Approfondimento su novità e modalità applicative della fatturazione elettronica nei confronti della P.A., obbligatoria dal 6 giugno 2014.
Questo il tema del seminario che si terrà a Roma il prossimo 12 maggio, alle ore 14.30 presso la sede di Confindustria, ed al quale parteciperanno, tra gli altri, esperti dell’Agenzia delle Entrate, di Sogei, e dell’Agenzia per l’Italia Digitale.
La rete associativa potrà seguire l’incontro, oltre che in sala, anche in modalità streaming, accedendo al sito internet istituzionale di Confindustria (www.confindustria.it).
Il convegno rappresenta un’importante occasione di confronto con la P.A. ed ha lo scopo di agevolare gli operatori economici, tra cui le imprese del settore delle costruzioni, sull’utilizzo di tale meccanismo.
Non appena disponibile, con successiva comunicazione verrà fornito ai partecipanti il programma dei lavori.
Come noto, in attuazione della normativa comunitaria (Direttiva 2010/45/UE), l’art.1, co. 209-214 della legge 244/2007 (legge Finanziaria 2008) prevede l’introduzione graduale:
- dell’obbligo di fatturazione, in forma elettronica, delle operazioni eseguite nei confronti di Pubbliche amministrazioni.
In particolare, la fattura elettronica diventerà obbligatoria:
– dal 6 giugno 2014, per le fatture emesse nei confronti dei Ministeri, delle Agenzie fiscali (ad es. l’Agenzia delle Entrate), e degli Enti nazionali di previdenza e assistenza sociale;
– dal 31 marzo 2015, per le fatture emesse nei confronti delle altre P.A.(ad es. la Presidenza del Consiglio dei Ministri), ivi comprese le Amministrazioni locali (ad es. i Comuni).
Tale termine, originariamente fissato al 6 giugno 2015, è stato anticipato dal Decreto Legge 24 aprile 2014, n. 66 (cd. “Decreto Spending review”).
Al riguardo, il medesimo DL 66/2014 prevede che le fatture elettroniche, emesse verso le stesse P.A., debbano riportare obbligatoriamente:
- il Codice identificativo di gara (CIG)[1];
- il Codice unico di Progetto (CUP), in caso di fatture relative a opere pubbliche, interventi di manutenzione straordinaria, interventi finanziati da contributi comunitari, o interventi eseguiti ai sensi dell’articolo 11 della legge 3/2003[2].
Nell’ipotesi in cui le fatture non riportino i citati codici CIG e CUP, viene ulteriormente stabilito il divieto, per le P.A., di procedere al pagamento delle fatture elettroniche.
- del duplice divieto, da parte della P.A., di accettazione di fatture emesse in forma cartacea e di pagamento delle stesse.
Alla disciplina generale si sono, poi, aggiunti il D.M. 3 aprile 2013, n.55, la Circolare congiunta 31 marzo 2014, n.1, nonché le specifiche tecniche relative, rispettivamente, al Sistema di Interscambio (SdI), che consente di procedere all’invio delle fatture elettroniche, ed all’Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA), che identifica gli uffici della P.A. deputati in via esclusiva alla ricezione delle stesse, mediante un apposito codice.
Le novità relative all’introduzione della fatturazione elettronica sono riepilogate nel
Dossier operativo predisposto dall’ANCE, al quale si rinvia
[3].
[1]Tranne i casi di esclusione dall’obbligo di tracciabilità di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.
[2] L’art.11 della legge 3/2003 disciplina il “Codice unico di progetto degli investimenti pubblici”, che, per ogni nuovo progetto di investimento pubblico le P.A. competenti, o i soggetti aggiudicatori, richiedono in via telematica secondo una specifica procedura definita dal CIPE.