Nell’ambito di un procedimento di illegittimità costituzionale promosso nei confronti di una disposizione contenuta in una legge regionale della Basilicata (art. 29, comma 6, lett g) LR 7/2013), La Corte Costituzionale ha fornito alcuni chiarimenti in merito al potere delle Regioni di derogare alla disciplina delle distanze minime tra costruzioni sulla base anche di quanto previsto recentemente nel nuovo articolo 2bis del Dpr 380/2001 (Tu edilizia).
In particolare, con sentenza del 21 maggio 2014, n. 134 è stato evidenziato che se in linea di principio la disciplina delle distanze minime tra le costruzioni rientra nella competenza esclusiva dello Stato in quanto appartiene alla materia “dell’ordinamento civile”, alle Regioni è comunque consentito fissare limiti in deroga alle distanze minime stabilite dalla normativa statale unicamente a condizione che tale deroga sia giustificata dall’esigenza di soddisfare interessi pubblici legati al governo del territorio, in base alla competenza concorrente in materia di “governo del territorio”.
Ne consegue che la legislazione regionale che interviene sulle distanze, interferendo con l’ordinamento civile, è legittima solo in quanto persegue chiaramente finalità di carattere urbanistico, demandando l’operatività dei suoi precetti agli “strumenti funzionali ad un assetto complessivo ed unitario di determinate zone del territorio” (come già affermato nella sentenza n. 232/2005).
Tale principio, come chiarito dalla sentenza, è stato sostanzialmente recepito anche nella legislazione statale con l’art. 30, comma 1, 0a) del DL 69/2013, convertito in Legge 98/2013, che ha introdotto il nuovo articolo 2bis del Dpr 380/2001 (Tu edilizia) con il quale è stato stabilito che “le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano possono prevedere con proprie leggi e regolamenti disposizioni derogatorie al DM 1444/68 (….) nell’ambito della definizione o revisione di strumenti urbanistici comunque funzionali ad un assetto complessivo e unitario o di specifiche aree territoriali”.
Sulla base di queste argomentazioni la Corte Costituzionale ha, quindi, dichiarato non fondato il giudizio di legittimità costituzionale nei confronti della disposizione contenuta nella legge della Basilicata che include tra le possibili varianti ai piani nelle aree industriali quelle che prevedono “modifiche alle distanze dai confini, purchè nel rispetto del codice civile” senza contemplare espressamente, oltre al rispetto di tale obbligo, anche quello delle distanze previsto all’art. 9 del DM 1444/68.
Secondo la Corte le varianti della disposizione regionale attengono a strumenti urbanistici mirati e, come tali, ricorre quella finalizzazione urbanistica dell’intervento regionale intesa alla costruzione di un assetto complessivo ed unitario di determinate zone del territorio.
In allegato la sentenza della Corte Costituzionale n. 134/2014