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L’Associazione ha evidenziato nelle sedi parlamentari le proprie richieste attinenti, tra l'altro, il concordato con continuità aziendale e la responsabilità solidale per oneri retributivi e contributivi. Proposta, inoltre, una norma interpretativa sull’istituto della trasferta in edilizia.

Archivio, Governo e Parlamento

DL145/2013 su Piano destinazione Italia, opere pubbliche ed Expò 2015: le proposte ANCE alla Camera

29 Gennaio 2014
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In relazione all’iter del disegno di legge di conversione del decreto legge 145/2013 recante “Interventi urgenti di avvio del Piano « Destinazione Italia », per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per la riduzione dei premi RC-auto, per l’internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015” (DDL 1920/C) all’attenzione, in prima lettura, delle Commissioni Finanze e Attività produttive della Camera dei Deputati, l’Associazione ha evidenziato le proprie osservazioni sul provvedimento d’urgenza.
 
Nello specifico, si è soffermata sulla questione della partecipazione alle procedure di gara per l’affidamento di appalti pubblici, da parte di imprese che abbiano depositato istanza di ammissione al concordato con continuità aziendale, rilevando la necessità di consentire la partecipazione alle procedure ad evidenza pubblica nella fase intermedia, compresa tra il deposito della richiesta di ammissione al concordato ed il provvedimento di ammissione allo stesso, solo a condizione che tale possibilità sia stata espressamente autorizzata dal Tribunale, previa acquisizione del parere del commissario giudiziale, nei casi in cui questo sia stato nominato. La proposta è volta a superare il contrasto giurisprudenziale sull’istituto ed ad evitarne, nel contempo, un uso strumentale.
 
Ha, inoltre, sottolineato l’opportunità di riformulare la norma del testo che modifica l’art. 118 del D.Lgs. 163/2006 (Codice dei contratti pubblici) consentendo alla stazione appaltante di provvedere, per i contratti in corso, anche in deroga alle previsioni del bando di gara, al pagamento diretto al subappaltatore o al cottimista dell’importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite.
In particolare, ha proposto di precisare le condizioni in presenza delle quali concedere tale facoltà e di definire più dettagliatamente la platea dei soggetti che la stazione appaltante può pagare direttamente solo dopo aver sentito l’affidatario.
Anche con riguardo al pagamento diretto in pendenza della procedura di concordato preventivo – previsto dal testo – ha sottolineato l’opportunità di chiarire che la procedura di cui trattasi è quella con continuità aziendale e, anche in tal caso, di definire più dettagliatamente i soggetti a cui, in pendenza della citata procedura, la stazione appaltante può pagare le prestazioni eseguite.
 
Ha, altresì, evidenziato l’opportunità di esonerare l’appaltatore dall’onere della responsabilità solidale, di cui alla normativa vigente, nei confronti del subappaltatore per gli oneri retributivi, contributivi, assistenziali e previdenziali,  nei casi di pagamento diretto del subappaltatore da parte della stazione appaltante. In tale ipotesi, la responsabilità solidale in capo all’appaltatore non avrebbe più ragion di esistere in considerazione del pagamento ottenuto direttamente dal subappaltatore, da destinare, quindi, con ampia copertura e priorità, ai trattamenti retributivi dei suoi lavoratori nonché dei relativi obblighi contributivi.
 
Con altra proposta, a fronte delle difformità interpretative relative alla normativa da applicare all’istituto della trasferta, soprattutto per quei settori industriali come quello edile caratterizzati da prestazioni lavorative abitualmente svolte al di fuori della sede di lavoro, o di assunzione, in ragione della particolare specializzazione dell’attività esercitata, ha evidenziato la necessità di intervenire con una norma di interpretazione autentica dell’art. 51, comma 5 del DPR 917/1989 (T.U. imposte sui redditi) in tema di indennità di trasferta. In particolare, è stato precisato che per le attività lavorative effettuate al di fuori del territorio comunale ove è ubicata la sede di lavoro, o la sede di assunzione, s’intendono comunque applicabili le disposizioni di cui al suddetto art. 51, comma 5 (c.d. trasferta occasionale), qualora, nel contratto individuale di lavoro, non sia espressamente stabilito che l’espletamento delle stesse debba avvenire in luoghi sempre variabili e diversi.
 
Le proposte ANCE sono state sostanzialmente condivise e saranno oggetto di valutazione nel corso dell’iter formativo del provvedimento.
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