Fornite dal Ministero del lavoro le istruzioni operative in ordine all’obbligo per i datori di lavoro, che intendano impiegare una persona per lo svolgimento di attività professionali o attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori, di richiedere il certificato penale.
Il 6 aprile scorso è entrato in vigore il d.lgs. n. 39/2014 (G.U. n. 68/14), emanato in attuazione della direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l’abuso e lo sfruttamento dei minori e la pornografia minorile.
A decorrere da tale data, ai sensi dell’articolo 25-bis del D.P.R. n. 313/2002, introdotto dal provvedimento in esame, i datori di lavoro che intendano impiegare una persona per lo svolgimento di attività professionali o attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori, dovranno acquisire il certificato del casellario giudiziale, al fine di verificare l’esistenza di condanne per taluno dei reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale.
Sull’argomento, il Ministero del lavoro ha fornito i dovuti chiarimenti con l’allegata circolare n. 9/2014.
In sintesi, il dicastero, nel richiamare gli orientamenti già forniti dal Ministero della Giustizia – reperibili nellapagina dedicata del sito internet – ha precisato quanto segue:
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