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L’Assemblea plenaria del Parlamento europeo ha approvato definitivamente (12 marzo 2014) la “proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati”

Archivio, Edilizia e territorio

Direttiva VIA: modifiche approvate dal Parlamento europeo

10 Aprile 2014
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La nuova Direttiva nasce sotto l’impulso di migliorare l’efficacia del processo di VIA assicurando una più rigorosa prevenzione degli impatti ambientali significativi connessi alla realizzazione dei progetti pubblici e privati anche attraverso l’inclusione di temi legati ad alcune questioni ambientali emergenti come la sostenibilità, la tutela della biodiversità i cambiamenti climatici e i rischi di incidenti e calamità. 
L’applicazione della Direttiva dovrà peraltro essere altresì coerente con le finalità e gli obiettivi definiti nella Comunicazione della Commissione del 3 marzo 2010 “Europa 2020 – Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva”.
La nuova direttiva, dovrà essere recepita dagli Stati membri entro tre anni dalla sua entrata in vigore (la direttiva entrerà in vigore venti giorni dopo la pubblicazione che, ad oggi, non è ancora avvenuta).
Si evidenziano le principali novità:
·         introduzione della definizione di “valutazione di impatto ambientale”: un processo comprendente 1) la preparazione del rapporto ambientale da parte del proponente; 2) lo svolgimento delle consultazioni; 3) l’esame istruttorio da parte dell’autorità competente; 4) la conclusione motivata; 5) la decisione finale;
·         la definizione di “progetto” non è stata più modificata[1]. Tuttavia, nell’Allegato IV che contiene l’indicazione delle informazioni che devono essere fornite col Rapporto Ambientale viene chiarito che deve essere data la descrizione dell’ubicazione del progetto, delle sue caratteristiche fisiche compresi, ove pertinenti, i lavori di demolizione necessari (…)
·         ricomprensione tra gli obiettivi di tutela perseguiti dalla VIA di aspetti legati alla biodiversità, al clima e alla salute umana;
·         inserita la previsione che assegna agli Stati membri la facoltà di escludere la VIA per progetti o parti di essi aventi quale unico obiettivo la risposta alle emergenze che riguardano la protezione civile; gli Stati membri possono poi, ma solo in casi eccezionali, esentare in tutto o in parte un progetto specifico dalle disposizioni della direttiva qualora l’applicazione di tali disposizioni incida negativamente sulla finalità del progetto;
·         possibilità di integrare la VIA nelle procedure già esistenti nei singoli stati membri di autorizzazione di progetti;
·         previsione di una valutazione congiunta o coordinata nel caso di progetti per i quali oltre all’obbligo di VIA sussiste contemporaneamente, anche per effetto di altre direttive europee, l’obbligo di effettuare altre valutazioni ambientali; in tali ipotesi gli Stati membri dovrebbero designare un’unica autorità competente che provveda ad un’unica valutazione;
·         estensione della portata delle informazioni da includere ai fini della VIA; tuttavia è chiarito che il committente deve tenere conto dei risultati disponibili di altre valutazioni pertinenti effettuate in conformità alla legislazione comunitaria o nazionale;
·         previsione della fase facoltativa di scoping mediante la quale il proponente può richiedere che l’autorità competente esprima un parere preventivo sulla portata e sul livello di dettaglio delle informazioni da includere nel rapporto ambientale;
·         al fine di garantire che i rapporti ambientali siano completi e di qualità il proponente deve garantire che il rapporto di valutazione sia elaborato da esperti competenti mentre dal canto suo l’autorità amministrativa deve assicurare di disporre di competenze sufficienti, o di potervi accedere, se necessario, per esaminare il rapporto ambientale;
·         semplificazione della procedura attraverso l’espressa previsione della necessità di evitare duplicazioni sia nell’acquisizione dei dati (che possono essere già in possesso dell’autorità competente) sia durante il monitoraggio;
·         previsione di tempi certi per la conclusione del procedimento (90 giorni salvo casi eccezionali di particolare complessità);
·         rafforzamento del ruolo del pubblico interessato in tutte le fasi della procedura con previsione di tempi certi per la loro consultazione.
 In allegato: Testo Direttiva Via approvato dal Parlamento europeo


[1] Pertanto continua a rimanere l’attuale definizione fornita dalla Dir. 2011/92/UE ai sensi della quale “progetto” è: la realizzazione di lavori di costruzione o di altri impianti od opere; altri interventi sull’ambiente naturale o sul paesaggio, compresi quelli destinati allo sfruttamento delle risorse del suolo.

15779-Nuova Direttiva VIA.pdfApri
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