Nella seduta del 31 marzo scorso è stato approvato il disegno di legge di riforma costituzionale recante “Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, la soppressione del Cnel e la revisione del Titolo V della parte seconda della Costituzione”, la cui bozza era stata già illustrata nella precedente seduta del 12 marzo (vedi In evidenza del 13 marzo 2014).
Il nuovo testo, approvato con alcun modifiche rispetto alla bozza, prevede, in particolare:
Senato delle Autonomie
Viene previsto il superamento del bicameralismo perfetto con la trasformazione del Senato in un Senato delle Autonomie, organo rappresentante delle istituzioni territoriali, composto dai Presidenti delle Giunte regionali, dai Presidenti delle Province autonome di Trento e di Bolzano, dai sindaci dei Comuni capoluogo di Regione e di Provincia autonoma, nonché, per ciascuna Regione, da due membri eletti, con voto limitato, dal Consiglio regionale tra i propri componenti e da due sindaci eletti, con voto limitato, da un collegio elettorale costituito dai sindaci della Regione (art.57, comma 1).
Tale Assemblea “concorre, secondo modalità stabilite dalla Costituzione, alla funzione legislativa ed esercita la funzione di raccordo tra lo Stato e le Regioni, le Città metropolitane e i Comuni. Partecipa alle decisioni dirette alla formazione e all’attuazione degli atti normativi dell’Unione europea e, secondo quanto previsto dal proprio regolamento, svolge attività di verifica dell’attuazione delle leggi dello Stato e di valutazione dell’impatto delle politiche pubbliche sul territori” (art.55, comma 4).
Viene, altresì, previsto che la durata del mandato dei senatori coincide con quella degli organi delle istituzioni territoriali nelle quali sono eletti e che la legge disciplina il sistema di elezione dei senatori e la loro sostituzione, entro sessanta giorni, in caso di cessazione dalla carica elettiva regionale o locale (art.57, commi 2 e 3).
Possono, inoltre, essere nominati altri 21 membri dal Presidente della Repubblica tra i cittadini che “hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario”. Tali membri durano in carica 7 anni (art. 57, comma 4).
Nelle disposizioni finali del testo vengono, altresì, previste norme transitorie sulla prima costituzione del Senato delle Autonomie, che avrà luogo entro 10 giorni dalla data di elezioni della Camera dei Deputati successiva alla data di entrata in vigore del provvedimento di riforma.
Camera dei Deputati
Si compone di 630 membri ed è eletta per 5 anni ed è “titolare del rapporto di fiducia con il Governo ed esercita la funzione di indirizzo politico, la funzione legislativa e quella di controllo dell’operato del Governo” (art.55, comma 3). E’ infatti la sola Camera che accorda o revoca la fiducia al Governo mediante mozione motivata e votata per appello nominale (art.94, comma 2).
Formazione delle leggi
La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere solo per le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali, mentre le altre leggi sono approvate dalla sola Camera dei Deputati.
Ogni disegno di legge approvato viene trasmesso al Senato delle autonomie che, entro dieci giorni, su richiesta di un terzo dei suoi componenti, può disporre di esaminarlo. “Nei trenta giorni successivi il Senato delle Autonomie può deliberare proposte di modificazione del testo, sulle quali la Camera dei Deputati, entro i successivi venti giorni, si pronuncia in via definitiva. Qualora il Senato delle Autonomie non disponga di procedere all’esame o sia inutilmente decorso il termine per deliberare, ovvero quando la Camera dei deputati si sia pronunciata in via definitiva, la legge può essere promulgata” (art.70, comma 3).
Per i disegni di legge relativi a determinate materie, tra cui: sistema di elezione dei Senatori; ordinamento di Roma capitale; ordinamento, organi di governo, legislazione elettorale e funzioni fondamentali dei Comuni e delle Città metropolitane; ordinamento degli enti di area vasta; norme generali sul governo del territorio; sistema nazionale e coordinamento della protezione civile; immigrazione; tutela dei beni culturali e paesaggistici; poteri sostitutivi del Governo ad organi delle Regioni, Città metropolitane e Comuni, nonchè per quelli che autorizzano la ratifica dei trattati relativi all’appartenenza dell’Italia all’Unione europea, la Camera dei Deputati può non conformarsi alle modificazioni proposte dal Senato delle Autonomie solo pronunciandosi nella votazione finale a maggioranza assoluta dei suoi componenti (art.70, comma 4).
Per i disegni di legge di bilancio (art.81, comma 4), approvati dalla Camera dei Deputati, il termine per deliberare proposte di modifica da parte del Senato delle Autonomie è, invece, di 15 giorni dalla data di trasmissione (art.70, comma 5)
Il Governo può emanare decreti legge e può, altresì, “chiedere alla Camera dei Deputati di deliberare che un disegno di legge sia iscritto con priorità all’ordine del giorno e sottoposto alla votazione finale entro sessanta giorni dalla richiesta ovvero entro un termine inferiore determinato in base al regolamento tenuto conto della complessità della materia. Decorso il termine, il testo proposto o accolto dal Governo, su sua richiesta, è posto in votazione, senza modifiche, articolo per articolo e con votazione finale”. In tali casi i termini previsti per l’esame del Senato delle autonomie sono ridotti della metà (art.72, comma 6).
Riforma Titolo V
Il testo interviene, altresì, sulla ripartizione della potestà legislativa tra Stato e Regioni, con la soppressione della potestà legislativa concorrente.
Rientrano, quindi, tra le materie di potestà legislativa esclusiva dello Stato (art.117, comma 2),in particolare:
Ø tutela della concorrenza;
Ø coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario;
Ø norme generali sul procedimento amministrativo;
Ø sistema nazionale della protezione civile;
Ø norme generali per la tutela della salute, la sicurezza alimentare e la tutela e sicurezza del lavoro;
Ø norme generali sull’istruzione; ordinamento scolastico; istruzione universitaria e programmazione strategica della ricerca scientifica e tecnologica;
Ø previdenza complementare e integrativa;
Ø ordinamento, organi di governo, legislazione elettorale e funzioni fondamentali dei Comuni, comprese le loro forme associative, e delle Città metropolitane; ordinamento degli enti di area vasta;
Ø commercio con l’estero;
Ø ambiente, ecosistema, beni culturali e paesaggistici; norme generali sulle attività culturali, sul turismo e sull’ordinamento sportivo;
Ø ordinamento delle professioni intellettuali; ordinamento della comunicazione;
Ø norme generali sul governo del territorio; sistema nazionale e coordinamento della protezione civile;
Ø produzione, trasporto e distribuzione nazionali dell’energia;
Ø infrastrutture strategiche e grandi reti di trasporto e di navigazione d’interesse nazionale e relative norme di sicurezza; porti e aeroporti civili, di interesse nazionale e internazionale.
Spetta invece alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia o funzione non espressamente riservata alla legislazione esclusiva dello Stato, “con particolare riferimento alla pianificazione e alla dotazione infrastrutturale del territorio regionale e alla mobilità al suo interno, all’organizzazione in ambito regionale dei servizi alle imprese, dei servizi sociali e sanitari e, salva l’autonomia delle istituzioni scolastiche, dei servizi scolastici, nonché all’istruzione e formazione professionale” (art.117, comma 3).
Su proposta del Governo la legge dello Stato può comunque “intervenire in materie o funzioni non riservate alla legislazione esclusiva quando lo richieda la tutela dell’unità giuridica o economica della Repubblica o lo renda necessario la realizzazione di programmi o di riforme economico-sociali di interesse nazionale” (art.117, comma 4).
Viene previsto, altresì, che con legge dello Stato, approvata a maggioranza assoluta della Camera dei Deputati, l’esercizio della funzione legislativa, in materie o funzioni di competenza esclusiva statale – ad esclusione delle materie relative ad ordine pubblico e sicurezza, cittadinanza, stato civile e anagrafi, giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa – “può essere delegato ad una o più Regioni, anche su richiesta delle stesse e per un tempo limitato, previa intesa con le Regioni interessate”(art.117, comma 5).
Ulteriori contenuti
Viene confermata, tra l’altro, l’elezione del Presidente della Repubblica da parte del Parlamento in seduta comune e la sua durata in carica di 7 anni. Il Capo dello Stato può, sentito il suo Presidente, sciogliere la Camera dei Deputati.
Viene prevista, altresì, la soppressione delle Province e del CNEL.
Nelle disposizioni finali del testo vengono previste norme transitorie per la costituzione ed il funzionamento del Senato delle Autonomie. Viene, inoltre, disposto che le leggi regionali adottate ai sensi dell’art.117, terzo (competenza concorrente Stato-Regioni) e quarto comma (competenza esclusiva Regioni) della Costituzione, nel testo vigente fino alla data di entrata in vigore della legge costituzionale, continuano ad applicarsi fino all’ entrata in vigore delle leggi adottate ai sensi del medesimo articolo 117, secondo (competenza esclusiva Stato) e terzo comma (competenza esclusiva Regioni) come modificati dalla legge costituzionale.
Viene previsto, altresì, che le disposizioni sulle modifiche al Titolo V della Costituzione previste nel testo non si applicheranno alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome di Trento e di Bolzano sino all’adeguamento dei rispettivi statuti.
Sull’entrata in vigore del disegno di legge è, infine, stabilito che le disposizioni del testo si applicheranno a decorrere dalla legislatura successiva a quella in corso alla data della sua entrata in vigore, salvo alcune di immediata applicazione, relative, tra l’altro, al CNEL.
Dal sito del Governo: