territori colpiti da eventi calamitosi dal 2009.
Emendamento 1.4031 del Relatore
 
Art. 1, comma 87
Nell’ambito della disciplina sulle ristrutturazioni edilizie, viene precisato che l’obbligo di allegare l’attestato di prestazione energetica al contratto di vendita, agli atti di trasferimento di immobili a titolo gratuito o ai nuovi contratti di locazione, a pena la nullità degli stessi contratti di cui all’art. 6 del D.L. n. 63 del 2013), decorre dall’entrata in vigore del decreto di adeguamento delle Linee guida per la certificazione energetica degli edifici, da emanare con decreto del Ministro dello Sviluppo economico.
Emendamento 1.3235 a firma di parlamentari
 
Art. 1, commi aggiuntivi al 123
Vengono introdotte modifiche all’art. 3 della L. 92/2012in materia di fondi di solidarietà bilaterali, al fine di assicurare ai lavoratori interessati una tutela nei casi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa per le cause previste dalla normativa in tema di integrazione salariale ordinaria o straordinaria.
Emendamento 1.5000 del Governo
 
Viene incrementatodel 10%, per il 2014, nel limite massimo di 50 milioni di euro e a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione, l’ammontare del trattamento di integrazione salariale per i contratti di solidarietà, che passa così dal 60% al 70%.
Emendamento 1.4022 del Relatore
 
Viene disposto che il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali può prevedere, oltre a misure di sostegno al reddito per lavoratori disoccupati o a rischio di esclusione dal mercato del lavoro, anche incentivi per favorire l’occupazione dei richiamati lavoratori, come definiti dal D.M. 19 aprile 2013, n. 264.
Emendamento 1.4031 del Relatore
 
Art. 1, comma aggiuntivo al 131
Viene previsto che la quota parti all’otto per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all’art.48 della L.222/85 possa essere utilizzata dallo Stato anche per interventi ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento antisismico ed efficientamento energetico degli immobili di proprietà pubblica adibiti all’istruzione scolastica.
Emendamento 1.044 (nuova formulazione) a firma di parlamentari
 
Art. 1, comma aggiuntivo al 132
Viene istituito, presso il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, il Fondo per le politiche attive del lavoro, con dotazione pari a 15 milioni di euro per il 2014, e 20 milioni di euro annui per il biennio 2015-2016, per la realizzazione di iniziative, anche sperimentali, volte a potenziare le politiche attive del lavoro, tra le quali la sperimentazione regionale del contratto di ricollocazione. Le iniziative, anche sperimentali, sono stabilite con apposito decreto di natura non regolamentare, da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento.
Emendamento 1.4031 del Relatore
 
Art. 1, comma aggiuntivo al 163
Viene consentito al CIPE di destinare una quota delle risorse, volte ad assicurare la prosecuzione degli interventi per la ricostruzione privata nei territori della regione Abruzzo, colpiti dagli eventi sismici del 6 aprile 2009 anche al finanziamento degli interventi per la ricostruzione e la riparazione degli immobili pubblici e la copertura delle spese obbligatorie, connesse alle funzioni essenziali da svolgere, nonché la prosecuzione degli interventi di riparazione e ricostruzione relativi all’edilizia privata e pubblica nei comuni al di fuori del cratere sismico.
Emendamento 1.4011 del Relatore
 
Art. 1, comma 174
In relazione alle autorizzazioni di spesa ( euro 56.000.000 per il 2014 e 2.000.000 per il 2015) relative agli impegni connessi allo svolgimento della Presidenza italiana del Consiglio dell’Unione europea del 2014, viene stabilito l’obbligo per la Presidenza del Consiglio dei Ministri di trasmettere ai competenti organi parlamentari, prima dell’inizio del semestre di Presidenza italiana, e, in ogni caso, entro e non oltre il 30 maggio 2014, una nota puntuale sul riparto delle risorse, suddivisa per finalità e iniziative.
Emendamento 1.1358 a firma di parlamentari
 
Art. 1, comma aggiuntivo al 181
A modifica dell’art. 6, c.6-ter, del DL 138/2011, viene previsto che siano considerate assolutamente prioritarie le permute riguardanti la realizzazione di nuovi immobili per carceri o uffici giudiziari delle sedi centrali di Corte d’Appello. A tal fine viene autorizzata una spesa annuale di 5 milioni di euro, a partire dal 2016, destinata a tali procedure di permuta in cui siano ricompresi immobili demaniali già in uso governativo che verrebbero utilizzati in regime di locazione.
Emendamento 1.4031 del Relatore
 
Art. 1, comma aggiuntivo al 192
Viene introdotta una nuova procedura per la realizzazione e l’ammodernamento degli impianti sportivi, nonché per assicurare l’equilibrio economico e finanziario degli interventi anche sulla scorta di quanto previsto dalla disciplina vigente in materia di finanza di progetto (project financing). Viene precisato, comunque, che gli interventi, laddove possibile, sono realizzati prioritariamente mediante recupero di impianti esistenti o relativamente a impianti localizzati in aree già edificate.
Emendamento 1.5016 del Governo
 
Art. 1, comma 198
Viene previsto che il Governo, entro il 30 aprile di ogni anno, riferisca alla Commissione parlamentare per la semplificazione (art.14, comma 19, della L.246/2005), sui risultati raggiunti nell’attuazione dei programmi Normattiva x-leges e sulle loro prospettive di sviluppo.
Emendamento 1.108 a firma di parlamentari
 
Art. 1, comma aggiuntivo al 204
Viene modificata la normativa sul riordino delle Camere di Commercio, e in particolare sulle modalità di partecipazione del sistema camerale agli obiettivi di contenimento della finanza pubblica e ai relativi risparmi di spesa applicabili.
Emendamento 1.3302 della Commissione Attività Produttive
 
Art. 1, comma aggiuntivo al 217
Viene integrato l’art. 33, comma 3-bis del D.Lgs 163/2006 con una deroga all’obbligo di aderire alla centrale di committenza unica per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti per le acquisizioni di lavori, servizi e forniture effettuate in economia mediante amministrazione diretta, nonché per lavori, servizi o forniture di importo inferiore a quarantamila euro.
Emendamento 1.791 a firma di parlamentari
 
Art. 1, comma 228
Viene estesa anche alle Regioni Lombardia e Veneto la deroga al patto di stabilità interno, già prevista per la regione Emilia Romagna, consistente nella esclusione, dalle spese finali rilevanti ai fini del rispetto del patto, dei trasferimenti effettuati dalle regioni medesime in favore delle popolazioni e dei territori colpiti dal terremoto del maggio 2012, a titolo di cofinanziamento della quota nazionale e regionale del contributo di solidarietà per un importo pari a complessivi 100 milioni di euro.
Emendamento 1.3124 a firma di parlamentari
 
Art. 1, commi aggiuntivi al 233
Al fine di sostenere la ripresa e lo sviluppo del tessuto produttivo dell’area colpita dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, viene disposto che le risorse residue disponibili su ciascuna contabilità speciale possono essere utilizzate anche per agevolazioni nella forma di contributo in conto capitale, alle imprese che realizzino, ovvero abbiano realizzato, investimenti produttivi nei territori interessati.
Emendamento 1.3362 della Commissione Ambiente
 
Sempre con riferimento alle zone colpite dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 viene prorogato il termine per effettuare la verifica di sicurezza per la ripresa delle attività produttive da diciotto a ventiquattro mesi.
Emendamento 1.3369 della Commissione Ambiente
 
Art. 1, comma 248
Con riguardo al Fondo per la tutela dell’ambiente e la promozione dello sviluppo del territorio, incrementato di 30 milioni di euro per il 2014, viene precisato che tali risorse sono destinate ad interventi di messa in sicurezza del territorio.
Emendamento 1.823 a firma di parlamentari
 
Art. 1, comma aggiuntivo al 254
Viene posto il divieto alle P.A. di rinnovare i contratti di locazione qualora l’Agenzia del demanio non abbia espresso parere non ostativo 60 giorni prima il termine per la P.A. locataria di comunicare il recesso dal contratto. L’Agenzia del demanio autorizza il rinnovo di contratti di locazione a condizione che non sussistano immobili demaniali disponibili. Sono nulli i contratti stipulati in violazione delle suddette norme. Tali previsioni non si applicano agli immobili dei fondi comuni di investimento immobiliare già costituiti e per gli immobili di terzi aventi causa dagli stessi fondi.
Emendamento 1.501 a firma di parlamentari
 
Art. 1, commi aggiuntivi al 288
Viene istituito, presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze, il Fondo per la riduzione della pressione fiscale, utilizzando le risorse derivanti dai risparmi di spesa derivanti dalla razionalizzazione della spesa pubblica, nonché per il biennio 2014-2015 l’ammontare di risorse che si stima di incassare, in sede di DEF, a titolo di maggiori entrate rispetto alle previsioni di bilancio derivanti dalle attività di contrasto all’evasione fiscale, fermo restando il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica.
Il DEF reca l’indicazione del recupero di evasione fiscale registrato nell’anno precedente, dei risparmi di spesa e delle maggiori entrate rispetto all’anno precedente e di quelli previsti fino alla fine dell’anno in corso e per gli anni successivi. La nota di aggiornamento al DEF contiene una valutazione dell’andamento della spesa primaria corrente e degli incassi derivanti dall’attività di contrasto dell’evasione fiscale rispetto alle relative previsioni di bilancio dell’anno in corso. La legge di stabilità detta gli interventi di miglioramento degli strumenti di contrasto all’evasione fiscale e di razionalizzazione della spesa nonché i nuovi importi delle deduzioni e detrazioni. Per l’anno 2014 le entrate derivanti da misure straordinarie di contrasto all’evasione, non computate nei saldi di finanza pubblica, sono finalizzate in corso d’anno alla riduzione della pressione fiscale sul lavoro, mediante riassegnazione all’apposito Fondo; esse sono destinate all’incremento delle deduzioni IRAP e detrazioni IRPEF, ad esclusione delle detrazioni per redditi di pensione spettanti.
Emendamento 1.3438 del Relatore
 
Art. 1, comma 322
Vengono introdotte modifiche alla perequazione automatica dei trattamenti pensionistici per il triennio 2014-2016.
Emendamento 1.3438 del Relatore
 
Art. 1, comma 330 e ss.
Vengono introdotte modifiche alle disposizioni del testo sul patto di stabilità interno per le Regioni e le province autonome.
Viene, inoltre, estesa l’applicazione del cd. patto regionale verticale agli esercizi 2014 e 2015.
Emendamento 1.5013 del Governo
 
Art. 1, comma aggiuntivo al 335
Vengono differite al 2015 le norme in materia di manovrabilità dell’addizionale Irpef da parte delle Regioni contenute nell’art. 6 del DLgs. 68/2011.
Emendamento 1.4026 del Relatore
 
Articolo 1, comma 357
Con riferimento alla esclusione dal computo del saldo finanziario rilevante ai fini del patto di stabilità interno per l’anno 2014 dei pagamenti in conto capitale delle province e dei comuni, nel limite di 1.000 milioni di euro, viene precisato che gli enti locali utilizzano tali maggiori spazi finanziari esclusivamente per pagamenti in conto capitale da sostenere nel primo semestre del 2014 dandone evidenza in sede di monitoraggio.
Emend. 1.5013 del Governo
 
Art. 1, comma aggiuntivo al 362
In materia di spazi finanziari ceduti dalle regioni ai comuni viene previsto che per il 2014 la quota del 50 per cento degli spazi finanziari è distribuita da ciascuna regione ai comuni con popolazione tra i 1.000 e i 5.000 abitanti fino al conseguimento del saldo obiettivo pari a zero. Gli eventuali spazi non assegnati sono comunicati entro il 10 aprile 2014 da ciascuna regione al Ministero dell’Economia e delle Finanze per essere redistribuiti tra i comuni di tale fascia di popolazione di tutte le regioni che presentino un saldo obiettivo positivo.
Identici emendamenti 1.2231 1.2384 a firma di parlamentari
 
Art. 1, comma 424
Vengono ridisciplinate le modalità di definizione agevolata di somme incluse in ruoli affidati in riscossione fino al 31 ottobre 2013.
Emendamento 1.5031 del Governo
 
Art. 1, comma 486
In materia di TASI e TARI, viene tra l’altro, affidata direttamente ai Comuni (anziché alla legge) la determinazione del numero e delle scadenze di pagamento del tributo, che dovrà prevedere, di norma, almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TARI e alla TASI. Rimane ferma la possibilità di pagare in un’unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.
Viene, inoltre, previsto che, in caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto; per “durata del contratto di locazione finanziaria” si intende il periodo tra la stipula e la riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.
 
In materia di imposta municipale propria, viene posticipata dal 16 al 24 gennaio 2014 il termine per il versamento della quota (40%) dell’eventuale differenza tra l’IMU deliberata (aliquota e detrazione) dal Comune di riferimento per l’anno 2013 e quella risultante dall’applicazione dell’aliquota e della detrazione di base previste dalle norme statali, per gli immobili interessati dall’abolizione della seconda rata 2013 del predetto tributo.
Emendamento 1.4001 (nuova formulazione) del Relatore
 
Art. 1, comma aggiuntivo al 521
In materia di imposta municipale propria viene, tra l’altro, previsto che non sono applicate sanzioni ed interessi nel caso di insufficiente versamento della seconda rata dovuta per il 2013, qualora la differenza sia versata entro il termine di versamento della prima rata, relativa alla medesima imposta, dovuta per l’anno 2014.
Identici emendamenti 11152 e 1.2748 a firma di parlamentari
 
Art. 1, comma 522 e aggiuntivi
In relazione alle norme sul Fondo di solidarietà comunale, vengono modifice le modalità e i tempi per l’adozione del decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze con il quale viene ripartito lo spazio finanziario disponibile per ciascun comune, prevedendo che esso sia adottato entro il 28 febbraio 2014 anziché il 31 gennaio 2014 e previo accordo, anziché con semplice parere, della Conferenza Stato-città e autonomie locali. Viene inoltre previsto che lo spazio finanziario eventualmente inutilizzato viene ripartito in proporzione del gettito della TASI relativo all’abitazione principale dei Comuni che hanno introdotto le detrazioni nel 2013, entro il 28 febbraio 2014 .
Emendamento 1.1918 (nuova formulazione) a firma di parlamentari
 
Vengono ampliati i limiti all’indebitamento degli enti locali, di cui all’art. 204, c. 1, del DLgs. 267/2000 (T. U. Enti locali), per l’assunzione di nuovi mutui e di altre forme di finanziamento da parte dell’ente locale.
 
Viene previsto che agli atti aventi ad oggetto trasferimenti gratuiti di beni di qualsiasi natura, effettuati nell’ambito di operazioni di riorganizzazione tra enti appartenenti per legge, regolamento o statuto alla medesima struttura organizzativa, tra l’altro, politica, sindacale, di categoria, si applicano, se dovute, le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura fissa di euro duecento ciascuna. Tale previsione si applica agli atti pubblici formati e alle scritture private autenticate a decorrere dal 1° gennaio 2014, nonché alle scritture private non autenticate presentate per la registrazione dalla medesima data.
Emendamento 1.4025 del Relatore
 
Scheda emendamenti in Commissione
 
Il provvedimento, nella settimana di riferimento, è stato licenziato dall’Aula (vedi sopra).
 
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