Sono stati elaborati dall’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture tre nuovi modelli di segnalazione che le stazioni appaltanti dovranno utilizzare qualora abbiano informazioni utili sugli operatori economici che partecipano a gare o eseguono appalti pubblici, così come previsto dall’articolo 8, comma 2, del Regolamento sui contratti, D.P.R. n. 207/2010.
Le segnalazioni sono utilizzate per l’aggiornamento delle annotazioni presenti nel casellario informatico istituito presso l’Osservatorio sui contratti pubblici (cfr. Comunicato Presidente AVCP in GU n. 28 del 4 febbraio 2014).
Le stazioni appaltanti sono, infatti, tenute a consultare (ad oggi attraverso il sistema AVCpass) il casellario informatico nel corso delle procedure di aggiudicazione di contratti pubblici per l’eventuale individuazione degli operatori economici nei cui confronti sussistano cause di esclusione.
Al fine di mettere a conoscenza il soggetto direttamente interessato della presenza e del contenuto dell’annotazione (ed evitare così false dichiarazioni), è previsto che una copia del modello sia inviata anche all’operatore economico segnalato.
I tre modelli di segnalazione riguardano:
· episodi di esclusione dalle procedure di affidamento, per mancanza di requisiti dei requisiti generali o altre notizie utili emerse in sede di gara (mod. A);
· inadempimenti, o comunque di notizie ritenute utili per la tenuta del casellario informatico, che si verifichino durante la fase di esecuzione del contratto (mod. B);
· l’omessa o non fornita dimostrazione del possesso dei requisiti economico-finanziari o tecnico-organizzativi (mod. C).
Per quanto riguarda il primo modello (mod. A) e, in particolare, la segnalazione di false dichiarazioni o documentazioni di cui all’art. 38, comma 1, lettera h) del Codice dei contratti pubblici, D.L.gs. n. 163/2006, questa non comporta l’automatico inserimento di un’annotazione rilevante ai fini della partecipazione alle gare di appalto.
Infatti, il comma 1 ter dell’art 38 precisa che l’Autorità di Vigilanza, prima di inserire l’eventuale sanzione interdittiva sul casellario, deve accertare che il mendacio sia stato reso con dolo o colpa grave, valutando anche rilevanza o gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione (cfr. la modifica la Codice del D.L. n. 70/11).
Più in generale, l’orientamento costante della giurisprudenza ritiene che l’annotazione conseguente alla segnalazione dell’avvenuta esclusione di un’impresa da pubbliche gare (diversa dalla falsa dichiarazione), può costituire una base sufficiente per l’esclusione solo a determinate condizioni.
Il fatto descritto deve, tuttavia, costituisce già di per sé, e con chiarezza, causa di potenziale esclusione ai sensi dell’art. 38 del Codice (non lo è, ad esempio, il collegamento sostanziale tra soggetti che non partecipano alla gara in esame); inoltre lo stesso deve essere riferito ad eventi non troppo lontani nel tempo (cfr. T.A.R. Lombardia Brescia, Sez. II, Sentenza 23 settembre 2013, n. 794, in tema di pregressi errori professionali, e, sul principio, Cass. civ. SU 17 febbraio 2012 n. 2312).
Inoltre, la proposizione di un eventuale ricorso non sospende da sola l’efficacia dell’annotazione, poiché è necessario che l’operatore economico interessato chieda all’Autorità di inserire nel casellario anche la pendenza della lite in cui è stata provvisoriamente sospeso l’effetto dell’annotazione.
In ogni caso, qualora dall’annotazione non risulti l’impossibilità dell’impresa di partecipare alle gare di appalto (ad es. per l’accertamento di aver reso con dolo o colpa grave false dichiarazioni di cui al modello “A”), spetta alle amministrazioni diverse dall’originaria stazione decidere se l’annotazione possa compromettere il rapporto fiduciario che deve istaurarsi con l’operatore economico annotato.
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