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Tra le linee portanti della riforma: superamento del bicameralismo perfetto e trasformazione del Senato in Assemblea delle Autonomie; modifica del processo di formazione delle leggi; nuova ripartizione della potestà legislativa tra Stato e Regioni, con il superamento della competenza concorrente; soppressione delle province e del CNEL.

Archivio, Governo e Parlamento

Riforma costituzionale: presentata dal Governo la bozza del disegno di legge

13 Marzo 2014
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E’ stata illustrata, nella seduta del Consiglio dei Ministri del 12 marzo u.s., la bozza del disegno di legge di riforma costituzionale recante “Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, la soppressione del Cnel e la revisione del Titolo V della parte seconda della Costituzione”, (testo pubblicato sul sito della presidenza del Consiglio).
La bozza di testo che, come si legge nel comunicato stampa del CdM “verrà trasmessa a livelli istituzionali, leader politici e parti sociali come contributo per il confronto in merito”, interviene, in particolare, sul funzionamento del Parlamento, sulla formazione delle leggi, sull’elezione del Presidente della Repubblica, sulle modalità della fiducia al Governo, nonché sulle norme relative al Titolo V della Costituzione.
Il Parlamento si compone della Camera dei Deputati e dell’Assemblea delle autonomie. Viene previsto, infatti, il superamento del bicameralismo perfetto con la trasformazione del Senato in una Assemblea delle Autonomie, rappresentante delle istituzioni territoriali e composta da presidenti delle Regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, nonché, per ciascuna Regione, da due membri eletti, con voto limitato, dai Consigli regionali tra i propri componenti, e da tre Sindaci eletti da una assemblea dei Sindaci della Regione.
Tale Assemblea “concorre, secondo modalità stabilite dalla Costituzione, alla funzione legislativa ed esercita la funzione di raccordo tra lo Stato e le Regioni, le Città metropolitane e i Comuni. Partecipa alle decisioni dirette alla formazione e all’attuazione degli atti normativi dell’Unione europea e, secondo quanto previsto dal proprio regolamento, svolge attività di verifica dell’attuazione delle leggi dello Stato e di valutazione dell’impatto delle politiche pubbliche sul territori”.
Possono, inoltre, essere nominati altri 21 membri dal Presidente della Repubblica tra i cittadini che “hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario”.
Viene, altresì, previsto che “con legge approvata a maggioranza dei due terzi dei componenti della Camera dei Deputati sono stabilite le modalità di elezione dei membri elettivi dell’Assemblea delle autonomie”. 
La Camera dei Deputati è invece “titolare del rapporto di fiducia con il Governo ed esercita la funzione di indirizzo politico, la funzione legislativa e quella di controllo dell’operato del Governo”. E’ infatti la sola Camera che “accorda o revoca la fiducia al Governo mediante mozione motivata e votata per appello nominale”.
 
Riguardo alla formazione delle leggi, viene previsto, tra l’altro, che la funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere solo per le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali, mentre le altre leggi sono approvate dalla  sola Camera dei Deputati.
Ogni disegno di legge approvato viene trasmesso all’Assemblea delle autonomie che, entro dieci giorni, su richiesta di un terzo dei suoi componenti, può deliberare di esaminarlo ed esprimere un parere entro i trenta giorni successivi alla data della deliberazione. Il parere è trasmesso alla Camera dei Deputati che, entro i successivi trenta giorni, delibera in via definitiva, con facoltà di approvare esclusivamente le modifiche conseguenziali al parere reso dall’Assemblea delle autonomie. Qualora l’Assemblea delle autonomie non deliberi di procedere all’esame ovvero sia inutilmente decorso il termine per l’espressione del parere, la legge può essere promulgata.
Per i disegni di legge relativi a particolari materie, tra cui la protezione civile e i beni culturali, qualora il parere reso dall’Assembla delle autonomie “sia contrario ovvero favorevole condizionatamente a modificazioni del testo, la Camera dei deputati può non conformarsi al parere solo pronunciandosi nella votazione finale a maggioranza assoluta dei suoi componenti”.
 
Il testo interviene, altresì, sulla ripartizione della potestà legislativa tra Stato e Regioni, con la soppressione della potestà legislativa concorrente.
Rientrano, quindi, tra le materie di potestà legislativa esclusiva dello Stato, in particolare:
 
–          tutela della concorrenza;
–          coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario;
–          norme generali sul procedimento amministrativo.
–          sistema nazionale della protezione civile;
–          previdenza complementare e integrativa;
–          principi generali dell’ordinamentoe funzioni fondamentali di Comuni e Città metropolitane;
–          tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali;
–          ordinamento delle professioni intellettuali; ordinamento della comunicazione; tutela e sicurezza del lavoro;
–          norme generali sul governo del territorio e l’urbanistica;
–          produzione, trasporto e distribuzione nazionali dell’energia;
–          grandi reti di trasporto e di navigazione d’interesse nazionale e relative norme di sicurezza; porti e aeroporti civili, di interesse nazionale e internazionale; programmazione strategica del turismo;
 
Spetta invece alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia o funzione non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.
Al riguardo viene, altresì, previsto che “Nell’esercizio di tale potestà le Regioni salvaguardano l’interesse regionale alla pianificazione e alla dotazione infrastrutturale del territorio regionale e alla mobilità al suo interno, all’organizzazione dei servizi alle imprese, dei servizi sociali e sanitari e, salva l’autonomia delle istituzioni scolastiche, dei servizi scolastici, nonché all’istruzione e la formazione professionale”.
La legge dello Stato può comunque “intervenire in materie o funzioni non riservate alla legislazione esclusiva quando ricorrono esigenze di tutela dell’unità giuridica o economica della Repubblica o di realizzazione di riforme economico-sociali di interesse nazionale”.
Così come “con legge dello Stato l’esercizio della funzione legislativa, in materie o funzioni di competenza esclusiva statale, può essere delegato alle Regioni o ad alcune di esse, anche per un tempo limitato, previa intesa con le Regioni interessate”.
 
Riguardo al Presidente della Repubblica vengono confermate, tra l’altro, l’elezione dal Parlamento in seduta comune e la durata in carica di 7 anni.
 
Ulteriori norme del testo riguardano, tra l’altro, la soppressione delle Province e del CNEL.
 
Bozza del DDL di riforma con il testo a fronte delle norme costituzionali e delle proposte di modifica.
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