L’art. 15 del Dpr 380/2001 (Tu edilizia) prevede che itermini di inizio e fine lavori “possono essere prorogati per fatti sopravvenuti estranei alla volontà del titolare del permesso”.
La proroga può essere accordata, con provvedimento motivato, esclusivamente in considerazione “della mole dell’opera da realizzare o delle sue particolari caratteristiche tecnico-costruttive ovvero quando si tratti di opere pubbliche il cui finanziamento sia previsto in più esercizi finanziari”.
Come affermato più volte dalla giurisprudenza tra i fatti sopravvenuti estranei alla volontà dell’interessato vi rientrano quelli connessi a “forza maggiore” o ad altre cause espressamente contemplate dalla legge, non riferibili alla condotta del titolare della concessione e assolutamente ostative ai lavori.
Tra questi vi rientrano anche i casi in cui durante l’esecuzione dei lavori intervenga un contenzioso giudiziario civile implicante lo svolgimento di indagini peritali.
E’ quanto ha stabilito il Tar Campania, Sez I, con sentenza del 14 gennaio 2014, n. 107, che in linea con quanto già affermato dalla giurisprudenza, ha evidenziato che tale circostanza integra una “causa di forza maggiore”, indipendente dalla volontà del titolare del titolo, nonché idonea a legittimare la presentazione di un’istanza per la proroga dei termini di validità del titolo edilizio.
Nel caso di specie i lavori erano stati sospesi al fine di consentire al tribunale civile la verifica tramite una consulenza tecnica d’ufficio dei vizi e delle difformità denunciati dal committente all’impresa appaltatrice dei lavori.
In allegato la sentenza del Tar Campania, Sez I, del 14 gennaio 2014, n. 107