Nella riunione della Conferenza Unificata, in seduta straordinaria, del 3 aprile scorso è stata trattata la seguente tematica:
Argomento:
Approfondimenti
L’art. 2 della L. 42/2009 ha attribuito al Governo la delega ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi aventi ad oggetto l’attuazione dell’articolo 119 della Cost., al fine di assicurare, attraverso la definizione dei principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario e la definizione della perequazione, l’autonomia finanziaria di comuni, province, città metropolitane e regioni nonché al fine di armonizzare i sistemi contabili e gli schemi di bilancio dei medesimi enti e i relativi termini di presentazione e approvazione, in funzione delle esigenze di programmazione, gestione e rendicontazione della finanza pubblica.
I suddetti decreti legislativi sono adottati su proposta del Ministro dell’Economia e delle finanze, del Ministro per le Riforme per il federalismo, del Ministro per la Semplificazione normativa, del Ministro per i Rapporti con le regioni e del Ministro per le Politiche europee, di concerto con il Ministro dell’Interno, con il Ministro per la Pubblica amministrazione e l’innovazione e con gli altri Ministri volta a volta competenti nelle materie oggetto di tali decreti. Gli schemi di decreto legislativo, previa intesa da sancire in sede di Conferenza Unificata, sono trasmessi alle Camere, ciascuno corredato di relazione tecnica che evidenzi gli effetti delle disposizioni recate dal medesimo schema di decreto sul saldo netto da finanziare, sull’indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche e sul fabbisogno del settore pubblico, perché su di essi sia espresso il parere della Commissione parlamentare per l’attuazione del federalismo fiscale e delle Commissioni parlamentari competenti per le conseguenze di carattere finanziario, entro sessanta giorni dalla trasmissione. In mancanza di intesa, il Consiglio dei Ministri delibera, approvando una relazione che è trasmessa alle Camere nella quale sono indicate le specifiche motivazioni per cui l’intesa non è stata raggiunta.
La suddetta disposizione ha, inoltre, disposto, al comma 7, che, entro tre anni dall’entrata in vigore dei decreti legislativi sopracitati possono essere adottati decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive, previa intesa da sancire in sede di Conferenza Unificata.
Nel corso della seduta:
– le Regioni hanno consegnato un documento (Allegato A) in cui si esprime avviso favorevole all’intesa condizionato all’accoglimento di una proposta di modifica relativa all’applicazione del Titolo I (bilancio regionale) e del Titolo II (spesa del servizio sanitario regionale);
– l’ANCI ha espresso avviso favorevole all’intesa con le proposte di modifica contenute in un documento consegnato (Allegato B), segnalando, in particolare, quella relativa alla istituzione di un tavolo tecnico composto pariteticamente da rappresentanti dei Ministeri dell’economia e delle finanze e dell’interno e quelli dell’ANCI al fine di stimare gli effetti dell’avvio a regime del nuovo sistema contabile i cui risultati si auspica siano definiti entro la data del 30 giugno, termine per l’approvazione dei bilanci consolidati;
– l’UPI ha espresso avviso favorevole all’intesa con le proposte di modifica già accolte in sede tecnica e contenute in un documento consegnato nella seduta del 20 febbraio 2014 (Allegato C).
Il Governo ha ritenuto di potere accogliere le proposte formulate dalle Regioni e dagli Enti locali con taluni perfezionamenti che sono stati illustrati in seduta.