L’Aula del Senato ha licenziato, definitivamente, in seconda lettura, il disegno di legge di conversione del Decreto legge 4/2014 recante “Disposizioni urgenti in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all’estero, nonché altre disposizioni urgenti in materia tributaria e contributiva e di rinvio di termini relativi ad adempimenti tributari e contributivi” (
DDL 1401/S – Relatore il Sen. Claudio Moscardelli del Gruppo PD) nel testo approvato dalla Camera dei Deputati.
Tra le principali norme confermate si segnalano le seguenti:
– viene soppressa la norma recante misure per l’emersione ed il rientro di capitali detenuti all’estero e per il potenziamento della lotta all’evasione. Conseguentemente il titolo del provvedimento è stato modificato con il seguente “disposizioni urgenti in materia tributaria e contributiva e di rinvio di termini relativi ad adempimenti tributari e contributivi”.
Viene, inoltre, introdotta una norma con cui, riguardo alle disposizioni soppresse, si precisa che restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e fatti salvi gli effetti prodottosi e i rapporti giuridici sorti sulla base delle norme ivi contenute;
-vengono abrogate le disposizioni di cui ai commi 575 e 576 dell’art. 1 della L. 147/2013 (Legge di stabilità per il 2014) che prevedevano l’adozione entro il 31 gennaio 2014 di provvedimenti di razionalizzazione delle detrazioni IRPEF e, in caso di mancata attuazione, l’abbassamento di un punto percentuale delle suddette detrazioni portandole dal 19% al 18% nel 2013 e al 17% nel 2014;
– viene elevato da tre a cinque dodicesimi, fino al 31 dicembre 2014, il limite massimo di ricorso da parte degli enti locali ad anticipazioni di tesoreria, al fine di agevolare il rispetto dei tempi di pagamento nelle transazioni commerciali previsti dal D.Lgs 231/2002;
– viene disposto, al fine di consentire la rapida applicazione della riduzione dei premi e dei contributi INAIL prevista dall’art. 1 c. 128 della L. 147/2013, il differimento al 16 maggio 2014 dei termini per il pagamento e per l’invio telematico delle denunce retributive, rispettivamente previsti all’art. 44, c. 2 (termine attualmente fissato al 16 febbraio) e all’art. 28, c. 4 (termine attualmente fissato al 16 marzo), del DPR 1124/1965. Parimenti, vengono differiti, sempre al 16 maggio 2014, tutti i termini di pagamento previsti per i premi speciali, diversi dai premi speciali unitari artigiani, di cui all’art. 42 del suddetto DPR 1124/1965 che scadono in date antecedenti al 16 maggio 2014;
-viene disposta la sospensione, fino al 31 ottobre 2014, dei termini dei versamenti e degli adempimenti tributari, contributivi, previdenziali e assistenziali scadenti nel periodo compreso tra il 17 gennaio 2014 e il 31 ottobre 2014 per i soggetti residenti o con sede operativa nei territori colpiti dagli eventi alluvionali del 17 gennaio 2014, già colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 specificatamente indicati dalla norma e nei territori dei Comuni del Veneto indicati nell’allegato 1-bis del provvedimento colpiti nel periodo tra il 30 gennaio ed il 18 febbraio 2014 da eccezionali eventi atmosferici anche di carattere alluvionale a condizione che sia stato dichiarato lo stato di emergenza nei rispettivi territori entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento;
-viene previsto che i soggetti che abbiano residenza o sede legale e/o operativa in uno dei Comuni indicati nel provvedimento e che siano titolari di mutui ipotecari o chirografari relativi agli edifici distrutti o inagibili anche parzialmente ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica svolta nei medesimi edifici, previa presentazione di autocertificazione del danno subito, hanno il diritto di richiedere alle banche o agli intermediari finanziari la sospensione fino al 31 dicembre 2014 delle rate dei mutui in essere, optando tra la sospensione dell’intera rata e quella della sola quota capitale. Le banche sono tenute a dare pubblicità della suddetta facoltà mediante apposito avviso in filiale e sul proprio sito internet pena la sospensione automatica delle rate in scadenza;
-viene disposto, con riguardo ai finanziamenti contratti a seguito del sisma del maggio 2012, che la restituzione del debito per quota capitale al 1 gennaio 2014, comprensivo della rata non corrisposta alla scadenza del 31 dicembre 2013, può essere prorogata, previa modifica dei contratti di finanziamento e connessa rimodulazione dei piani di ammortamento, per un periodo non superiore a due anni, non ulteriormente prorogabile, rispetto alla durata massima originariamente prevista.
Nel corso dell’esame in Aula sono stati accolti alcuni ordini del giorno tra cui il 3.100 (testo 2 a firma della Sen. Raffaela Bellot del Gruppo parlamentare LN-Aut) che impegna il Governo “a valutare la possibilità di escludere dai vincoli del Patto di Stabilità Interno delle Regioni e dei Comuni colpiti nel periodo compreso tra il secondo semestre 2013 e febbraio 2014 da eccezionali eventi calamitosi le risorse investite dagli stessi per opere finalizzate alla difesa idraulica ed ambientale del proprio territorio”.
Si allega l’ordine del giorno accolto.
15592-Ordine del giorno accolto.pdfApri