La procedura di autorizzazione per aprire, ampliare o trasferire una grande struttura di vendita contenuta nel Testo Unico sul Commercio della Regione Toscana (LR n. 28/2005 come modificata e integrata dalla LR n. 52/2012) è stata oggetto di censure da parte della Corte Costituzionale (sentenza n. 165 dell’11/6/2014) che l’ha giudicata lesiva del principio di libera concorrenza sotto un duplice profilo interregionale e intraregionale. Infatti, da un lato, gli operatori che intendono intraprendere una attività commerciale nel territorio della Regione Toscana si trovano esposti a maggiori oneri rispetto a quelli di altre Regioni dall’altro, all’interno della stessa Regione, tali oneri aggiuntivi rappresentano, per i nuovi esercenti, delle barriere all’entrata che pongono questi ultimi in una posizione di svantaggio rispetto a chi già svolge un’attività commerciale.
In tal modo la legislazione regionale interferisce illegittimamente con la competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza, che, in riferimento all’esercizio delle attività commerciali, trova espressione nell’art. 31, comma 2, del DL n. 201/2011. Con questa disposizione si è stabilito che “costituisce principio generale dell’ordinamento nazionale la libertà di apertura di nuovi esercizi commerciali sul territorio senza contingenti limiti territoriali o altri vincoli di qualsiasi altra natura, esclusi quelli connessi alla tutela della salute, dei lavoratori, dell’ambiente, ivi incluso, l’ambiente urbano, e dei beni culturali”.
Per tali considerazioni sono state ritenute illegittime le disposizioni di cui agli articoli:
18-ter, 18-quater, 18-quinqueis, 18-sexies, 18-septies, 18-octies e 19 quinquies della LR n. 28/2005 (come integrata dalla LR n. 52/2012).
Nello specifico gli articoli 18-ter, 18-quater, 18-quinqueis, 18-sexies aggravano gli oneri di produzione documentale a carico di chi presenti istanza al SUAP per aprire, ampliare o trasferire una grande struttura di vendita, addossandogli l’onere di effettuare analisi dei flussi veicolari, delle infrastrutture viarie e dei parcheggi, di predisporre un bilancio dei rifiuti nonché di allegare progetti supplementari e di avanzare istanze per lo svolgimento di conferenze dei servizi.
In tal modo, il legislatore regionale ha alterato la procedura davanti al SUAP quale prevista dal legislatore statale – in particolare dall’art. 38, comma 3, del DL n. 112 del 2008 – aumentando le richieste poste a carico dei privati e istituendo nuovi passaggi procedimentali. Tali oneri documentali e le attività supplementari richieste, insieme con l’appesantimento della procedura davanti allo sportello unico, rappresentano, per la Consulta, un ostacolo effettivo alla libera concorrenza nella Regione Toscana.
L’articolo 18-septies nel prevedere che le grandi strutture di vendita soddisfino alcuni requisiti obbligatori, relativi tra l’altro alle dotazioni energetiche, alla collaborazione con le associazioni di volontariato sociale, alla produzione, raccolta e gestione dei rifiuti di fatto ha l’effetto diretto di rendere più oneroso l’esercizio dell’attività economica con evidente disparità concorrenziale.
Anche l’aver previsto che le grandi strutture di vendita, con superficie superiore a 4.000 metri quadrati, siano dotate di ulteriori elementi, quali strutture per il lavaggio dei mezzi commerciali, fasce verdi per la protezione dall’inquinamento, bacini per la raccolta delle acque piovane, parcheggi per le biciclette e le auto elettriche (con i relativi punti di ricarica) ha posto il legislatore regionale fuori dai propri limiti di competenza legislativa “residuale”.
L’articolo 18-octies crea, secondo la Consulta, una disparità concorrenziale perché subordina il rilascio dell’autorizzazione per le grandi strutture di vendita alla conformità del progetto ai requisiti di cui all’art. 18-septies che, come appena visto, è incostituzionale sotto diversi profili.
Infine, l’articolo 19-quinquies nel disciplinare una procedura aggravata per i casi di strutture di vendita in forma aggregata, che la stessa disposizione definisce, come «strutture di vendita adiacenti tra loro, anche verticalmente, o insediate a distanza reciproca inferiore a 120 metri lineari», assumendo pertanto la distanza minima tra gli esercizi quale elemento qualificante di tale tipologia di esercizio commerciale, introduce una fattispecie estranea alla normativa statale. Una simile disposizione si pone, infatti, in contrasto con la normativa statale di recepimento della Direttiva 2006/123/CE che abroga le norme che pongono divieti e restrizioni alle attività economiche non adeguati e non proporzionati alle finalità pubbliche perseguite, vietando in particolare l’imposizione di distanze minime tra le sedi di esercizio di un’attività economica.
In Allegato: sentenza Corte Costituzionale n. 165-2014