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Nuovi termini di versamento della TASI - D.L. 88-2014. I commenti dell'ANCE

Archivio, Fiscalità e incentivi

TASI – Definiti i termini di versamento per il 2014 – D.L. 88/2014

11 Giugno 2014
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Nuovi termini di versamento della TASI, differenziati in funzione della data di deliberazione da parte dei Comuni “non virtuosi”, che non hanno ancora emanato le relative delibere.
 
Confermata la data del 16 giugno 2014 per il versamento della prima rata TASI nei Comuni “virtuosi”, che hanno già deliberato entro il 23 maggio 2014[1].
 
Questo quanto previsto dal Decreto Legge 9 giugno 2014, n. 88 recante «Disposizioni urgenti in materia di versamento della prima rata TASI per il 2014», pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 132 del 10 giugno 2014, ed in vigore dalla medesima data.
 
In particolare, solo per il 2014, l’art.1 del D.L. 88/2014 interviene sui termini di versamento della TASI, modificando la disciplina introdotta dall’art.1, co.688, della legge 147/2013 (cd. legge di Stabilità 2014)[2].
 
Al riguardo, viene previsto che il versamento della prima rata[3] TASI venga effettuato entro il:
 
·        16 giugno 2014, nei Comuni che hanno già adottato le relative delibere entro lo scorso 23 maggio;
 
·        16 ottobre 2014, nei Comuni che approvano le delibere TASI entro il 10 settembre 2014;
 
·        16 dicembre 2014 (in un’unica soluzione), nell’ipotesi in cui i Comuni non abbiano assunto nessuna delibera entro il 10 settembre 2014.
 
In tal caso, l’imposta sarà dovuta applicando l’aliquota di base, pari all’1 per mille, nel rispetto del limite massimo del 10,6 per mille (aliquota massima IMU+ aliquota massima TASI).
 
Con riferimento al settore delle costruzioni, la TASI deve essere versata, in base alle suddette scadenze, e salvo espressa esclusione in base alle delibere comunali, per i seguenti immobili posseduti dalle imprese:
 
–       fabbricati strumentali;
 
–       immobili merce (fabbricati costruiti e destinati alla vendita ed aree edificabili – cd. “magazzino”).
 
L’ANCE ha evidenziato nelle competenti Sedi come l’introduzione della TASI comporti effetti deleteri su tutti i “beni merce” delle imprese edili, sui quali, dopo l’esclusione dalla tassazione IMU (art.2, del D.L. 102/2013), viene sostanzialmente reintrodotta un’imposta patrimoniale, camuffata da imposta sui servizi, tra l’altro non fruiti da tali fabbricati, con aliquote che possono variare tra l’1 per mille e l’2,5 per mille per il 2014, sino ad arrivare al 10,6 per mille dal 2015 (solo per il 2014, tale aliquota può essere aumentata dai Comuni fino allo 0,8 per mille).
 
Per quanto attiene alle aree, poi, la TASI si aggiunge all’IMU con aliquota almeno pari all’1 per mille, con un’evidente duplicazione d’imposta.
 
Sono soggetti passivi TASI, tenuti al pagamento dell’imposta, anche coloro che utilizzano l’immobile in forza di un contratto di locazione o di comodato.
 
In tale ipotesi, l’imposta deve essere versata, pro quota, sia dal proprietario che dall’occupante dell’immobile (per una % variabile dal 10 al 30%, a seconda di quanto stabilito dal Comune con proprio regolamento – cfr. art.1, co.681, della legge di Stabilità 2014).
 
A tal riguardo, il D.L. 88/2014 introduce una novità, prevedendo che, per gli immobili concessi in uso a terzi, in mancanza di una deliberazione da parte del Comune, l’occupante deve versare la TASI in misura pari al 10% «dell’ammontare complessivo del tributo, determinato con riferimento alle condizioni del titolare del diritto reale».
 
In sostanza, viene stabilito un “ammontare standard” della TASI dovuta dall’occupante, pari al 10%, nell’ipotesi in cui il Comune non abbia disposto diversamente.
 
Ulteriore novità contenuta nel Provvedimento attiene alle modalità di pagamento della TASI, tramite bollettino di c/c postale.
 
In particolare, viene previsto che, a decorrere dal 2015, i contribuenti che volessero pagare la TASI utilizzando i bollettini precompilati, devono farne espressa richiesta al Comune.
 
In ogni caso, resta ferma la facoltà, per i Comuni, di procedere autonomamente all’invio dei modelli di pagamento precompilati.
 
A tal riguardo, si ricorda che il Decreto interministeriale 23 maggio 2014 ha approvato i “Bollettini postali TASI”, sia in formato compilabile (in caso di autoliquidazione), sia in formato prestampato (quest’ultimo inviato, su opzione, direttamente dai Comuni, ai sensi dell’art.1, co. 689 della Legge 147/2013 – Legge di Stabilità 2014)[4].
 
Rimane comunque ammesso il pagamento del tributo anche tramite il modello di versamento F24[5].
 

 


[1]Relativamente alle aliquote della TASI, si ricorda che il D.L. 16/2014, convertito con modificazioni, nella legge 68/2014, riconosce ai Comuni la facoltà, solo per il 2014, di aumentare l’aliquota massima TASI, per ciascuna tipologia di immobile, per un ammontare complessivo non superiore allo 0,8 per mille, determinando così:
–        un’aliquota massima (IMU+TASI) incrementabile fino all’11,4 per mille (dal 10,6 per mille a regime);
–        un’aliquota relativa alle abitazioni principali, per la quale non è dovuta l’IMU, definibile fino ad un massimo del 3,3 per mille (dal 2,5 per mille originario.
[2]  L’art.1, co.688, della legge di Stabilità 2014 è stato modificato, da ultimo, dall’art.1 co.1, del D.L. 16/2014, convertito, con modificazioni, nella legge 68/2014 – Cfr. ANCE “Legge di conversione del DL 16/2014 cd. “Salva Roma ter” – Misure fiscali” – ID n. 16133 del 9 maggio 2014.
[3]In merito, si ricorda che l’art.1, co. 688, della legge di Stabilità 2014 prevede che il versamento della seconda rata debba essere effettuato entro il 16 dicembre di ogni anno (come previsto dall’art. 9 del D.Lgs. 23/2011 ai fini IMU).
[4] Cfr. ANCE “TASI – D.M. 23 maggio2014” – ID n. 16385 del 30 maggio 2014.
[5] Art.17, co.2 del D.Lgs.241/1997.

16513-Decreto Legge 9 giugno 2014, n. 88.pdfApri
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