CAMERA DEI DEPUTATI
_______________________
PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI
APPROVATI DA UN RAMO DEL PARLAMENTO
– DDL su “Modifiche al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in materia di professioni dei beni culturali” (DDL 362/C).
L’Aula ha licenziato, in prima lettura, il provvedimento in oggetto con modifiche al testo approvato dalla Commissione Cultura.
Il provvedimento modifica il Codice dei beni culturali e del paesaggio (Dlgs 42/2004) introducendo la disciplina dei “professionisti competenti ad eseguire interventi su beni culturali” e la conseguente istituzione di appositi elenchi nazionali.
Nello specifico, viene previsto che gli interventi operativi di tutela, protezione, conservazione, valorizzazione e fruizione dei beni culturali sono affidati alla responsabilità e all’attuazione di archeologi, archivisti, bibliotecari, demoetnoantropologi, antropologi fisici, restauratori di beni culturali e collaboratori restauratori di beni culturali, esperti di diagnostica e di scienze e tecnologie applicate ai beni culturali, storici dell’arte.
Viene, altresì, disposta, presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, l’istituzione di elenchi nazionali nei quali dovranno iscriversi i professionisti – ad eccezione dei restauratori di beni culturali e dei collaboratori restauratori di beni culturali, per i quali restano ferme le previsioni dell’art. 182 del d.lgs. 42/2004.
Le modalità e i requisiti per l’iscrizione negli elenchi saranno stabiliti con decreto interministeriale, da adottare – previo parere delle Commissioni parlamentari competenti- entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, con il coinvolgendo, della Conferenza Stato-regioni, delle associazioni professionali e delle organizzazioni sindacali e imprenditoriali più rappresentative per gli ambiti e nei limiti delle rispettive competenze.
Il disegno di legge passa, ora, all’esame in seconda lettura del Senato.
PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI
APPROVATI DALLE COMMISSIONI DI MERITO
– DDL su “Introduzione del titolo VI-bis del libro II del codice penale, in materia di delitti contro l’ambiente” (DDL 342/C ed abb.).
La Commissione Giustizia ha approvato, in prima lettura, in sede referente, il disegno di legge in oggetto con alcune modifiche al testo unificato adottato come testo base.
Tra queste, in particolare, si segnalano le seguenti:
Art. 1
Con riferimento alla fattispecie delittuosa dell’“inquinamento ambientale” introdotta dal provvedimento, viene precisato che la pena è aumentata, tra l’altro, quando l’inquinamento è prodotto in un’area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico.
Emendamento 1.19 (nuova formulazione) a firma di Parlamentari
Viene introdotta nel Codice Penale nell’ambito dei delitti contro l’ambiente previsti dal provvedimento la fattispecie dell’ “impedimento del controllo” in base alla quale chiunque, negando l’accesso, predisponendo ostacoli o mutando artificiosamente lo stato dei luoghi, impedisce, intralcia o elude l’attività di vigilanza e controllo ambientale, ovvero ne compromette gli esiti è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
Emendamento 1.5 (nuova formulazione) a firma di Parlamentari
Viene, inoltre, introdotta la fattispecie del ripristino dello stato dei luoghi in base alla quale il giudice, quando pronuncia sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti per alcuno dei delitti contro l’ambiente, ordina il recupero e, ove tecnicamente possibile, il ripristino dello stato dei luoghi, ponendone l’esecuzione a carico del condannato.
Emendamento 1.43 (nuova formulazione) a firma di Parlamentari
Viene introdotta nel Dlgs 152/2006 (Codice Ambientale) una sezione recante modifiche alla disciplina sanzionatoria delle contravvenzioni in materia di tutela ambientale le cui disposizioni si applicano alle violazioni amministrative e alle ipotesi contravvenzionali in materia ambientale che non abbiano cagionato danno o pericolo concreto e attuale di danno alle risorse ambientali, urbanistiche o paesaggistiche protette.
Emendamento 1.26 (nuova formulazione) a firma di Parlamentari
La Commissione ha, inoltre, modificato il titolo del provvedimento con il seguente: “Disposizioni in materia di delitti contro l’ambiente”.
Il disegno di legge inserisce nel Codice penale un nuovo titolo dedicato ai delitti contro l’ambiente nel quale sono disciplinate, tra l’altro, le fattispecie criminose di inquinamento ambientale, disastro ambientale, traffico e abbandono di materiale di alta radioattività, impedimento al controllo e viene posto in capo al condannato l’obbligo al recupero e – ove possibile – al ripristino dello stato dei luoghi.
Viene, inoltre, coordinata la disciplina sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche di cui al Dlgs 231/2011 in caso di reati ambientali.
Viene, infine, introdotto nel Dlgs 152/2006 (Codice Ambientale) un procedimento per l’estinzione delle contravvenzioni ivi previste, collegato all’adempimento da parte del responsabile della violazione di una serie di prescrizioni nonché al pagamento di una somma di denaro.
Il disegno di legge passa ora all’esame dell’Aula.
– Decreto legge n.136 del 10 dicembre 2013 recante “Disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambientali e industriali ed a favorire lo sviluppo delle aree interessate” (DDL 1885/C)
La Commissione Ambiente ha approvato, in prima lettura, in sede referente, il provvedimento in oggetto con modifiche al testo del Governo.
Tra queste, in particolare, si segnalano le seguenti:
Art. 2
Con riferimento alla disposizione del testo sul programma straordinario di interventi finalizzati alla tutela, sicurezza e bonifica dei siti in Campania, predisposto dalla Commissione appositamente costituita, viene precisato che
le opere e gli interventi di bonifica sono attuati unicamente facendo ricorso a bandi a evidenza pubblica.
Emendamento 2.42 a firma di Parlamentari
Viene previsto che il Cipe, a cui periodicamente è tenuta a riferire la predetta Commissione, trasmette al Parlamento una relazione semestrale avente ad oggetto il quadro aggiornato delle procedure di bonifica e messa in sicurezza dei siti inquinati, dello stato di avanzamento specifico dei lavori e dei progetti, nonché il rendiconto delle risorse finanziarie impiegate e di quelle ancora disponibili.
Emendamento 2.44 a firma di parlamentari
Viene prevista l’integrazione delle risorse, per la copertura degli oneri derivanti dall’attuazione del programma straordinario e urgente di interventi di bonifica dei siti in Campania, con quelle finalizzate allo scopo nell’ambito dei programmi dei fondi strutturali europei 2014-2020 concernenti la Regione Campania e con quelle,relative alla medesima regione, rinvenienti dal Fondo per lo sviluppo e la coesione, come determinate con la delibera CIPE prevista dall’articolo 1, comma 8, della legge n.147/2013 (legge di stabilità 2014).
Emendamento 2.200 del Relatore
Comma aggiuntivo
Viene previsto che le somme di denaro e le risorse oggetto di confisca penale a seguito di sentenza definitiva od oggetto di confisca di prevenzione nel corso di procedimenti per traffico illecito di rifiuti o associazione finalizzata a tale reato, commessi nel territorio della regione Campania, affluiscono al Fondo unico Giustizia per essere destinati ad interventi alla realizzazione di interventi prioritari di messa in sicurezza e di bonifica dei siti inquinati della medesima Regione.
Emendamento 2.120 del Relatore
Articolo aggiuntivo
Vengono introdotte disposizioni per garantire la trasparenza e la libera concorrenza nella realizzazione delle opere e degli interventi connessi allo svolgimento delle attività di monitoraggio e bonifica delle aree inquinate.In particolare, viene individuato nel Prefetto di Napoli l’organo di coordinamento delle attività volte ad evitare le infiltrazioni della criminalità organizzata nell’affidamento ed esecuzione dei contratti pubblici, nonché nell’erogazione di provvidenze connesse all’attività di monitoraggio e bonifica delle aree inquinate della regione Campania.
Viene stabilito che i controlli antimafia sui contratti pubblici e sui successivi subappalti e subcontratti aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture sono, altresì, effettuati con l’osservanza delle linee guida indicate dal Comitato di coordinamento per l’alta sorveglianza delle grandi opere, anche in deroga a quanto previsto dal Codice antimafia (DPR 252/1998).
Viene, inoltre, prevista, ai fini dell’efficacia dei controlli antimafia nei contratti pubblici, la tracciabilità dei flussi finanziari e le costituzione presso la Prefettura di Napoli di elenchi di fornitori e prestatoti di servizi, non soggetti a rischio di inquinamento mafioso, cui possono rivolgersi gli esecutori dei lavori.
Emendamento 2.65 (nuova formulazione) a firma di parlamentari
Art. 3
Viene modificata la norma del testo, sul reato di combustione illecita dei rifiuti (art. 256-bis del Dlgs 152/2006), prevedendo, in particolare,per chi commette il predetto reato, l’obbligo del ripristino dello stato dei luoghi, del risarcimento del danno e del pagamento, anche in via di regresso, delle spese relative per la bonifica.
Viene, altresì, prevista la responsabilità, anche sotto il profilo dell’omessa vigilanza, a carico del titolare dell’impresa o del responsabile dell’attività, sull’operato degli autori materiali del delitto comunque riconducibili all’impresa o all’attività stessa. Ai predetti titolari d’impresa o responsabili dell’attività si applicano, anche, le sanzioni previste dall’art. 9 comma 2 del Dlgs 231/2001.
Vengono, inoltre, estese le sanzioni previste dall’articolo 256-bis del d.lgs. 152/2006 anche alle condotte di reato di cui agli articoli 256 (Attività di gestione di rifiuti non autorizzata) e 259 (traffico illecito di rifiuti) del medesimo decreto legislativo, ove finalizzate alla successiva combustione illecita dei rifiuti.
Emendamenti 3.3 (nuova formulazione), 3.7 e 3.8 (nuova formulazione) a firma di parlamentari
Art. 4
Comma aggiuntivo
Viene modificata la norma del testo sull’obbligo informativo per il pubblico ministero sui terreni contaminati, per specificare che, nelle more del processo penale, i procedimenti di competenza dei Ministeri dell’ambiente, della salute o delle politiche agricole e alimentari, o delle Regioni, che abbiano ad oggetto, in tutto o in parte, fatti per i quali procede l’autorità giudiziaria, possono essere avviati o proseguiti anche in pendenza del procedimento penale. Per le infrazioni di maggiore gravità, sanzionate con la revoca di autorizzazioni o la chiusura di impianti, l’ufficio competente, nei casi di particolare complessità dell’accertamento dei fatti addebitati, può sospendere il procedimento amministrativo fino al termine di quello penale, salva la possibilità di adottare strumenti cautelari.
Emendamento 4.5 identico a 4.6 a firma di parlamentari
Art. 6
Viene integrata la norma del testo sui commissari per il dissesto idrogeologico, modificando il comma 1 dell’art. 17 del D.L. 195/2009 e disponendo, così, la riduzione da 6 a 5 anni del termine – decorrente dall’entrata in vigore del medesimo provvedimento – entro il quale possono essere nominati commissari straordinari per la rimozione delle situazioni a più elevato rischio idrogeologico.
Con altra modifica viene disposto che i soggetti di cui possono avvalersi i commissari straordinari per il dissesto idrogeologico, per l’esecuzione di una serie di attività connesse a lavori, servizi e forniture, non siano indicati dalla norma (come originariamente dal testo) ma siano individuati dai decreti di nomina dei commissari medesimi.
Emendamenti 6.3 (nuova formulazione) e 6.7 a firma di parlamentari
Comma aggiuntivo
Con altra modifica viene disciplinato l’utilizzo delle risorse e le competenze per l’effettuazione, a decorrere dal 2015, degli interventi di mitigazione del dissesto idrogeologico.
Viene previstoche le risorse di cui all’art. 1, comma 111, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (stabilità 2014), giacenti nelle relative contabilità speciali alla data del 1° gennaio 2015, siano trasferite, compatibilmente con gli equilibri di finanza pubblica, nella disponibilità dei bilanci regionali e rifinalizzate ad interventi di mitigazione del dissesto idrogeologico. viene, altresì, previsto che le regioni succedono ai commissari in tutti i rapporti attivi e passivi e nelle attività pendenti alla data del citato trasferimento di risorse; garantiscono la corretta e puntuale attuazione degli interventi mediante le proprie strutture organizzative; possono avvalersi, per una serie di attività relative a lavori, servizi e forniture degli uffici tecnici e amministrativi dei comuni, dei provveditorati interregionali alle opere pubbliche, nonché dell’ANAS, dei consorzi di bonifica e delle Autorità di distretto.
E’ inoltre previsto, a modifica dell’art.32 comma 4 della L. 183/2011, che le spese effettuate dalle regioni a valere sulle risorse delle contabilità speciali loro trasferite per fronteggiare il dissesto idrogeologico siano escluse dal patto di stabilità interno.
Emendamento 6.10 (nuova formulazione) a firma di parlamentari
Il provvedimento emanato per fronteggiare alcune emergenze ambientali e industriali con particolare riferimento alla cosiddetta “terra dei fuochi” nella Regione Campania e all’Ilva di Taranto, reca altresì disposizioni sul reato di combustione illecita di rifiuti ; sugli obblighi informativi per il pubblico ministero per i reati che comportino conseguenze pregiudizievoli sull’ambiente, sulla salute e sulla qualità dei prodotti agroalimentari; sui Commissari per il dissesto idrogeologico.
Il decreto che legge, che scade l’8 febbraio 2014, passa ora all’ esame dell’Aula.
–
Decreto legge n. 133 del 30 novembre 2013 recante “Disposizioni urgenti concernenti l’IMU, l’alienazione di immobili pubblici e la Banca d’Italia” (DDL 1941/C).
La Commissione Finanze ha approvato, in seconda lettura, in sede referente, il provvedimento in oggetto nel testo licenziato dal Senato.
Per quanto riguarda l’iter parlamentare precedente ed i contenuti del provvedimento si vedano le
Sintesi nn. 49/2013 e 1/2014.
Il provvedimento reca disposizioni urgenti in materia di IMU e di alienazione di immobili prevedendo, tra l’altro, l’abolizione , per l’anno 2013, della seconda rata IMU per alcune tipologie di immobili tra cui le abitazioni principali nonché misure sulle dismissioni del patrimonio immobiliare pubblico tra cui la sanatoria delle irregolarità edilizie dopo i trasferimenti e la possibilità di vendere a trattativa privata immobili ad uso non abitativo.
Il decreto legge, che scade il 29 gennaio 2014, passa ora all’esame dell’Aula.