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Tra le novità: elevato per il 2014 il ricorso per gli enti locali alle anticipazioni di tesoreria per il pagamento dei debiti e previsti ulteriori interventi in favore dei territori appositamente individuati colpiti da eventi alluvionali. Confermato il differimento dei termini per il pagamento e l’invio delle denunce INAIL

Archivio, Governo e Parlamento

DL 4/2014 in materia tributaria e contributiva: primo via libera dalla Camera

21 Marzo 2014
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L’Aula della Camera dei Deputati ha licenziato, in prima lettura, il disegno di legge di conversione del Decreto legge 4/2014 recante “Disposizioni urgenti in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all’estero, nonché altre disposizioni urgenti in materia tributaria e contributiva e di rinvio di termini relativi ad adempimenti tributari e contributivi” (DDL 2012/C) – Relatore l’On. Giovanni Sanga del Gruppo PD) con alcune modifiche al testo del Governo.
 
Tra le principali novità introdotte si segnalano le seguenti:
 
-viene eliminata la norma recante misure per l’emersione ed il rientro di capitali detenuti all’estero e per il potenziamento della lotta all’evasione. Conseguentemente il titolo del provvedimento è stato modificato con il seguente “disposizioni urgenti in materia tributaria e contributiva e di rinvio di termini relativi ad adempimenti tributari e contributivi”.
Viene, inoltre, introdotta una norma con cui,riguardo alledisposizioni soppresse, si precisa che restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e fatti salvi gli effetti prodottosi e i rapporti giuridici sorti sulla base delle norme ivi contenute;
 
-al fine di agevolare il rispetto dei tempi di pagamento nelle transazioni commerciali previsti dal D.Lgs 231/2002, viene elevato da tre a cinque dodicesimi, fino al 31 dicembre 2014, il limite massimo di ricorso da parte degli enti locali ad anticipazioni di tesoreria;
(Art. 2)
 
–le misure previste dal testo in materia di adempimenti tributari e contributivi in favore dei territori dei Comuni colpiti dagli eventi alluvionali del 17 e 19 gennaio 2014, già colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, espressamente elencati nel testo, vengono estese anche ai territori dei Comuni del Veneto specificatamente indicati nell’allegato 1-bis del provvedimento colpiti nel periodo tra il 30 gennaio ed il 18 febbraio 2014 da eccezionali eventi atmosferici anche di carattere alluvionale a condizione che sia stato dichiarato lo stato di emergenza nei rispettivi territori entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento;
 
-viene prorogata al 31 ottobre 2014 (anziché al 31 luglio 2014 previsto dal testo) la sospensione dei termini dei versamenti e degli adempimenti tributari, contributivi, previdenziali e assistenziali scadenti nel periodo compreso tra il 17 gennaio 2014 e il 31 ottobre 2014 (anziché 31 luglio 2014) per i soggetti residenti o con sede operativa nei territori colpiti dai suddetti eventi alluvionali;
 
-viene previsto che i soggetti che abbiano residenza o sede legale e/o operativa in uno dei Comuni indicati nel provvedimento e che siano titolari di mutui ipotecari o chirografari relativi agli edifici distrutti o inagibili anche parzialmente ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica svolta nei medesimi edifici, previa presentazione di autocertificazione del danno subito, hanno il diritto di richiedere alle banche o agli intermediari finanziari la sospensione fino al 31 dicembre 2014 delle rate dei mutui in essere, optando tra la sospensione dell’intera rata e quella della sola quota capitale. Le banche sono tenute a dare pubblicità della suddetta facoltà mediante apposito avviso in filiale e sul proprio sito internet pena la sospensione automatica delle rate in scadenza;
(Art. 3)
 
-viene disposto, con riguardo ai finanziamenti contratti dai soggetti colpiti dal sisma del maggio 2012, che la restituzione del debito per quota capitale al 1 gennaio 2014, comprensivo della rata non corrisposta alla scadenza del 31 dicembre 2013, può essere prorogata, previa modifica dei contratti di finanziamento e connessa rimodulazione dei piani di ammortamento, per un periodo non superiore a due anni, non ulteriormente prorogabile, rispetto alla durata massima originariamente prevista.
(Art. 3 bis)
Confermata, tra le altre, la norma che dispone, al fine di consentire la rapida applicazione della riduzione dei premi e dei contributi INAIL prevista dall’art. 1 c. 128 della L. 147/2013, il differimento al 16 maggio 2014 dei termini per il pagamento e per l’invio telematico delle denunce retributive, rispettivamente previsti all’art. 44, c. 2 (termine attualmente fissato al 16 febbraio) e all’art. 28, c. 4 (termine attualmente fissato al 16 marzo), del DPR 1124/1965.
 
 
Nel corso dell’esame in Aula sono stati accolti alcuni ordini del giorno tra cui il n. 2 (testo riformulato
, primo firmatario l’On. Michele Piras del Gruppo parlamentare SEL) che impegna il Governo “a valutare l’opportunità di emanare una norma atta ad assegnare alla Regione Sardegna, ad integrazione delle risorse necessarie ad avviare la ricostruzione dei territori della stessa colpiti dall’alluvione del mese di novembre 2013, e già previste dalla Legge di stabilità per il 2014, una somma pari a 50 milioni in quota parte delle risorse destinate dall’INAIL al finanziamento dei progetti di investimento e formazione in materia di salute e sicurezza del lavoro, per consentire l’espletamento da parte dei lavoratori delle attività di ricostruzione dei capannoni e degli impianti industriali danneggiati, in condizioni di sicurezza, secondo criteri definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze e del lavoro e delle politiche sociali, su proposta della regione stessa, sentiti i comuni e le province interessate.”.
 
 
Il decreto legge, che scade il 29 marzo 2014, passa ora alla seconda lettura del Senato.
 
Per i contenuti del decreto legge come emanato dal Governo si veda precedente dell’11 febbraio 2014.
 
Si allega l’ordine del giorno accolto.

15374-Ordine del giorno accolto..pdfApri
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