L’Aula del Senato ha licenziato in seconda lettura, con la votazione di fiducia sul testo approvato dalla Commissione Lavoro il disegno di legge di conversione del DL 34/2014 recante “Disposizioni urgenti per favorire il rilancio dell’occupazione e per la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese” (DDL 2208-B/C).
Tra le modifiche approvate al testo si segnalano, in particolare:
– in premessa alle modifiche introdotte dal testo al D.Lgs 368/2001 (contratto a tempo determinato) viene precisato che le stesse sono apportate in considerazione della perdurante crisi occupazionale e dell’incertezza dell’attuale quadro economico in cui le imprese devono operare, nelle more dell’adozione di un testo unico semplificato della disciplina dei rapporti di lavoro con la previsione in via sperimentale del contratto a tempo indeterminato a protezione crescente, salva l’attuale articolazione delle tipologie di contratti di lavoro e vista la dir. 1999/70/CE (accordo quadro sul lavoro a tempo determinato);
– viene precisato che il diritto di precedenza del lavoratore che, nell’esecuzione di uno o più contratti a termine presso la stessa azienda, abbia prestato attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi, nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal datore di lavoro entro i successivi dodici mesi con riferimento alle mansioni già espletate in esecuzione dei rapporti a termine deve essere espressamente richiamato nell’atto scritto di cui all’art.1, comma 2 del DLgs 368/2001 (apposizione del termine);
– in caso di violazione del limite stabilito dal testo per le assunzioni a tempo determinato (20 per cento dei lavoratori assunti a tempo indeterminato), viene prevista, non più la trasformazione automatica del contratto in rapporto a tempo indeterminato ma una sanzione amministrativa: pari al 20 per cento della retribuzione, per ciascun mese o frazione di mese superiore a 15 giorni di durata del rapporto di lavoro se il numero dei lavoratori assunti in violazione del limite percentuale non sia superiore a un solo lavoratore; pari al cinquanta per cento della retribuzione, per ciascun mese o frazione di mese superiore a 15 giorni di durata del rapporto di lavoro, se il numero dei lavoratori assunti in violazione del limite percentuale sia superiore a uno;
– in relazione alle disposizioni sul limite per l’assunzione di apprendisti, secondo le quali tale assunzione deve essere subordinata alla prosecuzione a tempo indeterminato del rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato, nei trentasei mesi precedenti la nuova assunzione, di almeno il 20 per cento degli apprendisti dipendenti dallo stesso datore di lavoro, viene prevista l’applicazione della disposizione per i datori di lavoro che occupano almeno 50 dipendenti (in origine 30);
– Viene disposto che per le regioni e province autonome di Trento e Bolzano che abbiano definito un sistema di alternanza scuola-lavoro, i contratti collettivi di lavoro stipulati da associazioni di datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale possono prevedere specifiche modalità di utilizzo del contratto id apprendistato, anche a tempo determinato, per lo svolgimento di attività stagionali;
– Sempre in materia di contratti di apprendistato viene disposto che la Regione provvede a comunicare al datore di lavoro, entro quarantacinque giorni dalla comunicazione di instaurazione del rapporto, le modalità di svolgimento dell’offerta formativa pubblica, anche con riferimento alle sedi e al calendario delle attività previste, avvalendosi anche dei datori di lavoro e delle loro associazioni che si siano dichiarate disponibili, ai sensi delle linee guida della Conferenza Stato-Regioni del 20 febbraio 2014;
– Vengono riformulate le norme transitorie del testo prevedendo che il datore di lavoro che alla data di entrata in vigore del decreto legge abbia in corso rapporti di lavoro a temine che comportino il superamento del limite percentuale previsto dal provvedimento stesso, è tenuto a rientrare nel limite suddetto entro il 31 dicembre 2014, salvo che un contratto collettivo applicabile nell’azienda disponga un limite percentuale o termine più favorevole. In caso contrario, il datore di lavoro successivamente a tale data non può stipulare nuovi contratti a tempo determinato.
Il decreto legge, in scadenza il prossimo 19 maggio, è tornato alla Camera dei Deputati per la terza, definitiva lettura ed già previsto in Aula a partire dal 12 maggio p.v.