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Non riportato nel testo del Salva-Roma ter l’articolo che procrastinava l’entrata in vigore in vigore il Decreto Qualificazioni, lasciando un periodo di tempo per l’individuazione delle categorie super-specialistiche e a qualificazione obbligatoria

Archivio, Opere pubbliche

Appalti pubblici: il Salva-Roma ter non affronta il tema delle categorie specialistiche

7 Marzo 2014
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E’ fuori dal c.d. «Salva-Roma ter», pubblicato il 6 marzo u.s., la norma che consentiva l’applicazione degli articoli del Regolamento sui contratti pubblici, che individuano le categorie super-specialistiche e, più in generale, quelle a qualificazione obbligatoria ai fini dell’esecuzione dell’opera (artt. 107, comma 2, e 109, comma 2, D.P.R. n. 207/2010).
 
Nel testo del decreto non c’è quindi più traccia della norma del decaduto il D.L. n. 151/2013 (c.d. “Salva-Roma bis”), che, come noto, consentiva alle stazioni appaltanti di continuare ad applicare il Regolamento, nelle parti annullate dal D.P.R. del 30 ottobre 2013, su parere n. 3014/2013 del Consiglio di Stato, fino al 30 settembre 2014.
 
Di conseguenza, come già evidenziato con la news ANCE del 28 febbraio u.s., al momento,  il concorrente ad una gara d’appalto pubblico in possesso di adeguata attestazione SOA nella categoria prevalente (ed in particolare nella categoria generale, per un importo pari al totale dei lavori), potrebbe, in linea di principio, partecipare ed eseguire l’opera, anche in mancanza di specifica qualificazione nelle lavorazioni specialistiche (OS) appartenenti alla/e categoria/e scorporabile/i.
 
Non è, poi, più previsto alcun obbligo di formare ATI con i possessori di categorie superspecialistiche o di ricorrere all’avvalimento o al subappalto nei limiti consentiti. Tuttavia, qualora l’appaltatore scegliesse di ricorrere al subappalto, l’impresa esecutrice dovrà comunque essere qualificata.
 
Problematica è la sorte delle procedure bandite ai sensi del D.L. n. 151/2013.
 
In proposito, si ricorda, con specifico riguardo alla materia, che l’Autorità di Vigilanza ha chiarito che un costante orientamento giurisprudenziale ritiene il bando di gara (lex specialis della procedura), un provvedimento tipicamente autoritativo che non perde tale natura né i suoi effetti, per il solo fatto della mancata conversione del decreto legge, fermo restando il potere dell’Amministrazione di modificare o revocare il bando in autotutela e salvi gli effetti ex tunc del suo eventuale annullamento in sede giurisdizionale (cfr. Parere n. 47 del 21/03/2012 e Cons. Stato, sez. V, 2 luglio 2001 n. 3594).
 
La stazione appaltante è quindi tenuta ad applicare le regole fissate nel bando, quale lex specialis del procedimento, senza poterle disapplicare neppure ove risultino non più conformi al quadro normativo a seguito della mancata conversione di un decreto legge (cfr. Cons. Stato, sez. V, 3 ottobre 2002 n. 5212; Id., sez. V, 22 settembre 2001 n. 4989; Id., sez. IV, 29 dicembre 1998 n. 1605 e sez. V, 10 gennaio 2003, n. 35, in riforma del TAR Lombardia, sez. III, sull’ammissibilità dei bandi di gara agli atti normativi, anche al fine di affermarne la possibilità di disapplicazione), fatto salvo il potere di autotutela.
 
In attesa di un nuovo capitolo sulla complessa vicenda, L’ANCE, ovviamente, continuerà a presidiare, con particolare attenzione, l’evolversi della situazione.
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