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L’Aula della Camera ha convertito in legge con la terza fiducia il provvedimento d’urgenza. Tra le norme: contratto a tempo determinato fino a 36 mesi comprensivo di un massimo di 5 proroghe; modifiche all’apprendistato; passaggio alla verifica della regolarità contributiva on line da definirsi entro 60 giorni con apposito DM.

Archivio, Governo e Parlamento

DL 34/2014 sul rilancio dell’occupazione: dalla Camera dei Deputati il via libera definitivo

15 Maggio 2014
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L’Aula della Camera dei Deputati ha approvato definitivamente, in terza lettura, con la votazione di fiducia sul testo della Commissione identico a quello trasmesso dal Senato, il disegno di legge di conversione del DL 34/2014 recante “disposizioni urgenti per favorire il rilancio dell’occupazione e per la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese” (DDL 2208-B/C).
 
Tra le norme del testo, come risultante dalle modifiche apportate in corso d’esame sia al Senato che alla Camera, si segnalano:
 
–        modifiche alla disciplina del contratto a tempo determinato (D.Lgs 368/2001): il contratto, anche nella forma della somministrazione, può avere durata fino a 36 mesi comprensiva di eventuali proroghe (fino a 5) e non necessità dell’indicazione della causale per la sua stipulazione (acausalità). Il numero complessivo di contratti stipulati da ciascun datore di lavoro non può eccedere il limite del 20 per cento del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio dell’anno di assunzione (ad eccezione dei datori di lavoro fino a 5 dipendenti che possono sempre stipularlo). Vengono comunque fatte salve le norme di cui all’art.10, comma 7 del D.Lgs 368/2001, che rimandano alla contrattazione collettiva.
in caso di violazione del limite stabilito dal testo per le assunzioni a tempo determinato vengono stabilite apposite sanzioni amministrative (20 per cento della retribuzione, per ciascun mese o frazione di mese superiore a 15 giorni di durata del rapporto di lavoro se il numero dei lavoratori assunti in violazione del limite percentuale non sia superiore a un solo lavoratore; ovvero, per numeri superiori, cinquanta per cento della retribuzione);
 
–        modifiche al contratto di apprendistato (D.Lgs 167/2011): il contratto deve contenere, in forma sintetica, il piano formativo individuale; per i datori di lavoro che occupano almeno 50 dipendenti l’assunzione di nuovi apprendisti è subordinata alla prosecuzione a tempo indeterminato del rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato, nei trentasei mesi precedenti la nuova assunzione, di almeno il 20% degli apprendisti dipendenti dallo stesso datore di lavoro. Riguardo alla retribuzione dell’apprendista, fatta salva l’autonomia della contrattazione collettiva, si prevede che, in considerazione della componente formativa del contratto di apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale, si debba tener conto delle ore di formazione almeno in misura del 35% del relativo monte ore complessivo. Sui profili formativi, viene disposto che la Regione provvede a comunicare al datore di lavoro, entro quarantacinque giorni dalla comunicazione dell’instaurazione del rapporto, le modalità di svolgimento dell’offerta formativa pubblica, anche con riferimento alle sedi e al calendario delle attività previste, avvalendosi anche dei datori di lavoro e delle loro associazioni che si siano dichiarate disponibili, ai sensi delle linee guida della Conferenza Stato-Regioni del 20 febbraio 2014;
 
–        ai fini della verifica degli effetti delle disposizioni in materia di contratto a tempo determinato e apprendistato introdotte dal testo, decorsi dodici mesi dall’entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge il Ministro del Lavoro presenta una apposita Relazione al Parlamento;
 
–        norme transitorie: viene precisato che le norme introdotte dal testo in materia di contratto a termine e apprendistato si applicano ai rapporti di lavoro costituiti a decorrere dall’entrata in vigore del decreto legge. Sono fatti salvi gli effetti già prodotti dalle disposizioni introdotte  dal testo.
Sui contratti a termine viene previsto, in particolare, che il datore di lavoro che alla data di entrata in vigore del decreto legge abbia in corso rapporti di lavoro a temine che comportino il superamento del limite percentuale previsto dal provvedimento stesso, è tenuto a rientrare nel limite suddetto entro il 31 dicembre 2014, salvo che un contratto collettivo applicabile nell’azienda disponga un limite percentuale o termine più favorevole. In caso contrario, il datore di lavoro successivamente a tale data non può stipulare nuovi contratti a tempo determinato.
 
–        DURC: viene disposto il passaggio alla verifica di regolarità contributiva in via telematica, per cui chiunque vi abbia interesse, compresa la medesima impresa, verifica con modalità esclusivamente telematiche ed in tempo reale la regolarità contributiva nei confronti di INPS, INAIL e casse edili. La risultanza dell’interrogazione avrà validità 120 giorni dall’acquisizione e sostituirà ad ogni effetto il DURC.
La definizione dei requisiti di regolarità, i contenuti e le modalità della verifica viene demandata ad un apposito decreto del Ministro del Lavoro, di concerto con il Ministro dell’Economia e, per i profili di competenza, con il Ministro della Semplificazione e la pubblica Amministrazione , da emanarsi entro 60 giorni dall’entrata in vigore del decreto legge. Ai fini dell’emanazione del decreto interministeriale è prevista la consultazione, oltre che dell’INPS e dell’INAIL, della Commissione paritetica per le casse edili.
Ai fini della verifica delle disposizioni introdotte, viene prevista, altresì, decorsi dodici mesi dall’entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge, la presentazione di una apposita Relazione al Parlamento da parte del Ministro del Lavoro;
 
–        modifiche alla disciplina dei contratti di solidarietà (art.6, comma 4 DL 510/96 convertito dalla legge 608/96): viene affidata ad uno specifico decreto interministeriale la determinazione dei criteri per la concessione del beneficio della riduzione contributiva prevista per il ricorso a tale strumento. Viene, altresì, stabilito in 15 milioni di euro, dal 2014, il relativo limite di spesa nell’ambito del Fondo sociale per l’occupazione e la formazione. Viene, inoltre, fissata al 35 % la riduzione della contribuzione previdenziale per i datori di lavoro che stipulano contratti di solidarietà con riduzione dell’orario di lavoro superiore al 20%;
 
–        elenco anagrafico dei lavoratori: ulteriori norme del testo riguardano modifiche all’anagrafe dei lavoratori di cui al DPR 442/2000 finalizzate a garantire la parità di trattamento delle persone in cerca di occupazione in uno degli Stati membri dell’UE.
 
Nel corso dell’esame in Aula della Camera è stato accettato dal Governo, tra gli altri, l’Ordine del giorno 175 (firmatario l’On. Simone Baldelli del Gruppo parlamentare FI-PdL) in cui si impegna l’Esecutivo ad adottare le opportune iniziative, in futuri provvedimenti legislativi, per un significativo abbattimento degli oneri contributivi e previdenziali per le nuove assunzioni.
 
Si vedano precedenti del 27 marzo 2014; del 24 aprile 2014; dell’8 maggio 2014.
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