CAMERA DEI DEPUTATI
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PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI
APPROVATI DA UN RAMO DEL PARLAMENTO
– DDL su “Istituzione del Sistema nazionale delle agenzie ambientali e disciplina dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale” (DDL 68/C ed abb.)
L’Aula ha licenziato, in prima lettura, il disegno di legge in oggetto con alcune modifiche al testo approvato dalla Commissione Ambiente.
Il provvedimento è volto a riformare il sistema delle agenzie ambientali, attraverso l’istituzione del “Sistema nazionale a rete delle agenzie per la protezione ambientale” di cui fanno parte l’Istituto per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e le agenzie regionali (ARPA) e provinciali (APPA) per la protezione dell’ambiente. In particolare, il Sistema nazionale svolge la funzione di monitoraggio dello stato dell’ambiente, del consumo di suolo, delle risorse ambientali e della loro evoluzione in termini quantitativi e qualitativi, avvalendosi di reti di osservazione e strumenti modellistici.
Il disegno di legge passa ora alla seconda lettura del Senato.
PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI
APPROVATI DALLE COMMISSIONI DI MERITO
Decreto legge n. 34 del 20 marzo 2014 recante “Disposizioni urgenti per favorire il rilancio dell’occupazione e per la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese” (DDL 2208/C).
La Commissione Lavoro ha approvato il provvedimento in oggetto, in sede referente, in prima lettura, con modifiche al testo del Governo.
Tra queste, in particolare, si segnalano le seguenti:
Art. 1, comma 1
Riguardo al limite dell’istaurazione dei rapporti di lavoro a tempo determinato che non possono eccedere il 20 per cento dell’organico complessivo, viene precisato che tale limite è calcolato sul numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio dell’anno di assunzione.
Identici emendamenti 1.148 e 1.182 a firma di parlamentari
Art.1, comma 1
Viene stabilito che il contratto a tempo determinato è prorogabile fino ad un massimo di 5 volte, anziché 8, nell’arco dei trentasei mesi previsti dal decreto.
Emendamento1.130 (nuova formulazione) a firma di parlamentari
Art.1, comma 1
Viene previsto, tra l’altro, che i lavoratori assunti a termine in violazione del limite del 20 per cento del totale dei lavoratori assunti a tempo indeterminato stabilito dal testo sono considerati lavoratori subordinati a tempo indeterminato, sin dalla data di costituzione del rapporto di lavoro.
Tale norma non si applica ai rapporti di lavoro instaurati precedentemente all’entrata in vigore del decreto legge che comportino il superamento del limite percentuale predetto.
Emendamento 1. 216 (nuova formulazione) del Relatore
Art. 1, comma aggiuntivo
Ai fini della verifica degli effetti delle disposizioni in materia di contratto a tempo determinato e apprendistato introdotte dal testo, il Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali presenta, decorsi 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge, una relazione alle Camere, evidenziando in particolare gli andamenti occupazionali e l’entità del ricorso al contratto a tempo determinato e al contratto di apprendistato, ripartito per fasce d’età, genere, qualifiche professionali, aree geografiche, durata dei contratti, dimensioni e tipologia di impresa.
Emendamento 1.149 (nuova formulazione) a firma di parlamentari
Art. 2, comma 1
In relazione alle norme in materia di contratto di apprendistato del testo, con cui si prevede l’obbligatorietà della forma scritta solo per il contratto e il patto di prova (e non anche per il piano formativo individuale), viene precisato che il contratto di apprendistato contiene, in forma sintetica, il piano formativo individuale definito anche sulla base di moduli e formulari stabiliti dalla contrattazione collettiva o dagli enti bilaterali.
Identici emendamenti 2.56; 2.63; .2.72; 2.86 (tutti nuova formulazione), a firma di parlamentari
Art. 2, comma 1
Viene disposto che, ferma restando la possibilità per i contratti collettivi nazionali di lavoro, stipulati dai sindacati comparativamente più rappresentativi sul piano nazionale, di individuare limiti diversi da quelli previsti dal testo, esclusivamente per i datori di lavoro che occupano almeno 30 dipendenti l’assunzione di nuovi apprendisti è subordinata alla prosecuzione a tempo indeterminato del rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato, nei trentasei mesi precedenti la nuova assunzione, di almeno il 20 per cento degli apprendisti dipendenti dallo stesso datore di lavoro.
Identici emendamenti 2.76; 2.55; 2.87 (tutti nuova formulazione), a firma di parlamentari
Articolo aggiuntivo
Con apposite norme transitorie viene precisato che le disposizioni in materia di contratto a tempo determinato e apprendistato introdotte si applicano ai rapporti di lavoro costituiti successivamente all’entrata in vigore del decreto legge. Sono fatti salvi gli effetti già prodotti dalle disposizioni introdotte dal testo. In sede di prima applicazione del limite percentuale del 20 per cento dei lavoratori assunti indeterminatamente ai fini dell’instaurazione di rapporti a tempo determinato, conservano efficacia, ove diversi, i limiti percentuali già stabiliti dai vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro.
Viene, altresì, stabilito che il datore di lavoro al quale non si applicano i limiti percentuali già stabiliti dai vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro, che, alla data di entrata in vigore del decreto legge, abbia in corso rapporti di lavoro a termine che comportino il superamento del limite percentuale predetto, è tenuto a rientrare nel predetto limite entro il 31 dicembre 2014. In caso contrario il datore di lavoro, successivamente a tale data, non può stipulare nuovi contratti di lavoro a tempo determinato fino a quando non rientri nel limite percentuale medesimo.
Emendamento 2.05 (nuova formulazione)del Relatore
Art. 4, comma 2
Ai fini dell’emanazione, entro 60 giorni dall’entrata in vigore del decreto legge, del decreto interministeriale che definirà i requisiti di regolarità, i contenuti e le modalità della verifica contributiva in via esclusivamente telematica, viene prevista la consultazione oltre che dell’INPS e dell’INAIL, della Commissione paritetica per le casse edili.
Emendamento 4.9 a firma di parlamentari
Il testo contiene, tra l’altro, modifiche alla disciplina del contratto a termine (D.Lgs 368/2001), semplificazioni in materia di apprendistato (D.lgs. 167/2011) e norme sul Documento unico di regolarità contributiva (DURC) con cui si prevede il passaggio alla verifica della regolarità in via esclusivamente telematica. Altre disposizioni riguardano modifiche all’elenco anagrafico dei lavoratori di cui all’art.4, comma 1 del DPR 442/2000 e ai contratti di solidarietà di cui all’art.6, del DL 510/96, convertito dalla legge 608/96.
Il decreto legge, che scade il 19 maggio, passa ora all’esame dell’Aula.
PARERI RESI SU ATTI DEL GOVERNO
– Schema di accordo di partenariato per l’impiego dei fondi strutturali e di investimento europei per il periodo di programmazione 2014-2020 (Atto n.86).
La Commissione Bilancio, a cui il decreto legislativo è stato assegnato in sede consultiva, ha espresso al Governo un parere favorevole con condizioni, tra cui le seguenti:
– garantire l’esclusione della quota di cofinanziamento nazionale dei fondi strutturali relativi al ciclo di programmazione 2014-2020 dai parametri per la definizione del saldo di bilancio strutturale ai fini del rispetto dei vincoli imposti dal Patto di Stabilità interno;
– prevedere, per ciascun obiettivo tematico un cronoprogramma che definisca stretto legame tra azioni previste, risultati attesi e tempi di realizzazione;
– procedere ad una chiara selezione delle sezioni tematiche prioritarie per dare al nuovo ciclo 2014-2020 una marcata e chiaramente intellegibile identità programmatica. Avviare una programmazione selettiva e mirata, evitando la dispersione delle risorse, con il rischio di effetti scarsamente incisivi sul piano dei risultati;
– incrementare significativamente nell’ambito dell’obiettivo tematico 5 le risorse per la realizzazione di opere volte a ridurre e prevenire il rischio idrogeologico e, nell’ambito dell’obiettivo te-matico 6, gli stanziamenti per ridurre la produzione di rifiuti urbani e aumentare la percentuale di riutilizzo e di riciclaggio e per la realizzazione di bonifica e per la qualità delle acque;
– garantire la possibilità alle città metropolitane e ai capoluoghi di provincia di accedere direttamente all’utilizzo dei fondi per l’Agenda urbana (rinnovo edilizio integrato per il contenimento dei consumi energetici; connettività alla banda larga; fascicolo energetico degli edifici; piani integrati di riqualificazione urbana ed ambientale secondo il modello Smart City);
– valutare gli opportuni correttivi da introdurre alla vigente normativa sulla realizzazione delle opere pubbliche di cui al Dlgs 163/2006, al fine di velocizzare le procedure di realizzazione degli interventi, anche sulla base dell’esperienza fin qui maturata con la previsione di procedure accelerate per gli interventi d’interesse strategico nazionale, cui possono essere equiparati con appositi interventi normativi gli interventi attuativi del ciclo di programmazione 2014-2020;
– trasmissione alle Camere, con cadenza almeno semestrale, di una relazione sullo stato di avanzamento della programmazione 2014-2020 dei fondi strutturali e di investimento, indicando il livello degli impegni e dei pagamenti con riferimento a ciascun programma operativo e autorità di gestione.
La Commissione, nell’ambito ed in sostanziale aderenza degli 11 obiettivi tematici fissati a livello UE, ha segnalato nove sezioni tematiche settoriali di specifico e primario rilievo relative a: rinnovo urbano, banda larga, sviluppo rurale, sistemi logistici, energia intelligente, ricerca e innovazione, formazione e apprendistato, aree interne, inclusione sociale.
Lo Schema di accordo di partenariato definisce il quadro strategico della programmazione nazionale relativa al periodo 2014-2020 dei fondi strutturali e di investimento europei (fondi SIE), ovvero i fondi della politica di coesione (Fondo europeo di sviluppo regionale, FESR; Fondo sociale europeo, FSE; e Fondo di coesione), unitamente al Fondo per l’agricoltura (FEASR)e a quello per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP). In particolare, il testo stabilisce la ripartizione delle risorse europee e nazionali – pari a circa 64 miliardi di euro – tra gli obiettivi tematici, indicati a livello europeo, e le modalità per garantirne l’effettiva attuazione.
Il provvedimento tornerà, ora, in Consiglio dei Ministri per l’approvazione definitiva.