Disponibili ulteriori indicazioni operative sulla fatturazione elettronica nei confronti delle P.A., obbligatoria dal 6 giugno 2014.
Sono state rese note, infatti, le specifiche tecniche relative, rispettivamente, al Sistema di Interscambio (SdI – www.fatturapa.gov.it), che consente di procedere all’invio delle fatture elettroniche, ed all’Indice della Pubblica Amministrazione (IPA – www.indicepa.gov.it), che identifica gli uffici della P.A. deputati in via esclusiva alla ricezione delle stesse, mediante un apposito codice.
Le specifiche tecniche, che tengono conto dei chiarimenti forniti dalla
Circolare congiunta n.1 del 31 marzo 2014[1],prevedono, in estrema sintesi,
- per quel che riguarda il SdI[2], le modalità di:
– accreditamento del cedente/prestatore per l’interazione con il SdI, che può avvenire tramite uno o più canali di trasmissione e comunicazione, quali:
- l’acquisizione di una casella di posta elettronica certificata – PEC, ovvero di un analogo indirizzo di posta, da cui risulti la data di invio e ricezione dei messaggi;
- la sottoscrizione di un accordo di servizio tra il soggetto che emette la fattura (cedente/prestatore) e il SdI, al fine di regolare sia il flusso telematico tra questi ed il medesimo SdI, sia l’insieme telematico delle informazioni relative alle notifiche ed alle ricevute;
- l’identificazione, attraverso il codice fiscale e la password, rilasciati dai Sistemi Entratel o Fisconline, nel caso in cui il cedente/prestatore intenda utilizzare il servizio telematico disponibile sul sito internet www.fatturapa.gov.it, per la trasmissione della fattura;
– emissione e trasmissione delle fatture elettroniche basata sui seguenti passaggi:
- predisposizione della fattura a cura del cedente/prestatore, che deve contenere i dati riportati nell’Allegato A del D.M. 55/2013, ossia le informazioni richieste ai sensi degli artt.21 e 21-bis del D.P.R. 633/1972 (cd. “Decreto IVA”), integrati per tenere conto delle procedure informatiche (tra i quali il codice identificativo dell’ufficio della P.A. deputato a ricevere le fatture elettroniche);
- trasmissione della fattura al SdI, utilizzando i diversi canali disponibili, tra cui la PEC, i meccanismi di web service ovvero il sistema telematico del sito internet www.fatturapa.gov.it;
– gestione delle ricevute e delle notifiche.
In particolare, a seconda dell’esito, positivo o negativo, dell’invio al Sistema, ovvero dell’inoltro alla P.A. delle fatture, viene rilasciata una ricevuta o una notifica, attraverso lo stesso canale utilizzato per la trasmissione delle medesime fatture.
Le nuove specifiche tecniche del SdI saranno operative dal prossimo 6 maggio 2014;
- relativamente all’IPA[3], indicazioni relative a:
– data di avvio del servizio di identificazione dei singoli uffici della P.A..
In particolare, il nuovo campo del portale sarà disponibile dal 2 maggio 2014, e riporterà la data a partire dalla quale l’ufficio della P.A. dovrà ricevere fatture elettroniche
[4];
– ufficio “centrale” di fatturazione elettronica, a cui è attribuito il codice “Uff_eFatturaPA”, nell’ipotesi in cui non sia possibile rilevare un codice ufficio univoco della P.A..
Al riguardo, viene precisata la permanenza, per ogni singola P.A., di tale ufficio per almeno 12 mesi dall’entrata in vigore dell’obbligo di fatturazione elettronica, a seconda della P.A. interessata (ossia almeno fino al 6 giugno 2015, ovvero 6 giugno 2016);
– procedura di attivazione, aggiornamento, eliminazione dei codici ufficio, con i relativi obblighi di comunicazione ai cedenti/prestatori della P.A..
A tal riguardo, è stato predisposto un fac-simile di lettera da inviare ai cedenti/prestatori, a cura delle singole P.A., con l’indicazione dei propri codici ufficio.
Come noto, tali ulteriori modalità applicative si aggiungono al D.M. 3 aprile 2013, n.55 ed alla citata C.M. 1/2014, che completano la disciplina normativa e di prassi relativa alla fatturazione elettronica, introdotta, in attuazione della normativa comunitaria (Direttiva 2010/45/UE), dall’art.1, co. 209-214, della legge 244/2007 (legge Finanziaria 2008).
Sul tema, l’ANCE provvederà ad aggiornare il proprio Dossier operativo alla luce di quanto previsto nelle nuove specifiche tecniche SdI ed IPA.
[2]Si tratta delle specifiche tecniche operative in attuazione delle regole tecniche di cui all’Allegato B del D.M. 3 aprile 2013, n.55.
[3] Le specifiche tecniche IPA sono state redatte in attuazione di quanto previsto nell’Allegato D al D.M. 3 aprile 2013, n.55.
[4]Si tratta, come noto, della data del 6 giugno 2014 per i Ministeri, le Agenzia fiscali e gli Enti di previdenza, del 6 giugno 2015 per le altre P.A., ad eccezione delle Amministrazioni locali, ovvero della data di avvio anticipato della fatturazione elettronica, previo accordo della P.A. con i propri cedenti/prestatori.
15802-Indice della Pubblica Amministrazione.pdfApri
15802-Sistema di Interscambio.pdfApri