CAMERA DEI DEPUTATI
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PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI
APPROVATI DEFINITIVAMENTE
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Decreto legge n. 2 del 16 gennaio 2014 recante “Proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione” (DDL 2149/C).
L’Aula ha licenziato, in seconda lettura, il provvedimento in oggetto con la votazione di fiducia sul testo approvato dalle Commissioni riunite Affari Esteri e Difesa identico a quello trasmesso dal Senato.
Il provvedimento contiene norme finalizzate alla prosecuzione degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché alla proroga della partecipazione del personale delle Forze armate e di Polizia alle missioni internazionali per il periodo dal 1° gennaio 2014 al 30 giugno 2014.
Con particolare riguardo al regime degli interventi si rinvia alla disciplina contenuta nel DL 227/2012, convertito dalla L. 12/2013, con cui viene disposto, tra l`altro, che per le finalità degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e stabilizzazione, il Ministero degli Affari esteri è autorizzato, nei casi di necessità e urgenza, a ricorrere ad acquisti e lavori da eseguire in economia, anche in deroga alle disposizioni di contabilità generale dello Stato, preferibilmente con l`impiego di risorse locali sia umane che materiali. Alle relative attività ed iniziative, per quanto non diversamente previsto, si applicano le norme di cui all`art. 57, commi 6 e 7 del D.Lgs 163/2006 (Codice dei contratti pubblici) sulla procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara.
Viene, inoltre, previsto, al fine di informare il Parlamento sullo stato di raggiungimento degli obiettivi nel tempo di ciascuna missione, che la relazione analitica sulle missioni deve essere accompagnata da un documento di sintesi operativa aggiornato alla data di scadenza del termine di applicazione del provvedimento in oggetto che indichi espressamente per ciascuna missione, tra l’altro, i seguenti dati: mandato internazionale, durata, sede, scadenza nonché i dettagli attualizzati della missione.
PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI
APPROVATI DALLE COMMISSIONI DI MERITO
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Decreto legge n. 4 del 28 gennaio 2014 recante “Disposizioni urgenti in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all’estero, nonché altre disposizioni urgenti in materia tributaria e contributiva e di rinvio di termini relativi ad adempimenti tributari e contributivi” (DDL 2012/C
).
La Commissione Finanze ha approvato, in prima lettura, in sede referente, il provvedimento in oggetto con alcune modifiche al testo del Governo.
Tra queste, in particolare, si segnalano le seguenti:
Art. 1 – soppressione
Viene eliminata la norma recante misure per l’emersione ed il rientro di capitali detenuti all’estero e per il potenziamento della lotta all’evasione.
Conseguentemente il titolo del provvedimento è stato modificato con il seguente “disposizioni urgenti in materia tributaria e contributiva e di rinvio di termini relativi ad adempimenti tributari e contributivi”.
Emendamento 1.1 del Relatore
Art. 2 comma aggiuntivo
Al fine di agevolare il rispetto dei tempi di pagamento nelle transazioni commerciali previsti dal D.Lgs 231/2002, viene elevato da tre a cinque dodicesimi, fino al 31 dicembre 2014, il limite massimo di ricorso da parte degli enti locali ad anticipazioni di tesoreria.
Emendamento 2.13 (nuova formulazione) a firma di parlamentari
Art. 3
Le misure previste dal testo in materia di adempimenti tributari e contributivi in favore dei territori dei Comuni colpiti dagli eventi alluvionali del 17 (e 19 -come precisato) gennaio 2014, già colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, espressamente elencati nel testo, vengono estese anche ai territori dei Comuni del Veneto specificatamente indicati nell’allegato 1-bis del provvedimento colpiti nel periodo tra il 30 gennaio ed il 18 febbraio 2014 da eccezionali eventi atmosferici anche di carattere alluvionale.
Emendamento 3.2 (nuova formulazione) a firma di parlamentari
Viene prorogata al 31 ottobre 2014 (anziché al 31 luglio 2014 previsto dal testo) la sospensione dei termini dei versamenti e degli adempimenti tributari, contributivi, previdenziali e assistenziali scadenti nel periodo compreso tra il 17 gennaio 2014 e il 31 ottobre 2014 (anziché 31 luglio 2014) per i soggetti residenti o con sede operativa nei territori colpiti dai suddetti eventi alluvionali.
Emendamento 3.6 a firma di parlamentari
Art. 3 commi aggiuntivi
Viene prevista la possibilità di sospendere, per i soggetti già beneficiari delle misure di cui sopra, fino al 31 dicembre 2014, dietro richiesta degli interessati e previe intese a tal fine intercorse tra l’Associazione bancaria italiana (ABI) e gli istituti di credito, i pagamenti dei ratei di mutui in essere. A seguito della sospensione il piano di ammortamento si allungherà per un periodo pari a quello della sospensione medesima.
Emendamento 3.9 a firma di parlamentari
Viene previsto, in considerazione degli eventi alluvionali che, dal 10 al 13 novembre e il 27 e 28 novembre 2012, hanno colpito i comuni nelle Province di Arezzo, Grosseto, Lucca, Massa Carrara, Pisa, Pistoia e Siena, che i benefici economici sono concessi anche a ristoro dei danni subiti dalle scorte di materie prime, semilavorati e prodotti finiti, danneggiati o distrutti a causa degli eventi eccezionali e non più utilizzabili. Nell’attività di ricognizione svolta dalle Amministrazioni comunali interessate, oltre alle generalità del dichiarante e ai dati dell’attività economica/produttiva, devono essere indicati il prezzo di acquisto di scorte di materie prime e semilavorati e il costo di produzione al netto dei costi di commercializzazione per i prodotti finiti, danneggiati o distrutti e non più utilizzabili.
Emendamento 3.23 a firma di parlamentari
Articolo aggiuntivo
Viene disposto, con riguardo ai finanziamenti contratti a seguito del sisma del maggio 2012, che la restituzione del debito per quota capitale al 1 gennaio 2014, comprensivo della rata non corrisposta alla scadenza del 31 dicembre 2013, può essere prorogata, previa modifica dei contratti di finanziamento e connessa rimodulazione dei piani di ammortamento, per un periodo non superiore a tre anni, non ulteriormente prorogabile, rispetto alla durata massima originariamente prevista.
Emendamento 3.03 a firma di parlamentari
Il provvedimento contiene, tra l’altro, misure in materia tributaria e contributiva tra cui il differimento al 16 maggio 2014 dei termini per il pagamento e l’invio delle denunce retributive INAIL, l’abrogazione delle disposizioni di cui ai commi 575 e 576 dell’art. 1 della L. 147/2013 volte a rivedere le detrazioni IRPEF nonchè misure agevolative per i soggetti residenti nei territori colpiti da calamità naturali.
Il decreto legge, che scade il 29 marzo 2014, passa ora all’esame dell’Aula.