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Inail: fornite con la circolare n. 25/14 le istruzioni operative relative alla riduzione dei premi e contributi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro prevista dalla legge di stabilità 2014

Archivio, Lavoro, welfare e sicurezza

Riduzione dei premi e contributi Inail – Modalità applicative

14 Maggio 2014
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Per opportuna conoscenza, si fornisce, in allegato, la circolare Inail n. 25/14 contenente le indicazioni operative relative alla riduzione del 14,17% dei premi Inail, stabilita dalla Consulenza statistico attuariale dell’Istituto nei limiti di spesa pari ad 1 miliardo di euro, così come previsto dalla Legge di stabilità 2014.

La riduzione riguarda tutti i soggetti tenuti all’obbligo assicurativo, e in particolare, quelli tenuti al pagamento dei premi riconducibili alla gestione industria di cui al titolo I del d.p.r. n. 1124/1965 determinati ai sensi dell’art. 41, in base ai tassi previsti dalle Tariffe approvate con il D.m. 12 dicembre 2000 (cd. premi ordinari) e ai sensi dell’art. 42 del suddetto d.p.r. (premi speciali).

La percentuale del 14,17% si applica a tutte le tipologie di premi e contributi oggetto di riduzione in presenza dei seguenti criteri generali:

  • inizio delle lavorazioni (lavorazioni iniziate da oltre un biennio o lavorazioni iniziate da non oltre un biennio);
  • gestione assicurativa (gestione industria articolata ai fini tariffari in industria, artigianato, terziario e altre attività, gestione navigazione, gestione assicurazione medici RX, gestione agricoltura) e tipologia di premio/contributo (ordinario, speciale, ad aliquota fissa).

La riduzione dei premi ordinari della gestione industria si applica alle aziende, attive da oltre un biennio, che abbiano registrato nel triennio 2010-2012 un andamento infortunistico pari o inferiore a quello medio nazionale della lavorazione o attività svolta. Per le aziende attive da meno di un biennio, la riduzione si applica ai soggetti che attestano il rispetto delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro di cui agli art. 19 e 20 del D.m. 12 dicembre 2000.

Per tutti gli altri premi e contributi assicurativi si applica, relativamente alle lavorazioni iniziate da oltre un biennio, il criterio del confronto tra l’indice di gravità medio e l’indice di gravità aziendale.

Per le lavorazioni iniziate da non oltre un biennio, qualunque sia la gestione assicurativa e il sistema di determinazione del premio/contributo, la riduzione è riconosciuta a seguito di istanza presentata in modalità telematica.

Ai fini dell’applicazione della riduzione per l’anno 2014, le lavorazioni iniziate da non oltre un biennio sono quelle iniziate dal 3 gennaio 2012.

La nota in oggetto fornisce un riepilogo delle condizioni per ciascuna tipologia di premio/gestione in presenza delle quali si applica la riduzione; come sopra evidenziato, queste differiscono a seconda che le lavorazioni siano iniziate da oltre un biennio oppure da non oltre un biennio.

In riferimento ai premi ordinari industria, questi sono determinati in base ai tassi previsti dalle vigenti tariffe dei premi di cui al d.m. 12 dicembre 2000, differenziati, ai fini tariffari, nelle quattro gestioni industria, artigianato, terziario e altre attività.

Per le lavorazioni iniziate da oltre un biennio, la riduzione si applica se per l’anno di competenza il tasso applicabile è inferiore o almeno pari al tasso medio di tariffa.

Il tasso applicabile è comunicato ogni anno dall’Inail a ciascun soggetto tenuto al versamento dei premi ordinari con il modello “20SM”.
Per i premi relativi alle posizioni assicurative istituite prima del d.m. 12.12.2000 con più lavorazioni in ponderazione, la riduzione si applica se il tasso medio ponderato applicabile è inferiore o almeno pari al tasso medio ponderato.

Per le lavorazioni iniziate da non oltre un biennio, nell’ambito della gestione industria, la riduzione del 14,7% è applicabile se è presentata e accettata dall’Inail l’istanza 20 MAT per la riduzione del tasso medio di tariffa nel primo biennio di attività, ai sensi dell’articolo 20 del D.m. 12 dicembre 2000, che consente peraltro di cumulare entrambi i benefici.

Per chi avesse già presentato nel corso del 2014 l’istanza ex art. 20 delle M.A.T., per la quale sia stata riconosciuta per l’anno in questione la riduzione del tasso medio di tariffa prevista dall’art. 19 delle M.A.T., sarà automaticamente applicata, per il medesimo anno, senza presentazione di una nuova istanza, anche l’ulteriore riduzione del 14,17%, sempre in relazione a ciascuna lavorazione iniziata da non oltre un biennio.

Nell’ipotesi in cui il primo biennio scada nel periodo tra il 1° gennaio ed il 30 giugno 2014, il termine per la presentazione dell’istanza è stato differito al 30 giugno 2014.

L’Inail, al riguardo, ricorda che, per fruire dell’oscillazione del tasso di riduzione ai sensi degli art. 19 e 20 MAT, il soggetto richiedente deve essere in possesso dei requisiti di regolarità contributiva e che il biennio si considera sempre per singola voce di lavorazione/tariffa.

Per l’autoliquidazione 2013/2014, alle basi di calcolo per l’autoliquidazione, oltre ai dati previsti finora, sono stati aggiunti elementi funzionali all’applicazione della riduzione disposta dalla legge n. 147/2013. Se sussistono i requisiti per l’applicazione della riduzione, il campo “ riduzione legge 147/2013” è valorizzato con l’indicazione della misura percentuale del 14,17%. Se non sussistono i requisiti, il campo non è valorizzato.

Per completezza, si ricorda che il versamento dei premi relativi all’autoliquidazione Inail 2014 può avvenire anche servendosi di 4 rate grazie all’opzione offerta dalla L. n. 449/1997 per la quale bisogna versare il 50% dell’importo dovuto, comprensivo della rata del 16 febbraio e di quella del 16 maggio, senza aggiunta di interessi. Le altre 2 rate avranno la scadenza 20 agosto e 16 novembre 2014, applicando il tasso medio di interesse dei titoli di Stato nel 2013, pari al 2,08%.

Per una maggior conoscenza degli argomenti trattati, si fa esplicito rinvio ai contenuti della nota in commento.

 

 

16197-circolare Inail n. 25-2014.pdfApri
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