L’art. 3 del Decreto Legge 133/2013, cd. “Decreto IMU”, come modificato dalla Legge di conversione 5/2014 (G.U. n. 23 del 29 gennaio 2014, suppl. ord. n. 9) contiene disposizioni in materia di immobili pubblici che vanno a modificare diverse normative su questo tema con l’obiettivo di agevolarne il processo di dismissione.
In particolare, allo scopo dichiarato di prevenire nuove urbanizzazioni e ridurre il consumo di suolo, problema oggi di stretta attualità (vedi da ultimo
Governo del territorio, consumo del suolo, paesaggio: lo stato dell’arte), l’art. 3, comma 1 prevede l’applicazione del condono edilizio ad alcune tipologie gli immobili pubblici da dismettere (quelli dell’art. 11 quinquies del Decreto Legge 203/2005, ossia immobili ad uso non residenziale o non prevalentemente residenziale dello Stato o degli enti territoriali).
La norma richiamata è quella contenuta nell’art. 40, comma 6 della Legge 47/1985 che permette la sanatoria a regime – e quindi non solo per un periodo di tempo limitato – degli immobili oggetto di trasferimento derivante da procedure esecutive immobiliari (sia individuali, che concorsuali e cioè fallimento, ecc.), purchè l’abuso rientri fra i casi di sanabilità previsti dalla legge e con la differenza che la domanda dovrà essere presentata entro un anno dall’atto di trasferimento dell’immobile anziché entro i 120 gg previsti dall’art. 40, comma 6.
In allegato l’art. 3 del Decreto Legge 133/2013, come modificato dalla Legge 5/2014