L’art. 146, comma 4 del D.lgs. 42/2004 “Codice dei beni culturali e del paesaggio” stabilisce che “Fuori dai casi di cui all’articolo 167, commi 4 e 5, l’autorizzazione non può essere rilasciata in sanatoria successivamente alla realizzazione, anche parziale degli interventi”.
L’art. 167, comma 4 del Codice prevede che “L’autorità amministrativa competente accerta la compatibilità paesaggistica, secondo le procedure di cui al comma 5, nei seguenti casi:
a) per i lavori, realizzati in assenza o difformità dall’autorizzazione paesaggistica, che non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati;
b) per l’impiego di materiali in difformità dall’autorizzazione paesaggistica;
c) per i lavori comunque configurabili quali interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria ai sensi dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380”.
Il TAR Campania (Salerno, sez. II, 31 marzo 2014, n. 645), discostandosi dall’orientamento consolidato in materia, ha ritenuto che anche gli interventi di realizzazione di volumi tecnici possano essere sottoposti al vaglio di compatibilità paesaggistica postuma ai sensi dell’art. 167 del Codice, perché:
– l’art. 167 non esclude che il volume tecnico possa ricevere, in considerazione della peculiare destinazione funzionale, una valutazione differenziata, caso per caso, suscettibile di concludersi con il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica postuma, qualora in concreto il manufatto non presenti elementi incompatibili o comunque di estraneità con il paesaggio nel quale è destinato a collocarsi;
– la Circolare del Segretario generale del Ministro dei beni culturali n. 33 del 26 giugno 2009, nel dettare alcune linee interpretative ed operative dell’autorizzazione paesaggistica postuma, chiarisce che “per volumi s’intende qualsiasi manufatto costituito da parti chiuse emergente dal terreno o dalla sagoma di un fabbricato preesistente indipendentemente dalla destinazione d’uso del manufatto, ad esclusione dei volumi tecnici”.
Il Consiglio di Stato (sez. VI, 26 marzo 2014, n. 1472), invece, ha precisato che il divieto di sanatoria di interventi realizzati in assenza o in difformità dall’autorizzazione paesaggistica non riguarda i lavori eseguiti sulla base di una autorizzazione rilasciata e successivamente annullata dal TAR, che possono essere riesaminati dal comune, così come avviene sotto il profilo edilizio ai sensi dell’art. 38 del Dpr 380/2001 “Testo Unico Edilizia”.
In allegato le sentenze del TAR Campania, Salerno, sez. II, 31 marzo 2014, n. 645 e del Consiglio di Stato, sez. VI, 26 marzo 2014, n. 1472
16134-Sentenza Consiglio di Stato 1472_2014.pdfApri
16134-Sentenza TAR Campania_Salerno 645_2014.pdfApri