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Tra le novità: modificate le modalità di pagamento e riscossione di TASI e TARI; prorogata la rottamazione delle cartelle esattoriali; ampliato il ricorso ai mutui degli enti locali per spese di investimento. Previste, altresì, norme sul pagamento dei debiti della PA, sul Fondo emergenze nazionali e sul Fondo svalutazione crediti.

Archivio, Governo e Parlamento

DL 16/2014 in materia finanziaria e di enti locali: via libera dalla Camera dei Deputati

11 Aprile 2014
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L’Aula ha licenziato, in prima lettura, il disegno di legge di conversione del decreto-legge 16/2014 recante “Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche” (DDL 2162/C – Relatori On. Fabio Melillidel Gruppo PD eOn. Maurizio Bernardodel Gruppo NCD), con la votazione di fiducia sul nuovo testo approvato dalle Commissioni Bilancio e Finanze a seguito del rinvio deliberato dall’Assemblea.
 
Tra le principali novità si segnalano:
 
in materia di TARI E TASI
-viene previsto che le detrazioni finanziate dall’aliquota aggiuntiva (il testo prevede, infatti, che i Comuni possano deliberare un incremento dell’aliquota TASI per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, a condizione di finanziare detrazioni d’imposta sulle abitazioni principali), devono determinare per la Tasi carichi di imposta equivalenti o inferiori (anziché solo “equivalenti” come previsto dal testo iniziale), a quelli dell’Imu sulla stessa tipologia di immobili;
-viene precisato che i termini di pagamento per la TARI sono stabiliti dal comune prevedendo, di norma, almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato rispetto alla Tasi;
– viene previsto che il pagamento della TARI potrà essere effettuato anche tramite bollettino postale;
-viene disposto che il versamento della TASI è effettuato nei termini di cui al Dlgs 23/2011 (deve essere pagata in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre);
-viene, altresì, consentito il pagamento della TARI e della TASI in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno;
-viene precisato che il versamento della prima rata Tasi è eseguito sulla base dell’aliquota e delle detrazioni dei 12 mesi precedenti, mentre il saldo è eseguito a conguaglio e deve tenere conto degli atti pubblicati dal comune entro il 28 ottobre.
-viene previsto per il primo anno di applicazione della TASI, per gli immobili diversi dall’abitazione principale, che il versamento della prima rata è effettuato sulla base dell’aliquota base Tasi, pari all’1 per mille, qualora il comune non abbia deliberato una diversa aliquota entro il 31 maggio 2014.
-viene previsto per il primo anno di applicazione che il pagamento della TASI, sugli immobili adibiti ad abitazione principale, avverrà di norma in un’unica rata entro il 16 dicembre 2014, a meno che non vi sia la tempestiva pubblicazione sul sito informatico del MEF (entro il 31 maggio 2014) della deliberazione comunale di approvazione delle aliquote e delle detrazioni dell’imposta. Il Comune è tenuto ad effettuare l’invio della predetta deliberazione, esclusivamente in via telematica entro il 23 maggio 2014 mediante inserimento del testo della stessa nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale.
 
 
Modifiche alla legge 147/2013 (Legge di Stabilità 2014)
-viene integrato il comma 645 prevedendo che l’utilizzo delle superfici catastali per il calcolo della TARI, decorre dal 1° gennaio successivo alla data di emanazione di un apposito provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, previo accordo da sancire presso la Conferenza Stato città e autonomie locali, che attesti la completa attuazione delle disposizioni previste dal comma 647 della legge di Stabilità;
-viene modificato il comma 660 della Legge 147/2013 (legge di Stabilità 2014) prevedendo che il Comune può deliberare con regolamento ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da “a” ad “e” del comma 659 (e relative a: abitazioni con unico occupante, abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo; locali diversi dalle abitazioni ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente; abitazioni occupate da soggetti che risiedono o abbiano la dimora, per più di sei mesi all’anno, all’estero; fabbricati rurali ad uso abitativo). La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune;
-viene soppresso il comma 12-bis dell’art. 1 del Dl 133/2013, convertito dalla L 5/2014, che escludeva l’applicazione di sanzioni ed interessi nel caso di insufficiente versamento della seconda rata dell’IMU dovuta per il 2013 qualora la differenza fosse versata entro il termine del 24 gennaio 2014.
 
Definizione agevolata somme iscritte a ruolo
-Viene ulteriormente prorogato, dal 31 marzo (termine previsto dal testo) al 31 maggio 2014, il termine di pagamento, di cui al comma 620 dell’art. 1 della Legge di Stabilità 2014, per la c.d. “rottamazione” delle cartelle esattoriali (definizione agevolata delle somme iscritte a ruolo).
Viene, altresì, disposto – per consentire il versamento delle somme dovute e la connessa registrazione – che la riscossione dei relativi carichi è sospesa sino al 15 giugno 2014 (anziché al 15 aprile come previsto dal testo iniziale).
Sono stati, inoltre, differiti al 31 ottobre 2014, i termini, di cui ai commi 621 e 622 della legge di Stabilità, per la trasmissione agli enti creditori, da parte dell’agente della riscossione, degli elenchi dei debitori che hanno aderito alla definizione agevolata, nonché i termini per l’invio a coloro che hanno aderito alla definizione agevolata della comunicazione dell’avvenuta estinzione del debito.
 
Riequilibrio finanziario enti locali
-Viene modificata la disposizione del testo sulla riproposizione da parte degli enti locali della procedura di riequilibrio pluriennale di cui all’art. 243-bis del TUEL, in caso di diniego d’approvazione da parte del Consiglio dei ministri e sempre che l’ente non si trovi nella condizione di deficitarietà strutturale. In particolare, viene previsto, in deroga agli artt. 243-bis e 243-ter del TUEL, che i Comuni che fanno ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale possono contrarre mutui, oltre i limiti previsti dall’articolo 204 del suddetto decreto legislativo – ma comunque per un importo non superiore alle quote di capitale dei mutui e dei prestiti obbligazionari già contratti e rimborsati nell’esercizio precedente – qualora siano necessari alla copertura di spese di investimento che garantiscano l’ottenimento di risparmi di gestione funzionali al raggiungimento degli obiettivi del predetto piano;
-viene, altresì, integrato l’articolo 243-quinquies del citato decreto legislativo, prevedendo che le risorse provenienti dal Fondo di rotazione di cui all’articolo 243-ter sono destinate esclusivamente al pagamento dei debiti presenti nel piano di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all’articolo 243-bis. Non sono ammessi atti di sequestro o di pignoramento sulle predette risorse;
-viene modificato il comma 10-bis, dell’articolo 1 del Dl 35/2013 convertito dalla Legge 64/2013, sul pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, includendo – ai fini dell’assegnazione delle anticipazioni di liquidità – anche i pagamenti dei debiti fuori bilancio contenuti nel piano di riequilibrio finanziario pluriennale approvato con delibera della Sezione regionale della Corte dei Conti.
 
Fondo svalutazione crediti
Viene previsto, per l’anno 2014, che il fondo di svalutazione crediti di cui all’articolo 6, comma 17, del DL 95/2012, convertito dalla Legge 135/2012, e all’articolo 1, comma 17, del DL 35/2013, convertito dalla Legge 64/2013, non può essere inferiore al 20 per cento dei residui attivi aventi anzianità superiore a 5 anni.
 
Fondo emergenze nazionali
Viene modificato il comma 120 dell’articolo 1 della legge 147/2013, sulla destinazione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, rese disponibili a seguito della verifica sull’effettivo stato di attuazione degli interventi previsti nell’ambito della programmazione 2007-2013. Al riguardo viene previsto che una quota di 50 milioni, a valere sulla quota nazionale – sia destinata al Fondo per le emergenze nazionali istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.
 
Ulteriori misure di carattere finanziario
-Viene introdotta una norma di interpretazione autentica del comma 76 dell’articolo 1 della legge 311/2004, prevedendo che per i mutui contratti dagli enti locali antecedentemente al 1° gennaio 2005 con oneri a totale carico dello Stato – ivi compresi quelli in cui è l’ente locale a pagare le rate di ammortamento con obbligo da parte dello Stato di rimborsare le rate medesime – l’ente locale beneficiario può iscrivere il ricavato dei predetti mutui nelle entrate per trasferimenti in conto capitale, con vincolo di destinazione agli investimenti. Viene, altresì, previsto che a decorrere dall’anno 2014 – considerati validi gli effetti di quanto operato fino al 31 dicembre 2013 – nel caso di iscrizione del ricavato dei predetti mutui tra le entrate per trasferimenti in conto capitale con vincolo di destinazione agli investimenti, l’eventuale rimborso da parte dello Stato delle relative rate di ammortamento non è considerato tra le entrate finali rilevanti ai fini del patto di stabilità interno;
-viene previsto, in deroga a quanto stabilito dall’articolo 14, comma 8, del Dlgs 23/2011, che  per l’anno 2013 le delibere di istituzione o variazione dell’addizionale comunale IRPEF sono valide se approvate entro i termini di legge e comunicate entro il 31 dicembre 2013;
-vengono introdotte disposizione per lo scioglimento fiscalmente agevolato di società controllate dalle amministrazioni locali di cui all’art. 1 comma 3 della Legge 196/2006 ovvero per l’alienazione delle partecipazioni delle medesime societàcon procedure ad evidenza pubblica;  
-Viene differito al 31 luglio 2014 il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione 2014 degli enti locali, rispetto al termine del 30 aprile attualmente previsto dal decreto del Ministero dell’Interno del 13 febbraio 2014.
 
Disposizioni concernenti Roma capitale
Viene prorogato da 90 a 120 giorni il termine indicato nel testo – e decorrente dalla data di entrata in vigore del provvedimento – per la trasmissione da parte di Roma capitale del rapporto sulle cause di formazione del disavanzo pubblico e del Piano triennale per la riduzione del disavanzo.
Viene, altresì, aggiunta la Corte dei Conti – oltre al Parlamento e ai Ministri dell’Interno e dell’Economia – tra i soggetti destinatari della predetta documentazione.
Viene, inoltre, integrato l’elenco delle specifiche azioni che l’ente dovrà indicare nel Piano triennale per il contenimento dei costi prevedendo: la ricognizione di tutte le società controllate e partecipate, il numero dei consiglieri e degli amministratori, nonché le somme complessivamente erogate a ciascuno di essi; l’avvio di un piano rafforzato di lotta all’evasione tributaria e tariffaria.
Viene, altresì, prevista l’approvazione con DPCM del predetto Piano triennale entro 60 giorni dalla data di trasmissione. Al fine di reperire le risorse volte a realizzare il Piano, il Comune di Roma può utilizzare le entrate straordinarie comprese le eventuali sanzioni ad esse collegate, per il riequilibrio di parte corrente in deroga all’art. 162 TUEL.
Viene, inoltre, modificato il comma 10-bis, dell’articolo 1 del Dl 35/2013 convertito dalla Legge 64/2013, sul pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, includendo – ai fini dell’assegnazione delle anticipazioni di liquidità – oltre ai pagamenti dei debiti fuori bilancio anche quelli contenuti nel predetto Piano triennale.
 
Trasporti
Viene previsto, al fine di consentire la prosecuzione degli interventi sulla rete ferroviaria nazionale e l’attuazione dei relativi programmi di investimento, fino alla conclusione della procedura di approvazione del contratto di programma-parte investimenti 2012-2016, da effettuare entro il termine massimo del 30 giugno 2014, i rapporti tra lo Stato e il gestore dell’infrastruttura sono regolati, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, sulla base di quanto stabilito dal contratto di programma 2007- 2011.
  
Nel corso dell’esame in Aula sono stati accolti alcuni ordini del giorno tra cui il 9/2162-AR/10  (testo modificato nel corso della seduta – primo firmatario On. Paolo Grimoldi del Gruppo parlamentare LN-Aut) che impegna il Governo “ad attivare un programma di finanziamento pluriennale di interventi per il riassetto territoriale delle aree a rischio idrogeologico, rendendo compatibile il programma con i vincoli del Patto di stabilità interno delle regioni e dei comuni”.
 
Il decreto legge, che scade il 5 maggio 2014, passa ora alla seconda lettura del Senato.
 
Per i contenuti del decreto legge come emanato dal Governo si veda precedente del 18 marzo 2014.
 

Si allega l’ordine del giorno accolto.

15810-Ordine del giorno accolto.pdfApri
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