La VAS, come ha ricordato il Tar Lombardia nella sentenza n. 508 del 15 maggio 2014, è disciplinata dalla Direttiva 2001/42/CE, detta appunto Direttiva VAS, entrata in vigore il 21 luglio 2001 (con termine di recepimento per gli Stati membri fissato al 21 luglio 2004), ma recepita nel nostro ordinamento solo con la parte seconda del D.lgs. 3 aprile 2006 n° 152 entrata in vigore il 31 luglio 2007, modificata e integrata dal D. Lgs. 16 gennaio 2008 n° 4 entrato in vigore il 13 febbraio 2008 e dal D. lgs. 29 giugno 2010 n°128. Non può pertanto sostenersi la necessità della VAS per un piano approvato quando tale procedura era ancora “inesistente”. Nel caso di specie non è stata ritenuto vigente l’obbligo di Vas per un piano adottato con delibera del 3 giugno 2004.
Occorre rilevare come, per disposto dell’articolo 13 della direttiva 2001/42/CE l’obbligo di effettuare la VAS si sarebbe dovuto applicare ai piani ed ai programmi “il cui primo atto preparatorio formale è successivo alla data” del 21 luglio 2004.
Vale la pena infine evidenziare che la giurisprudenza, proprio con riferimento alle disposizioni in materia di VAS introdotte dalla direttiva 2001/42/CE, ha ritenuto in diverse occasioni che non possono considerarsi self executing le direttive comunitarie le quali, ancorché in modo dettagliato, introducono un nuovo istituto nell’ordinamento degli Stati membri, dovendo questo necessariamente essere recepito e disciplinato dal legislatore interno (così Cons. Stato, Sez. IV, 14 aprile 2010, n. 2097; Sez. IV, 28 maggio 2009, n. 3333; TAR Umbria, Sez. I, 24 gennaio 2011, n. 34).
In allegato: Sentenza Tar Lombardia n. 508 del 15 maggio 2014
16367-Sentenza Tar Lombardia_Brescia n. 508_2014.pdfApri