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Con il Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate 2014/13917 e la RM 16/E/2014 è completa la disciplina della compensazione dei crediti commerciali verso la P.A. con i debiti fiscali per la chiusura delle liti

Archivio, Fiscalità e incentivi

Compensazione fra crediti verso la P.A. e debiti fiscali – La disciplina completa

6 Febbraio 2014
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Con la pubblicazione sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.gov.it) del Provvedimento 31 gennaio 2014 (Prot. n.2014/13917– estratto) e della Risoluzione 16/E del 4 febbraio 2014, si completa la disciplina relativa alla compensazione dei crediti certificati, vantati nei confronti della P.A., e maturati al 31 dicembre 2012, con i debiti derivanti dall’utilizzo delle forme di chiusura anticipata delle liti fiscali.
 
Sono stati, infatti, approvati, rispettivamente, il Modello F24 telematico (“F24 Crediti PP.AA.”) ed il codice tributo, relativo ai crediti commerciali vantati nei confronti della P.A., denominato “PPAA”.
 
Tali Provvedimenti si aggiungono al Decreto del Ministro dell’economia e finanze 14 gennaio 2014, recante «Compensazione di crediti con somme dovute in base agli istituti definitori della pretesa tributaria e deflativi del contenzioso tributario», pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.18 del 23 gennaio 2014, che contiene le modalità applicative della citata tipologia di compensazione, in vigore dal 23 gennaio 2014[1].
 
Si ricorda, infatti, che l’art.9 del D.L. 35/2013 convertito, con modificazioni, nella legge 64/2013, è intervenuto sulle disposizioni che facilitano l’utilizzabilità dei crediti vantati dalle imprese nei confronti della P.A., mediante il meccanismo della compensazione dei debiti fiscali[2].
 
Il contribuente, quindi, ha a disposizione diversi strumenti di utilizzo dei crediti commerciali vantati nei confronti della P.A., quali:
 
–       la compensazione con i debiti fiscali dovuti a seguito della chiusura anticipata delle liti[3];
–       la compensazione con i debiti fiscali iscritti a ruolo[4];
–       la cessione del credito (per la quale è prevista la detassazione, consistente nell’esenzione da imposte, tasse e diritti di qualsiasi tipo, ad eccezione dell’IVA).
 
Alla luce del completamento del quado normativo ed attuativo, l’ANCE ha aggiornato la propria Guida operativa sull’utilizzo dei crediti commerciali in compensazione con i debiti fiscali dovuti a seguito della chiusura anticipata delle liti, ovvero iscritti a ruolo.
 
Si segnala, inoltre, che, nel corso dell’esame parlamentare del DdL di conversione del D.L. 145/2013 (cd. “Destinazione Italia” – atto n.1920/C), è stato approvato presso le Commissioni riunite VI (Finanze) e X (Attività produttive, commercio e turismo) della Camera un emendamento che offre un’ulteriore possibilità alle imprese che vantano crediti commerciali nei confronti della P.A..
 
In particolare, per queste imprese, sono sospese per il 2014 le cartelle esattoriali, a condizione che l’importo accertato sia inferiore o pari al credito vantato nei confronti della P.A..
 
Fermo restando che è prevista l’emanazione, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 145/2013, di un apposito Decreto attuativo, nel testo dell’emendamento non viene fissato alcun termine riferito alla notifica della pretesa esattoriale al contribuente, né alla maturazione del credito vantato dallo stesso nei confronti della P.A..
 
Il Provvedimento è attualmente all’esame dell’aula della Camera, e dovrà passare al Senato per la definitiva conversione in legge.
 

 


[1] Cfr. ANCE “Compensazione fra crediti verso la P.A. e debiti fiscali – D.M. 14 gennaio 2014” – ID n. 14682 del 28 gennaio 2014.
[2] Cfr. ANCE “Conversione in legge del DL pagamenti dei debiti della P.A. – Misure fiscali” – ID n. 12027 del 26 giugno 2013.
[3]Ai sensi dell’art.28-quinquies del D.P.R. 602/1973.
[4] Ai sensi dell’art.28-quater del D.P.R. 602/1973.

14810-emendamento.pdfApri

14810-Risoluzione 16-E del 4 febbraio 2014.pdfApri

14810-estratto.pdfApri

14810-D.M. 14 gennaio 2014.pdfApri

14810-Guida operativa .pdfApri
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