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Inps: nuovo inquadramento previdenziale per le Casse Edili (da industria edile a terziario). A renderlo noto è una contestata circolare dell'Istituto per la quale l'Ance unitamente alle OO.SS. edili ha formalizzato una richiesta di intervento al Ministro del lavoro volta a dirimere la questione

Archivio, Lavoro, welfare e sicurezza

Casse Edili – Circolare Inps n. 80/14

30 Giugno 2014
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Con l’allegata circolare n. 80/14, contenente chiarimenti sull’inquadramento previdenziale di particolari attività, l’Inps ha fornito alcuni chiarimenti in merito alla nuova procedura telematizzata per l’inquadramento previdenziale che consente, in tempo reale, l’attribuzione della matricola, del codice statistico contributivo (CSC) e di eventuali codici di autorizzazione.
 
In relazione all’inquadramento previdenziale di particolari attività, tra cui quelle esercitate dalle Casse Edili, sono state fornite alcune indicazioni, assolutamente contrastanti rispetto a quanto già sostenuto dallo stesso Inps.
 
La nota in parola, nei confronti della quale la CNCE, con l’allegata comunicazione n. 541/14, ha espresso il proprio disappunto, infatti, dispone che, in virtù di specifici approfondimenti circa la natura dell’attività svolta dalle Casse Edili, per le medesime non sia più possibile mantenere l’attuale inquadramento, dovendosi più precisamente ricondurle nel settore terziario.
 
Per i suddetti Enti, infatti, il messaggio Inps n. 5850/90 aveva disposto che dovessero essere classificati fra le attività ausiliarie dell’edilizia, a decorrere dalla data di entrata in vigore dell’art. 49 della Legge n. 88/89, sempre che non fossero già inquadrate in tale settore.
 
Il nuovo inquadramento delle Casse Edili dal settore industria, attività ausiliaria dell’edilizia, al settore terziario, secondo quanto riferito dall’Istituto, avrà efficacia dal periodo di paga in corso alla data di emanazione della circolare in commento, in virtù del fatto che la variazione è stata disposta per un mutato indirizzo da parte dell’Inps.
 
A tal riguardo, si informa il sistema associativo, è stata tempestivamente inoltrata dall’Ance al Ministro del Lavoro una lettera congiunta con i sindacati nazionali edili, che evidenzia l’assoluta opinabilità della scelta unilaterale dell’Istituto, nonché la preoccupazione delle parti sociali dell’edilizia in ordine al mancato riconoscimento degli ammortizzatori sociali nel caso in cui venisse confermato tale nuovo inquadramento.  
 
Nel merito delle altre indicazioni, la nota in oggetto ricorda, in particolare, che in caso di svolgimento di attività multiple, ai fini dell’inquadramento, “l’oggetto dell’azienda deve essere valutato unitariamente sulla base della natura dell’attività prevalente, con l’individuazione di quella primaria; le altre attività sono considerate accessorie alla principale e, di conseguenza, assimilate all’attività principale, della quale dovranno seguire il regime giuridico e contributivo”.
 
Per alcune attività, informa l’Inps, non sarà possibile effettuare l’inquadramento automatizzato a causa della necessità di maggiori approfondimenti sulle modalità di svolgimento dell’attività con dipendenti. In tali circostanze sarà la sede Inps competente a dover effettuare il relativo inquadramento.
 
Il sistema automatizzato, per effettuare una nuova iscrizione, non potrà essere utilizzato nel caso in cui la richiesta di inquadramento sia inviata oltre 45 giorni dalla data di inizio dell’attività con dipendenti. Anche in tale circostanza l’inquadramento dovrà essere effettuato dalla sede Inps competente, previa verifica amministrativa o ispettiva.
 
È confermato il c.d. potere/dovere dell’Inps di effettuare i controlli sulle autocertificazioni.
 
Se dall’esito di tali controlli risultassero difformità rispetto a quanto dichiarato, la sede competente sarà tenuta a contattare il datore di lavoro o l’intermediario per riscontrare le anomalie rilevate.
 
Pertanto, nel caso in cui un’autocertificazione non risultasse attendibile, la sede Inps sarà tenuta a modificare l’inquadramento sulla base delle risultanze dell’istruttoria con decorrenza retroattiva.
 
I datori di lavoro che inviano una domanda di iscrizione all’Inps hanno l’obbligo di comunicare il codice dell’attività economica esercitata, così come dedotta dalla tabella ATECO 2007.
 
In presenza di attività plurime, che comportano una diversa classificazione ATECO 2007, dovrà essere indicato il codice relativo all’attività prevalente svolta con i lavoratori dipendenti.
 
La nota in oggetto, relativamente al principio dell’unicità della posizione contributiva, conferma che sono previsti obblighi contributivi differenziati in capo ad uno stesso datore di lavoro.
 
Pertanto, per consentire un graduale adeguamento alle regole dell’unicità della posizione contributiva, fino al 31 dicembre 2014, è previsto un periodo transitorio entro il quale i datori di lavoro o i gli intermediari dovranno registrare nella procedura “Iscrizioni e Variazioni” le Unità operative alle quali dovranno essere accorpati i lavoratori che fanno capo a matricole aziendali diverse e, contestualmente, chiedere la chiusura delle posizioni contributive secondarie.
 
Queste ultime, una volta sospese, non potranno più essere riattivate.
 
Per completezza, si informa che la nota in oggetto fornisce in allegato il manuale tecnico contenente la procedura informatica di Iscrizione e variazione aziende.
 

16793-Comunicazione CNCE n. 541 – 2014.pdfApri

16793-Circolare Inps n. 80 del 25-06-2014 .pdfApri
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