Il TAR Puglia (sez. I Lecce) ha precisato che il termine di 150 giorni previsto dall’art. 26 TU Ambiente (D.Lgs. n. 152/06) per la conclusione del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale non possa ritenersi rispettato per effetto dell’adozione del preavviso di rigetto. Tale norma dispone, infatti, che l’autorità competente concluda con provvedimento espresso e motivato il procedimento di VIA nei 150 giorni successivi alla presentazione dell’istanza. Nei casi in cui sia necessario procedere ad accertamenti ed indagini di particolare complessità, l’autorità competente, con atto motivato, dispone il prolungamento del procedimento di valutazione sino ad un massimo di ulteriori 60 giorni dandone comunicazione al proponente.
Il preavviso di rigetto essendo atto meramente interlocutorio finalizzato a stimolare il contraddittorio infraprocedimentale, non è idoneo ad assolvere all’obbligo dell’Amministrazione di concludere il procedimento con una determinazione espressa, come sancito dall’art. 2 della L. 241/1990.
Pertanto, decorso il termine previsto dalle legge per concludere il procedimento se l’amministrazione non si esprime deve ritenersi acclarato il silenzio rifiuto sull’istanza.