CAMERA DEI DEPUTATI
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PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI
APPROVATI DEFINITIVAMENTE
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DDL su “Delega al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili” (DDL 331-B/C ed abb.).
L’Aula ha licenziato, in terza lettura, il provvedimento in oggetto nel testo approvato dalla Commissione Giustizia identico a quello trasmesso dal Senato.
Il provvedimento contiene deleghe al Governo per riformare il sistema sanzionatorio con l’introduzione di pene detentive non carcerarie e per operare una depenalizzazione con la trasformazione in illeciti amministrativi dei reati specificatamente indicati tra cui:
– i reati puniti con la sola pena della multa o dell’ammenda, purché non attinenti a materie escluse quali edilizia e urbanistica, ambiente, territorio e paesaggio, salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e sicurezza pubblica;
– alcuni reati contenuti nel codice penale;
-il reato di omesso versamento di ritenute previdenziali e assistenziali di cui all’art. 2, c.1-bis, del DL 463/1983 convertito dalla L. 638/1983.
Viene, inoltre, introdotto nell’ordinamento l’istituto della sospensione del procedimento penale con messa alla prova dell’imputato e viene disciplinata la sospensione del procedimento nei confronti degli irreperibili.
PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI
APPROVATI DALLE COMMISSIONI DI MERITO
– Decreto Legge n. 16 del 6 marzo 2014 recante “Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche” (DDL 2162/C).
Le Commissioni riunite Bilancio e Finanze hanno approvato, in prima lettura, in sede referente, il provvedimento oggetto con modifiche al testo del Governo.
Tra queste, in particolare, si segnalano le seguenti:
Art. 1
Viene previsto che le detrazioni finanziate dall’aliquota aggiuntiva (il testo prevede infatti che i Comuni possono deliberare un incremento dell’aliquota TASI per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille), devono determinare per la Tasi effetti equivalenti o inferiori (anziché solo “equivalenti” come previsto dal testo iniziale), a quelli dell’Imu sulla stessa tipologia di immobili.
Emendamento 1.20 a firma di Parlamentari
Vengono riscritte, a modifica del comma 688 della Legge 147/2013 (Legge di Stabilità 2014), le disposizioni del testo sulle modalità di pagamento e sulle relative scadenze della TASI e della TARI, nonché per quanto riguarda la TASI sulle aliquote di riferimento per il calcolo della prima rata e del saldo.
Emendamento 1.28 (nuova formulazione) a firma di Parlamentari
Viene previsto, per l’anno 2013, che le delibere di istituzione o variazione dell’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche, sono valide se approvate entro i termini di legge e comunicate entro il 31 dicembre 2013.
Emendamento 1.65 (nuova formulazione) a firma di Parlamentari
Viene ulteriormente prorogato dal 31 marzo (termine previsto dal testo) al 31 maggio 2014 il termine, di cui al comma 620 dell’art. 1 della Legge di Stabilità 2014, per la “rottamazione” delle cartelle esattoriali (definizione agevolata delle somme iscritte a ruolo).
Emendamenti 2.55, 2.56 e 2.57 (nuove formulazioni) a firma di Parlamentari
Vengono introdotte disposizione per lo scioglimento e l’alienazione di società controllate direttamente o indirettamente dalle pubbliche amministrazioni locali di cui all’art. 1 comma 3 della Legge 196/2006.
Emendamento 2.37 (nuova formulazione) a firma di Parlamentari
Art. 2
Viene integrato il comma 645 della Legge 147/2013 (legge di Stabilità 2014) prevedendo che l’utilizzo delle superfici catastali per il calcolo della TARI decorre dal 1° gennaio successivo alla data di emanazione di un apposito provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, previo accordo da sancire presso la Conferenza Stato città e autonomie locali, che attesti la completa attuazione delle disposizioni previste dal comma 647 della legge di Stabilità.
Emendamenti 2.59 e 2. 60 a firma di Parlamentari
Viene modificato il comma 660 della Legge 147/2013 (legge di Stabilità 2014) prevedendo che il Comune può deliberare con regolamento ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dal comma 659 (e relative a: abitazioni con unico occupante, abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo; locali diversi dalle abitazioni ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente; abitazioni occupate da soggetti che risiedono o abbiano la dimora, per più di sei mesi all’anno, all’estero; fabbricati rurali ad uso abitativo). La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.
Emendamento 2. 74 a firma di Parlamentari
Nelle more della revisione del DPR 158/1999, viene attribuita ai Comuni, per gli anni 2014 e 2015, una maggiore autonomia nella determinazione dei coefficienti relativi alla tariffa del servizio di gestione dei rifiuti urbani di cui al predetto DPR, aumentandoli o diminuendoli.
Emendamento 2.69 a firma di Parlamentari
Viene soppresso il comma 12-bis dell’art. 1 del Dl 133/2013, convertito dalla L 5/2014, che escludeva l’applicazione di sanzioni ed interessi nel caso di insufficiente versamento della seconda rata dell’imposta municipale propria dovuta per il 2013 qualora la differenza fosse versata entro il termine del 24 gennaio 2014.
Emendamento 2.113 a firma di Parlamentari
Articolo aggiuntivo
Viene differito al 31 luglio 2014 il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione 2014 degli enti locali, rispetto al termine del 30 aprile attualmente previsto dal decreto del Ministero dell’Interno del 13 febbraio 2014.
Emendamento 2.04 a firma di Parlamentari
Art. 3
Viene modificata la disposizione del testo sulla riproposizione da parte degli enti locali della procedura di riequilibrio pluriennale di cui all’art. 243-bis del TUEL, in caso di diniego d’approvazione da parte del Consiglio dei ministri e sempre che l’ente non si trovi nella condizione di deficitarietà strutturale. In particolare, viene previsto, in deroga agli artt. 243-bis e 243-ter del TUEL, che i Comuni che fanno ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale possono contrarre mutui, oltre i limiti previsti dall’articolo 204 del suddetto decreto legislativo – ma comunque per un importo non superiore alle quote di capitale dei mutui e dei prestiti obbligazionari già contratti e rimborsati nell’esercizio precedente – qualora siano necessari alla copertura di spese di investimento che garantiscano l’ottenimento di risparmi di gestione funzionali al raggiungimento degli obiettivi del predetto piano. Viene, altresì, integrato l’articolo 243-quinquies del citato decreto legislativo, prevedendo che le risorse provenienti dal Fondo di rotazione di cui all’articolo 243-ter sono destinate esclusivamente al pagamento dei debiti presenti nel piano di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all’articolo 243-bis. Non sono ammessi atti di sequestro o di pignoramento sulle predette risorse.
Emendamento 3.11, 3.13, 3.14, 3.15, 3.16, 3.18 (nuove formulazioni) a firma di Parlamentari
Viene modificato il comma 10-bis, dell’articolo 1 del Dl 35/2013 convertito dalla Legge 64/2013, sul pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, includendo – ai fini dell’assegnazione delle anticipazioni di liquidità – anche i pagamenti dei debiti fuori bilancio contenuti nel piano di riequilibrio finanziario pluriennale approvato con delibera della Sezione regionale della Corte dei Conti.
Emendamenti 3.48, 3.49 e 3.50 a firma di Parlamentari
Articolo aggiuntivo
Viene previsto, per l’anno 2014, che il fondo di svalutazione crediti di cui all’articolo 6, comma 17, del DL 95/2012, convertito dalla Legge 135/2012, e all’articolo 1, comma 17, del DL 35/2013, convertito dalla Legge 64/2013, non può essere inferiore al 20 per cento dei residui attivi aventi anzianità superiore a 5 anni.
Emendamento 3. 0100 dei Relatori
Art. 16
Viene prorogato da 90 a 120 giorni il termine indicato nel testo – e decorrente dalla data di entrata in vigore del provvedimento – per la trasmissione da parte di Roma capitale del rapporto sulle cause di formazione del disavanzo pubblico e del Piano triennale per la riduzione del disavanzo.
Viene, altresì, aggiunta la Corte dei Conti – oltre al Parlamento e ai Ministri dell’Interno e dell’Economia – tra i soggetti destinatari della predetta documentazione.
Viene, inoltre, integrato l’elenco delle specifiche azioni che l’ente dovrà indicare nel Piano triennale per il contenimento dei costi prevedendo: la ricognizione di tutte le società controllate e partecipate, il numero dei consiglieri e degli amministratori, nonché le somme complessivamente erogate a ciascuno di essi; l’avvio di un piano rafforzato di lotta all’evasione tributaria e tariffaria.
Viene, altresì, prevista l’approvazione con DPCM del predetto Piano triennale entro 60 giorni dalla data di trasmissione. Al fine di reperire le risorse volte a realizzare il Piano, il Comune di Roma può utilizzare le entrate straordinarie comprese le eventuali sanzioni ad esse collegate, per il riequilibrio di parte corrente in deroga all’art. 162 TUEL.
Viene, inoltre, modificato il comma 10-bis, dell’articolo 1 del Dl 35/2013 convertito dalla Legge 64/2013, sul pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, includendo – ai fini dell’assegnazione delle anticipazioni di liquidità – oltre ai pagamenti dei debiti fuori bilancio anche quelli contenuti nel predetto Piano triennale.
Emendamenti 16.7, 16.8, 16.9, 16.35, 16.40, 16,89 (nuova formulazione) a firma di Parlamentari e 16.1000 dei Relatori
Art. 17
Viene previsto, al fine di consentire la prosecuzione degli interventi sulla rete ferroviaria nazionale e l’attuazione dei relativi programmi di investimento, fino alla conclusione della procedura di approvazione del contratto di programma-parte investimenti 2012-2016, da effettuare entro il termine massimo del 30 giugno 2014, i rapporti tra lo Stato e il gestore dell’infrastruttura sono regolati, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, sulla base di quanto stabilito dal contratto di programma 2007- 2011.
Emendamenti 17.1 e 17.2 a firma di Parlamentari
Art. 18
Viene introdotta una norma di interpretazione autentica del comma 76 dell’articolo 1 della legge 311/2004, prevedendo che per i mutui contratti dagli enti locali antecedentemente al 1° gennaio 2005 con oneri a totale carico dello Stato – ivi compresi quelli in cui è l’ente locale a pagare le rate di ammortamento con obbligo da parte dello Stato di rimborsare le rate medesime – l’ente locale beneficiario può iscrivere il ricavato dei predetti mutui nelle entrate per trasferimenti in conto capitale, con vincolo di destinazione agli investimenti. A decorrere dall’anno 2014, nel caso di iscrizione del ricavato dei predetti mutui tra le entrate per trasferimenti in conto capitale con vincolo di destinazione agli investimenti, l’eventuale rimborso da parte dello Stato delle relative rate di ammortamento non è considerato tra le entrate finali rilevanti ai fini del patto di stabilità interno.
Emendamenti 18.10, 18.11 e 18.15 (nuova formulazione) a firma di Parlamentari
Articolo aggiuntivo
Viene modificato il comma 120 dell’articolo 1 della legge 147/2013, sulla destinazione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, rese disponibili a seguito della verifica sull’effettivo stato di attuazione degli interventi previsti nell’ambito della programmazione 2007-2013. Al riguardo viene previsto che una quota di 50 milioni sia destinata al Fondo per le emergenze nazionali istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Emendamento 20.06 (nuova formulazione) a firma di Parlamentari
Il provvedimento che riprende, in parte, i contenuti dei precedenti decreti non convertiti in legge (DL 126/2013 – c.d. “salva Roma” e DL 151/2013 – c.d. “salva Roma bis”), reca, tra l’altro, disposizioni in materia di TARI e TASI. A tale ultimo riguardo, prevede in particolare che i Comuni, relativamente al 2014, possano deliberare un incremento dell’aliquota massima TASI per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, a condizione che siano finanziate detrazioni di imposta o altre misure relative alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate.
Previste, altresì, disposizioni: per l’assunzione di nuovi mutui da parte degli enti locali oltre il limite attualmente previsto; sul differimento, dal 28 febbraio 2014 al 30 aprile 2014, del termine – previsto dall’articolo 18, comma 8-quinquies, del decreto-legge 69/2013 – per l’affidamento dei lavori di riqualificazione e messa in sicurezza degli edifici di edilizia scolastica; nonché la trasmissione, da parte di Roma Capitale di un piano triennale per la riduzione del disavanzo e il riequilibrio bilancio.
Il decreto legge, che scade il 5 maggio 2014, passa ora all’esame dell’Aula.