E’ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 20 marzo u.s. l’allegato Decreto Legge n. 34/2014, recante “Disposizioni urgenti per favorire il rilancio dell’occupazione e per la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese”, in vigore dalla data odierna (21 marzo 2014).
Importanti le novità introdotte, in particolare, alla disciplina del contratto a tempo determinato, del contratto di apprendistato, del documento di regolarità contributiva e dei contratti di solidarietà.
Contratto a tempo determinato (art. 1)
- eliminazione del “causalone” (ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo);
- estensione della durata del contratto “acausale” fino a un massimo di 36 mesi, comprensiva di eventuali proroghe (fino ad un massimo di 8 volte riferite alla stessa attività) sia nella forma di un contratto a tempo determinato sia nell’ambito di un contratto di somministrazione a termine;
- introduzione di un limite quantitativo del ricorso a tale tipologia contrattuale (20% dell’organico complessivo), fermo restando le diverse previsioni dei Ccnl (art. 10, comma 7, del D.Lgs n. 368/2001);
- possibilità per le imprese che occupano fino a 5 dipendenti di stipulare sempre un contratto a tempo determinato.
Contratto di apprendistato (art. 2)
- previsto il ricorso alla forma scritta per il solo contratto e patto di prova e non più anche per il relativo piano formativo individuale;
- eliminazione delle previsioni secondo cui l’assunzione di nuovi apprendisti è condizionata alla conferma in servizio di precedenti apprendisti al termine del percorso formativo (50% e 30%);
- previsto il riconoscimento, per l’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, di una retribuzione che tenga conto delle ore di lavoro effettivamente prestate nonché delle ore di formazione nella misura del 35% del relativo monte ore complessivo;
- eliminazione dell’obbligo, per il datore di lavoro, di integrare la formazione professionalizzante con l’offerta formativa pubblica che diventa un elemento discrezionale.
Semplificazioni in materia di Durc (art. 4)
- prevista l’emanazione, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del D.L. n. 34/14, di un ulteriore decreto che definisca in maniera puntuale la verifica della regolarità contributiva in via telematica che sostituirà il Durc, salvo i casi previsti dall’emanando decreto;
- la verifica avrà durata 120 giorni;
- l’emanando decreto dovrà stabilire i requisiti di regolarità, i contenuti e le modalità di verifica e sarà ispirato ai seguenti criteri:
- la verifica della regolarità riguarda i pagamenti scaduti sino all’ultimo giorno del secondo mese antecedente a quello in cui è effettuata la verifica (a condizione che sia scaduto il termine delle denunce retributive) e comprende anche i co.co.co/co.co.pro.;
- la verifica telematica sarà effettuata, esclusivamente con il codice fiscale del soggetto interessato, in tempo reale nei confronti di Inps, Inail e Casse Edili che coopereranno al fine di una interazione e riconoscimento reciproci;
- verranno individuate le tipologie di pregresse irregolarità sia di carattere previdenziale che inerenti la tutela delle condizioni di lavoro, ostative al rilascio della regolarità, ai fini del godimento dei benefici normativi e contribuitivi;
- l’interrogazione telematica, per la verifica della regolarità contributiva, assolve all’obbligo di accertamento della sussistenza dei requisiti di cui all’art. 38, comma 1 lett. i) del D.Lgs n. 163/2006;
- dalla data di entrata in vigore dell’ emanando decreto sono abrogate tutte le disposizioni di legge incompatibili.
Contratti di solidarietà (art. 5)
- prevista l’emanazione di un Decreto che stabilirà i criteri per l’individuazione dei datori di lavoro beneficiari della riduzione contributiva, per il ricorso ai contratti di solidarietà di cui al comma 4, dell’art. 6 del D.L. n. 510/96 (riduzione 20% dell’orario di lavoro per un periodo di 24 mesi).
15372-DL n. 34-2014.pdfApri